L’ANC fa chiarezza sui professionisti abilitati all’attività di consulenza in materia di lavoro

Con un comunicato stampa diffuso ieri, 21 febbraio, l’Associazione Nazionale Commercialisti chiarisce l’ambito di applicazione dell’art. 1 l. n. 12/1979 che individua i professionisti abilitati all’esercizio della professione di consulente del lavoro.

Banca dati. Il comunicato stampa dell’ANC è stato pubblicato ieri in occasione del lancio della banca dati dei professionisti abilitati ai sensi dell’art. 1 l. n. 19/1979, per la quale i soggetti interessati sono tenuti ad effettuare, dal prossimo 1° marzo, la comunicazione agli ispettorati del lavoro delle province nel cui ambito territoriale intendono svolgere l’attività di consulenza in materia di lavoro esclusivamente con modalità telematica, come ha reso noto l’Ispettorato Nazionale del Lavoro con l’informativa n. 32 del 15 febbraio. La novità, caldeggiata dagli stessi commercialisti, ha sollevato le perplessità dei consulenti del lavoro che rivendicano una stretta interpretazione della l. n. 12/1979, in base alla quale sarebbero gli unici professionisti abilitati allo svolgimento dell’attività di consulenza in materia di lavoro, tesi priva di fondamento in quanto contrastante con l’espressa lettera della norma. Professionisti abilitati. Il comunicato stampa coglie dunque l’occasione per sgombrare il campo da dubbi e chiarire che la legge 12/1979 sancisce in modo inequivocabile che, oltre ai consulenti del lavoro, anche commercialisti ed avvocati possono svolgere la consulenza del lavoro e tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, dandone semplicemente comunicazione agli ispettorati del lavoro delle province nel cui ambito intendono svolgerli, trattandosi di professionisti già abilitati .