Duramente contestata la decisione di negare la permanenza in Italia alla madre di una piccola di appena diciassette mesi. Da valutare meglio il peso da dare a elementi come la presenza della piccola nella scuola materna e il nulla osta’ alla celebrazione del matrimonio dei due genitori.
Appena diciassette mesi di vita, e già un orizzonte complicato davanti Col papà in Italia e colla madre destinata secondo la giustizia a ritornare nel Paese di origine, portandola con sé. Ma proprio la sua presenza e il suo legame col Belpaese possono salvare la donna Cassazione, ordinanza n. 7414/2013, Sezione Sesta Civile, depositata oggi . Permesso negato. Assolutamente tranchant l’ottica adottata dai giudici che hanno negato alla donna la possibilità di usufruire dell’autorizzazione alla permanenza in Italia nessun esigenza, a loro avviso, di salvaguardare l’interesse della minore . Perché il quadro è chiaro non vi è inderogabile esigenza di accadimento della minore in Italia, da parte della madre , e, comunque, vista la tenerissima età della minore appena diciassette mesi di vita e l’ assenza di alcun radicamento in Italia , è plausibile che la bambina possa seguire la madre nel suo rientro nel Paese di origine , anche considerando la evanescenza della figura paterna e la conseguente assenza di un legame paterno effettivo e forte . Senza dimenticare, poi, aggiungono ancora i giudici, che la donna ha altri quattro figli in Nigeria e che in Italia non aveva realizzato alcun inserimento sociale e lavorativo . Radici fresche. A ribaltare completamente questa visione provvedono i giudici della Cassazione, i quali, accogliendo le rimostranze della donna, ritengono, invece, che un legame seppur da sviluppare coll’Italia esista in maniera piena. Certo, riconoscono i giudici, la bambina ha neanche 2 anni di vita, ma ella è ospitata nella scuola materna del Comune di residenza e, soprattutto, è regolarmente soggiornante in Italia, se pur temporaneamente, con il genitore . Eppoi, non si può trascurare il fatto che è stato concesso ai genitori naturali della piccola il nulla osta’ per la celebrazione del loro matrimonio . Come è possibile, allora, escludere un indice di stabilizzazione del nucleo familiare della minore ? Domanda pleonastica, quella dei giudici, che, difatti, ritengono assolutamente sommaria la valutazione compiuta nei precedenti gradi di giudizio di agevole rimpatri abilità della piccola con la madre . Soprattutto perché sarebbe stato più logico e più sensato affermare il ragionevole inserimento della minore e valutare, quindi, la potenziale esposizione a traumi in caso di allontanamento della madre . E questa dovrà essere l’ottica da adottare nella nuova tappa della vicenda, dinanzi ai giudici della Corte d’Appello, a cui viene rimessa la questione.
Corte di Cassazione, sez. VI Civile 1, ordinanza 19 febbraio 25 marzo 2013, n. 7414 Presidente Di Palma Relatore Macioce Rileva A.J., sull’assunto di essere madre della piccola E.E.O. nata il 21.11.2010 dalla sua unione con il cittadino nigeriano E.O., soggiornante in Italia in forza di permesso umanitario, ha chiesto al Tribunale per i Minorenni di Perugia permesso ex art. 31 comma del d.lgs. 286 del 1998 il T.M. ha negato il beneficio richiesto e la A. ha proposto reclamo la Corte di Appello di Perugia con decreto 20.4.2012 ha rigettato il reclamo affermando che - in coerenza con i principi dettati da S.U. 21799 del 2010 - non doveva ravvisarsi alcuna inderogabile esigenze di accudimento della minore in Italia da parte della madre ad avviso della Corte, infatti, l’età della minore 17 mesi e l’assenza di alcun suo radicamento in Italia facevano ritenere agevole che ella seguisse la madre nel suo rientro nel paese di origine, vieppiù considerando la evanescenza della figura paterna e la mancanza di elementi per far ritenere sussistente un legame paterno effettivo e forte la Corte ha aggiunto che la A. aveva altri quattro figli in Nigeria e che in Italia ella stessa non aveva realizzato alcun reale inserimento sociale e lavorativo. Il decreto è stato fatto segno a ricorso per cassazione in data 18.06.2012 al quale no ha resistito l’intimato P.G Il ricorso - che denunzia in rubrica la violazione dell’art. 31 comma del T.U. - muove doglianze di incomprensione del circuito di accudimento realizzatosi in Italia tra padre e madre della piccola e che si sarebbe dovuto tutelare nell’interesse della minore. Il relatore designato ex art. 380 bis c.p.c. ha ritenuto che il decreto impugnato avesse invero fatto applicazione puntuale dei principii dettati da S.U. 21799 del 2010 cui adde Cass. 28779 del 2011 . Con memoria ex art. 378 c.p.c. la difesa della A. ha espresso dissenso dalla relazione e sollecitato con diversi argomenti l’accoglimento del ricorso. Osserva Ritiene il Collegio che la memoria abbia offerto elementi valutativi idonei a superare la persuasività della proposta del relatore e ad evidenziare alcune illogicità ed incompletezze nell’argomentare del decreto impugnato, che inducono all’accoglimento del ricorso con rinvio per nuovo esame della domanda. In particolare coglie nel segno la critica al decreto là dove ha affermato che, tenue ed indimostrato il legame parentale con il padre pervero munito di permesso umanitario , ed inesistente il radicamento fattuale della madre in Italia, nulla avrebbe fatto ritenere dannoso per la piccola il rientro in Nigeria assieme alla madre stessa, vieppiù ivi esistendo la famiglia della richiedente. Il decreto impugnato non mostra infatti adeguata comprensione e puntuale applicazione del principio di diritto posto dalle S.U. di questa Corte nella sentenza 21799/2010 citata il quale delinea il quadro fondante la temporanea autorizzazione alla permanenza in Italia del familiare del minore e che è quello della prevedibile ricaduta traumatica del distacco, e quindi di un evento ben superiore a quello del normale disagio da distacco genitoriale, correlata alla vicenda di rimpatrio del genitore con il quale sussiste un legame essenziale. Ebbene, se è ben vero che la minore è nata nel Novembre 2010 è anche stato allegato, e non adeguatamente considerato, che ella è ospitata ed accolta nella scuola materna o Nido del comune di residenza e che ella è, se pur temporaneamente, regolarmente soggiornante in Italia in una con il genitore beneficiario di un p.d.s. in attesa di procedimento di protezione internazionale è stato poi accertato dal giudice del merito che è stato concesso ai genitori naturali della piccola nulla osta alla celebrazione del loro matrimonio ma da tal dato sintomatico, illogicamente, non è stato tratto alcun indice di stabilizzazione del nucleo familiare della minore stessa, in tal guisa neanche essendo iniziata l’indagine sui traumi da distacco. Appare quindi sommaria la valutazione di agevole rimpatriabilità della piccola con la madre, valutazione effettuata prescindendo dalla relativa stabilità della presenza della minore in Italia, dalla attuale regolarità della presenza del genitore in Italia, dalla dichiarata e significativa intenzione dei genitori di addivenire al coniugio tutti elementi che potrebbero, ove liberamente valutati dal giudice del merito nel loro insieme, far affermare il ragionevole inserimento della minore e consentire la valutazione di sua grave esposizione a traumi in caso di allontanamento della madre. Per tali ragioni appare accoglibile il ricorso con la conseguenza di dover cassare il decreto e disporre rinvio alla stessa Corte per il riesame del reclamo alla luce della ribadita cogenza del principio di diritto rammentato e sulla base di una valutazione che sia completa e non incorra nella ravvisata illogicità. Sarà compito della Corte di rinvio anche regolare le spese. P.Q.M. Accoglie il ricorso per le ragioni esposte in motivazione, cassa il decreto impugnato e rinvia anche per le spese alla Corte di Appello di Perugia in diversa composizione.