Società edilizia e condominio risarciscono in solido

Ricorre responsabilità solidale anche quando in una obbligazione gli obblighi di più parti derivino da cose e fatti diversi tra loro e si traducano in attività non identiche.

Questo è quanto emerge dalla sentenza n. 3604 della Corte di Cassazione, del 17 febbraio 2014, in merito ai danni subiti da un immobile a causa della mancata attuazione di opere manutentive e di coibentazione a carico di una società edilizia proprietaria del lastricato che sovrastava l’immobile e del condominio di cui lo stesso faceva parte. Il fatto. Due proprietari di un immobile citano in giudizio la società edilizia proprietaria del lastrico sovrastante il loro appartamento ed il condominio, chiedendo la condanna in solido al risarcimento danni derivati da infiltrazioni d’acqua. In giudizio è stato evidenziato che le infiltrazioni erano dovute ad ammaloramento della copertura della terrazza per cui responsabile era la società edilizia, invece la condensa di umidità diffusa nell’appartamento danneggiato era dovuta ad un vizio di costruzione, per la mancata coibentazione ascrivibile al condominio proprietario delle parti comuni. Conseguentemente il Tribunale condanna i convenuti al risarcimento dei danni per metà. In appello la sentenza viene confermata, pertanto la società edilizia ricorre per cassazione lamentando una non corretta determinazione dei danni a suo carico. Responsabilità in solido per la società. Gli Ermellini sulla questione ammettono in primo luogo la responsabilità della società edilizia perché i danni da infiltrazione derivano da una condotta illecita e negligente della stessa. In secondo luogo il fatto dannoso è per i giudici di legittimità unitario e consistente nel deterioramento dell’immobile dei proprietari sottostanti il lastrico, sia per la negligenza della società che ne aveva l’uso esclusivo con i conseguenti obblighi di manutenzione e vigilanza anche nell’interesse comune, sia per il fenomeno della condensa in ordine al quale il condominio assumeva l’obbligo di provvedere. Concludendo, la Corte spiega come la pretesa dei proprietari danneggiati al risarcimento in solido del fatto dannoso si giustifichi secondo la disciplina ex art. 2055 cc., ove tutti i danneggianti sono obbligati in solido per la concorrenza delle cause produttive del danno.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 13 novembre 2013 – 17 febbraio 2014, n. 3604 Presidente FInocchiaro – Relatore Petti Svolgimento del processo 1. Con citazione del 31 marzo 1999 i coniugi A.T. ed A.C., proprietari di un appartamento sito in Roma via Sansoni 45 palazzina a interno 8, convenivano dinanzi al tribunale di Roma la società edilizia residenziale 1987 successivamente divenuta P. srl - proprietaria del lastrico solare sovrastante il detto appartamento ed il Condominio interessato dalla appartamento e dal lastrico solare, chiedendone la condanna in solido al risarcimento dei danni, derivati da infiltrazioni di acqua. Si costituiva la società SER e sosteneva che le infiltrazioni erano dovute a vizi strutturali in ordine ai quali rispondeva il Condominio e sosteneva che per eseguire le riparazioni occorreva una previa delibera condominiale il condominio invece sosteneva che la società avendo la disponibilità esclusiva del lastrico doveva provvedere in proprio. La lite era istruita con espletamento di CTU che evidenziava due cause del danno da infiltrazioni le infiltrazioni erano conseguenza dello ammaloramento della copertura della terrazza mentre la condensa di umidità diffusa nello appartamento derivava da un vizio di costruzione per la mancata coibentazione ascrivibile al Condominio come proprietario delle parti comuni. 2. Il tribunale di Roma con sentenza del 13 giugno 2002 condannava la SER allo integrale rifacimento della copertura del lastrico solare, salva la successiva ripartizione delle spese ai sensi dello articolo 1126 c.civile condannava il condominio a procedere a nuova idonea coibentazione delle mura per eliminare il fenomeno della condensa. Condannava le parti convenute al risarcimento dei danni subiti dagli attori in ragione della metà per ciascuno. 3. Contro la decisione proponeva appello principale la SER chiedendo la riforma della decisione e la esclusione da ogni responsabilità, appello incidentale era proposto dai coniugi T. chiedendo una migliore determinazione dei danni e via subordinata la condanna delle parti convenute ad eseguire le opere descritte dallo ingegner S. ovvero indicate dal CTU. Restava contumace il Condominio. 3. La Corte di appello di Roma, con sentenza del 13 febbraio 2007 rigettava entrambi gli appelli ma condannava la appellante principale a metà delle spese del secondo grado compensando per la restante metà agli appellati T.-C 4. Contro la decisione ha proposto ricorso la srl P., quale società incorporante per fusione la SER proponendo tre motivi di ricorso illustrati da memoria resistono F. e D.T. quali eredi di T.A., e la C. in proprio e quale erede, chiedendo il rigetto del ricorso e depositando memoria. Motivi della decisione 5. IL RICORSO, soggetto ratione temporis al regime dei quesiti, non merita accoglimento. Per chiarezza espositiva se ne offre una sintesi descrittiva ed a seguire la confutazione in diritto. 5.1. SINTESI DEI MOTIVI. nel PRIMO motivo del ricorso si deduce error in iudicando per la violazione degli artt. 1123, 1126, 2051 c.c., ed il vizio della motivazione illogica circa un fatto decisivo della controversia. FF 5 e ss. IL QUESITO è formulato a ff 7 nei seguenti termini voglia dire la Corte se, nel caso di lastrico solare di proprietà esclusiva del singolo condomino e che ha funzione di copertura del fabbricato in condominio, lo onere di manutenzione e la relativa responsabilità fanno carico esclusivamente al condominio ed ai suoi organi, salva la ripartizione delle relative spese nei modi dello articolo 1126 cc e non si applica la normativa di cui all'articolo 2051 c.c DOVE si nota che per il vizio da illogicità manca la deduzione del quesito di fatto . Nel SECONDO motivo si deduce ancora error in iudicando per la violazione dello articolo 1292 cc. e si pone il secondo quesito come segue Voglia dire la CORTE se mai possa ricorrere solidarietà ove e quando in una obbligazione gli obblighi di più parti derivino da cose e fatti diversi tra loro e si traducano in attività non identiche DOVE SI NOTA che il momento di sintesi è indicato nella distinzione tra manutenzione e coibentazione dichiarate scindibili anche quanto ad obbligo e responsabilità, ma con condanna delle parti in solido. Nel TERZO MOTIVO si deduce ancora error in iudicando per violazione dello articolo 1292 e la motivazione illogica su fatto decisivo, proponendosi il seguente quesito Voglia dire la Corte se è corretto applicare - in tema di responsabilità del condominio per danni cagionati alla singola proprietà, l'articolo 1292 nel quale è stabilito che la obbligazione è in solido e tutti sono obbligati per la medesima prestazione, piuttosto che la normativa che disciplina la materia condominiale che in particolare allo articolo 1123 cc stabilisce che, nella ripartizione delle spese i condomini partecipano o in proporzione al valore della proprietà di ciascuno oppure in proporzione all'uso che ciascuno può farne I CONTRORICORRENTI hanno replicato ai suddetti motivi facendo rilevare che la materia del contendere aveva ad oggetto una responsabilità aquiliana, onde la corretta applicazione dell'articolo 2051 cc e dello articolo 2055 per la concorrenza delle cause produttive del danno a titolo diverso ma solidale. 6. CONFUTAZIONE IN DIRITTO. Il primo motivo del ricorso è inammissibile come vizio della motivazione in relazione alla mancanza del quesito di fatto ed alla puntualizzazione del fatto controverso, mentre è infondato in relazione al quesito di diritto, che non intende la chiara ratio espressa dalla Corte di appello allorchè nello ambito di una domanda di risarcimento di danno per fatto illecito, contrastata dalle controparti ma non in relazione alla causa petendi, accerta la colpa grave dello utente e esclusivo del lastrico solare che ne trascura la manutenzione rimettendo al Condominio gli oneri di intervento e di anticipazione delle spese I DANNI da infiltrazione derivano dunque da una condotta illecita e negligente della società convenuta . Nessun error in iudicando risulta verificato in ordine allo accertamento ed imputazione dello illecito e pertanto il quesito è incongruo rispetto alla ratio decidendi espressa dai giudici del merito e dallo stesso CTU. Il secondo ed il terzo motivo vengono in esame congiunto in relazione alla incongruità dei quesiti rispetto alla fattispecie accertata in concreto dal giudice del merito. Il fatto dannoso è unitario e consiste nel deterioramento dello immobile dei proprietari sottostanti al lastrico sia per la negligenza della società che ne aveva l'uso in esclusiva con conseguenti obblighi di manutenzione e vigilanza anche nell'interesse comune, sia per il fenomeno della condensa in ordine al quale il Condominio assumeva nello interesse comune l'obbligo di provvedere a nuove opere di coibentazione. I proprietari danneggiati esigono la solidarietà in ordine ad un fatto dannoso imputabile a due soggetti diversi, ai sensi dello articolo 2055 del codice civile, posto che la domanda è in termini di responsabilità solidale aquiliana. VEDI TRA LE SIGNIFICATIVE Cass. III CIV. 18 LUGLIO 2002 N. 1043 e CASS. 8 AGOSTO 2007 N. 17397. Nessun vizio di motivazione o errore di applicazione di legge risulta verificato. AL RIGETTO segue la condanna della società ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in favore dei resistenti come in dispositivo. P.Q.M. RIGETTA il ricorso e condanna la srl P. a rifondere a T.F., T.D. e C.A., come unitariamente costituiti, le spese del giudizio di cassazione che liquida in euro 5200,00 di cui euro 200,00 per esborsi.