Interposizione nelle prestazioni, termini per impugnare il licenziamento

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nell’interpello numero 12 del 25 marzo 2014, si è pronunciato in merito al termine di impugnazione del licenziamento nelle ipotesi in cui sussista una prestazione lavorativa nei confronti di un soggetto diverso dal titolare del rapporto.

Il caso. Su istanza di interpello avanzata dalla ASSOTRASPORTI l’Associazione Nazionale Sindacati dei Trasporti e dei Servizi il Ministero del Lavoro ha fornito l’interpretazione dell’articolo 32, comma 4 lett. d , della L. numero 183/2010 in merito all’estensione del termine decadenziale di 60 giorni per l’impugnabilità del licenziamento nelle ipotesi in cui sussista una prestazione lavorativa nei confronti di un soggetto diverso dal titolare del rapporto. Il Ministero chiarisce che il riferimento dell’articolo 32, comma 4, lett. d , L. numero 183/2010 ad «ogni altro caso» in cui si chieda la costituzione o l’accertamento del rapporto di lavoro «in capo ad un soggetto diverso dal titolare del contratto» include non solo la somministrazione irregolare articolo 27, d.lgs. numero 276/2003 , ma anche l’appalto non genuino articolo 29, comma 3 bis, d.lgs. numero 276/2003 e il distacco illegittimo articolo 30, comma 4 bis, d.lgs. numero 276/2003 , considerato che in entrambe le ipotesi le conseguenze sanzionatorie rispondono alla medesima logica della somministrazione irregolare. In tali casi il lavoratore può chiedere al giudice un provvedimento dichiarativo o costitutivo di un rapporto di lavoro alle dipendenze di chi ne abbia effettivamente utilizzato le prestazioni, entro il medesimo termine di decadenza di cui all’articolo 6, L. numero 604/1966. Licenziamento comunicato per iscritto Con riferimento al dies a quo per la decorrenza dell’enunciato termine di 60 giorni per la relativa impugnazione, occorre distinguere l’ipotesi in cui il licenziamento sia stato comunicato o meno per iscritto. In caso di licenziamento scritto con contestuale comunicazione scritta dei motivi articolo 1, comma 37, L. numero 92/2012 , il termine decorre dalla data di ricezione, da parte del lavoratore, della comunicazione medesima. e licenziamento verbale o di fatto. In caso, invece, di licenziamento verbale o di fatto o senza comunicazione dei motivi, il licenziamento è inefficace articolo 2, comma 3, L. numero 604/1966 e il termine di decadenza di 60 giorni si ritiene inapplicabile poiché richiede l’esistenza di un licenziamento scritto. In tal caso, essendo il licenziamento tamquam non esset, il lavoratore può agire per farne dichiarare l’inefficacia contestualmente all’azione per la costituzione o l’accertamento del rapporto di lavoro con il fruitore materiale delle prestazioni entro il termine prescrizionale di 5 anni e senza l’onere della previa impugnativa stragiudiziale del licenziamento stesso. fonte www.fiscopiu.it

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