Il Giudice di merito, nelle controversie aventi ad oggetto le prestazioni professionali, ha sempre il potere-dovere di valutare il quantum debeatur della prestazione erogata anche se tale domanda non è stata formulata dalla parte.
Il giudizio di appello, nel vigente ordinamento processuale, non deve essere considerato un nuovo riesame della controversia ma una impugnazione a critica vincolata. Le espressioni offensive, differentemente da quelle sconvenienti, sono connotate da una attitudine dispregiativa. Così la Corte di Cassazione con l’ordinanza numero 4782/20, depositata il 24 febbraio. La fattispecie. Nel caso in esame il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di Appello con la quale gli era stato riconosciuto un importo inferiore a quanto richiesto a titolo di onorari. La genericità dell’appello. A dire del Supremo Collegio il principio espresso dagli articolo 342 e 434 codice di rito va interpretato nel senso che l’impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati del provvedimento oggetto di gravame nonché una parte argomentativa che contrasti le ragioni addotte dal Magistrato di prime cure. Il Giudice di merito può sempre valutare il valore della prestazione professionale. La Corte di legittimità, inoltre, ha osservato che il Giudice di merito, nelle controversie volte al pagamento di prestazioni professionali, ha potere-dovere di verificare anche il quantum debeatur senza incorrere nella violazione dell’articolo 112 codice di rito. Ne consegue che qualora la domanda sia volta solo all’accertamento dell’an debeatur il Magistrato può verificare il quantum del compenso effettivamente spettante al professionista. Omesso esame di un fatto decisivo. Stante la novella normativa dell’articolo 360, numero 5, c.p.c. il controllo motivazionale è stato ridotto al minimo costituzionale e, pertanto, tale vizio sussiste unicamente qualora vi sia una mancanza di motivazione assoluta o di contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili. Qualora non si verta in tale ipotesi la motivazione è insindacabile in sede di legittimità non essendo possibile un terzo grado di giudizio. Il giudizio di appello come revisio prioris istantiae. Nel vigente ordinamento processuale il giudizio di appello non può dirsi un riesame pieno del merito della controversia novum judicium ma ha assunto le caratteristiche di una impugnazione a critica vincolata revisio prioris istantiae . Ne consegue che l’appellante assume la veste di attore e su di lui ricade l’onere di dimostrare la fondatezza dei propri motivi di gravame quale che sia stata la posizione processuale nel primo grado. Le espressioni offensive e sconvenienti. Le espressioni offensive sono quelle connotate da una attitudine dispregiativa indirizzata non soltanto nei confronti della controparte o dal suo difensore ma anche da Giudice o di terzi estranei al processo. Sconvenienti sono le espressioni che, pur non offensive, non sono appropriate al contesto del processo, così da dar luogo a una condotta di minor gravità rispetto all’offensività.
Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza 12 novembre 2019 – 24 febbraio 2020, numero 4782 Presidente Didone – Relatore Di Marzio Fatti di causa 1. - L'avvocato Gi. Vi. ricorre per quattro mezzi, nei confronti di ESA S.r.l., di Ligmar Gomma di Ma. Lu. & amp C. S.a.s. e del Fallimento Ligmar Gomma di Ma. Lu. & amp C. S.a.s., contro la sentenza del 22 luglio 2015 con cui la Corte d'appello di Ancona, accogliendo in parte l'appello principale di ESA S.r.l. e rigettando quello incidentale del Vi., ha quantificato il credito di quest'ultimo per prestazioni professionali svolte in favore della società poi fallita in Euro 237.738,00, senza rivalutazione, disponendo la conseguente variazione dello stato passivo e regolando le spese di lite. 2. - ESA S.r.l. resiste con controricorso e spiega ricorso incidentale per un motivo, illustrato da memoria, al quale il Vi. resiste con controricorso. Ragioni della decisione 1. - Il ricorso principale contiene quattro motivi. Il primo motivo denuncia violazione dell'articolo 342 c.p.c. ai sensi dell'articolo 360, numero 3, c.p.c. censurando la sentenza impugnata per aver disatteso l'eccezione di inammissibilità dell'appello per genericità dei motivi. Il secondo motivo denuncia violazione dell'articolo 345 c.p.c. ai sensi dell'articolo 360, numero 3, c.p.c. censurando la sentenza impugnata per aver escluso la novità dell'eccezione di ESA S.r.l. concernente il quantum del corrispettivo spettante al Vi., dal momento che, nel corso del primo grado, la contestazione aveva avuto ad oggetto esclusivamente l'anumero Il terzo motivo denuncia violazione dell'articolo 360, numero 5, c.p.c. per omessa, ovvero insufficiente motivazione rispetto alla disapplicazione della percentuale del 3% di cui al punto 4 della tariffa stragiudiziale, adottata dal Tribunale di Fermo nella determinazione dei compensi dell'avvocato Vi., in parallelo a quanto liquidato a favore dell'avvocato Pa Il quarto motivo denuncia violazione dell'articolo 360, numero 3, c.p.c. in relazione all'articolo 111 c.p.c. ed al decreto di omologa del concordato fallimentare sottoscritto dall'assuntore ESA S.r.l 2. - Il ricorso principale va respinto. 2.1. - È infondato il primo motivo. Ribadendo un consolidato orientamento di questa Corte di legittimità, le Sezioni Unite hanno di recente confermato il principio secondo cui gli articoli 342 e 434 c.p.c., anche nel testo formulato dal D.L. numero 83 del 2012, conv. con modif. dalla L. numero 134 del 2012 principio a maggior ragione pertinente nel caso di specie, trattandosi di appello introdotto nel 2009 , vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice Cass., Sez. Unumero , 16 novembre 2017, numero 27199 . Nel caso in esame, come risulta dalla pagina 15 della sentenza impugnata, a fronte della decisione resa dal Tribunale, il quale aveva ritenuto che l'attività del Vi., da qualificarsi come attività di amministrazione ordinaria, dovesse essere compensata con il complessivo importo di Euro 523.023,63, oltre accessori, l'atto d'appello, dopo aver ricostruito e precisato i fatti di causa con espresso richiamo alle richieste formulate, e poi criticato il percorso logico-giuridico compiuto dal Tribunale, aveva censurato la qualificazione dell'attività svolta dall'avvocato Vi. quale ordinaria e non invece quale attività di amministrazione straordinaria, tale da richiedere l'autorizzazione giudiziale, lamentando altresì che l'attività in questione fosse stata ritenuta utile per la procedura e che il diritto al compenso fosse stato comprovato, e comunque invocando, qualora fosse stata ritenuta l'applicabilità della tariffa stragiudiziale, l'applicazione della percentuale minima. Va da sé che la citazione in appello soddisfaceva i requisiti di specificità normativamente richiesti, contenendo sia una parte volitiva, con la quale si sollecitava la modificazione della statuizione adottata, sia una parte argomentativa, posta a giustificare la domanda di riforma proposta. 2. - È infondato il secondo motivo. Costituisce ius receptum, nella giurisprudenza di questa Corte, il principio secondo cui, nel giudizio volto al pagamento di prestazioni professionali di avvocato, ogni contestazione, anche generica, in ordine all'espletamento e alla consistenza dell'attività, è idonea e sufficiente ad investire il giudice del potere-dovere di verificare anche il quantum debeatur senza incorrere nella violazione dell'articolo 112 c.p.c. tra le tante Cass. 11 gennaio 2016, numero 230 . Sicché, indipendentemente dalla questione se la procedura, in sede di costituzione nel procedimento di opposizione allo stato passivo introdotto dal Vi., avesse contestato la domanda attrice solo sul piano dell'an, ovvero anche con riguardo alla quantificazione dell'importo richiesto dal professionista in complessivi Euro 715.803,01, oltre accessori, sta di fatto che il giudice era perciò stesso investito della verifica del quantum del compenso effettivamente spettante. Detto questo, non può tuttavia mancare di aggiungersi per completezza che l'espressa estensione della contestazione al quantum era evidente, sol che si consideri che il Vi. era stato ammesso al passivo, per prestazioni svolte in favore di Ligmar Gomma di Ma. Lu. & amp C. S.a.s., per un importo di Euro 20.148,26 in privilegio, oltre ad ulteriori minori somme, di guisa che, concludendo per il rigetto dell'opposizione allo stato passivo, il fallimento ha riconosciuto come dovuta, e dunque come congrua, solo e soltanto la somma già ammessa al passivo. 2.3. - Il terzo motivo è inammissibile. Esso è stato spiegato ai sensi del numero 5 del vigente articolo 360 c.p.c. il quale concerne l'omessa considerazione da parte del giudice di merito, di uno specifico fatto storico decisivo e controverso, specifico fatto al quale il motivo non contiene in realtà verun riferimento. È viceversa evidente che la censura investe esistenza e sufficienza della motivazione addotta dal giudice di merito al fine della liquidazione del compenso spettante al professionista ma, come è noto, con la riforma del numero 5 dell'articolo 360 c.p.c. il controllo motivazionale è stato ridotto al «minimo costituzionale», soglia la cui violazione ricorre esclusivamente in caso di «mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico», di «motivazione apparente», di «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e di «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile», esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di «sufficienza» della motivazione Cass., Sez. Unumero , 7 aprile 2014, numero 8053 . Nel caso in esame, la Corte territoriale ha stabilito che il compenso dovesse essere determinato nella misura di Euro 237.738,00 con la motivazione che segue «In definitiva, tenuto conto, pertanto, delle attività così espletate dal richiedente nonché della circostanza che, in ogni caso, le suddette prestazioni sono state rese, comunque, unitamente a diversi professionisti, tra cui un altro legale, ciò che ha indubbiamente facilitato il relativo operato non soltanto con riferimento all'aspetto strettamente tecnico contabile, ma anche sotto quello giuridico, ed al fine di pervenire ad una quantificazione delle spettanze in maniera rispondente all'effettività dell'incarico ricevuto, adottando come parametro l'ammontare del passivo pari a Euro 15.849.201,00 , non oggetto di censura da parte dei contendenti, va reputato congruo il riconoscimento di un compenso della misura dell'I,50% di dette passività per un ammontare complessivo di Euro 237.738,00». Orbene, trattasi all'evidenza di motivazione che supera l'asticella del «minimo costituzionale», e che come tale è insindacabile in questa sede di legittimità, tanto più che, come questa Corte ripete, fatto salvo il rispetto dei minimi e massimi tabellari, la determinazione in concreto della misura del compenso per prestazioni professionali di avvocato è rimessa esclusivamente al prudente apprezzamento del giudice di merito p. es. Cass. 29 marzo 1962, numero 656 Cass. 26 ottobre 1968, numero 3589 . 2.4. - Il quarto motivo va respinto. Secondo il ricorrente il curatore fallimentare aveva ricevuto la sola autorizzazione a costituirsi nel primo grado di giudizio, per resistere all'opposizione proposta dall'avv. Vi., non anche a coltivare le successive fasi del medesimo processo. Quale successore a titolo particolare nel diritto controverso, l'assuntore del debito, subentrando in una posizione giuridica precostituita, avrebbe potuto svolgere solo le attività processuali consentite al suo dante causa, ovvero, al curatore fallimentare. L'assunto è privo di fondamento. Questa Corte ha in più occasioni avuto modo di evidenziare, in diverse fattispecie, che l'assuntore del concordato fallimentare succede a titolo particolare al curatore fallimentare ai sensi dell'articolo 111 c.p.c. da ult. Cass. 15 giugno 2018, numero 15793 , e ciò comporta che, in tale veste, egli possa impugnare - come è nella specie accaduto - la sentenza resa nei confronti del dante causa e, ovviamente, il potere di proporre l'impugnazione del successore a titolo particolare, non è condizionato all'autorizzazione del giudice del fallimento, al cui controllo l'assuntore non è sottoposto, una volta che, ai sensi dell'articolo 136 della legge fallimentare, all'esito dell'accertamento della completa esecuzione degli obblighi concordatari, la procedura venga a concludersi. L'assuntore, dunque, subentra al curatore nel diritto controverso ed è per questo incondizionatamente legittimato ad appellare la sentenza di primo grado, nei limiti in cui l'appello è dato al soccombente, senza che rilevi nei suoi confronti né poco né punto la circostanza che il curatore fosse stato autorizzato a resistere in giudizio alla domanda di controparte, ma non anche all'appello, la qual cosa, del resto, non sta affatto a significare che il curatore non sarebbe stato autorizzato ad appellare. 3. - Il ricorso incidentale consta di un solo articolato motivo così rubricato «articolo 360 co. 1, numero 3, numero 4 e numero 5. Violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 2697 c.c Nullità della sentenza per violazione delle regole sulla ripartizione dell'onere probatorio. Vizio logico e giuridico sul concetto di meritevolezza. Omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti. L'inutilità per la massa e la disattesa richiesta di CTU. La mancanza di continuità. La mancata effettuazione da parte dell'avv. Vi. delle attività tipicamente giudiziali relative alla procedura di amministrazione controllata». 4. - Il motivo è in parte infondato, per il resto inammissibile. In esso sono cumulate plurime censure tra loro accorpate, ma, in effetti, destinate ad evidenziare distinti asseriti vizi in cui la Corte territoriale sarebbe incorsa. 4.1. - La prima censura di violazione di legge, per avere la sentenza impugnata ribaltato l'onere probatorio derivante dalla corretta applicazione dell'articolo 2697 c.c., giacché l'avvocato il quale agisca in giudizio per il pagamento del proprio compenso professionale è tenuto a provare quantità e qualità dell'opera prestata, manca di considerare un aspetto centrale, che è quello del riparto dell'onere probatorio in appello. Questa Corte tiene difatti per fermo che «Nel vigente ordinamento processuale, il giudizio d'appello non può più dirsi, come un tempo, un riesame pieno nel merito della decisione impugnata novum judicium , ma ha assunto le caratteristiche di una impugnazione a critica vincolata revisio prioris instantiae . Ne consegue che l'appellante assume sempre la veste di attore rispetto al giudizio d'appello, e su di lui ricade l'onere di dimostrare la fondatezza dei propri motivi di gravame, quale che sia stata la posizione processuale di attore o convenuto assunta nel giudizio di primo grado» Cass., Sez. Unumero , 8 febbraio 2013, numero 3033, confermativa dell'indirizzo espresso da Cass., Sez. Unumero , 23 dicembre 2005, numero 28498 . Nel caso in esame, il Tribunale, come emerge dalla stessa sentenza impugnata, aveva ritenuto provato il credito fatto valere dal professionista, liquidandolo nella misura che si è già indicata ergo, l'onere della prova della sostanziale inutilità dell'attività prestata dal Vi. ricadeva proprio sull'appellante ESA S.r.l 4.2. - Per il resto il motivo è inammissibile perché integralmente versato in fatto e, cioè, diretto a rimettere in discussione il giudizio di merito in ordine all'entità del compenso spettante al Vi. in funzione dell'attività effettivamente prestata ciò, in particolare, per quanto attiene alla sussistenza della prova delle prestazioni specificamente effettuate, giacché il Vi. non avrebbe svolto nessuna attività volta alla preparazione e stesura del ricorso per amministrazione controllata che aveva preceduto la dichiarazione di fallimento per quanto attiene all'utilità della prestazione, che avrebbe dispiegato effetti negativi, attesa la dichiarazione di fallimento successiva al ricorso per amministrazione controllata alla decisione del giudice di merito di non disporre una consulenza tecnica d'ufficio che la Curatela aveva richiesto con riguardo agli interessi maturati sul passivo fallimentare dal momento della domanda di amministrazione controllata alla dichiarazione di fallimento. Non ha difatti bisogno di essere rammentato che il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale, ma solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico formale, nei limiti in cui detto sindacato è tuttora consentito dal vigente numero 5 dell'articolo 360 c.p.c. delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge Cass. 4 agosto 2017, numero 19547 Cass. 4 novembre 2013 numero 24679 Cass. 16 novembre 2011, numero 27197 Cass. 6 aprile 2011, numero 7921 Cass. 21 settembre 2006, numero 20455 Cass. 4 aprile 2006, numero 7846 Cass. 9 settembre 2004, numero 18134 Cass. 7 febbraio 2004, numero 2357 . Né il giudice del merito, che attinga il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, è tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti ad es. Cass. 7 gennaio 2009, numero 42 Cass. 17 luglio 2001, numero 9662 . Oltretutto, il mancato esame di elementi probatori, contrastanti con quelli posti a fondamento della pronunzia, costituisce vizio di omesso esame di un punto decisivo solo se le risultanze processuali non esaminate siano tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia probatoria delle altre risultanze sulle quali il convincimento è fondato, onde la ratio decidendi venga a trovarsi priva di base ex plurimis Cass. 24 ottobre 2013, numero 24092 Cass. 12 luglio 2007, numero 15604 Cass. 21 aprile 2006, numero 9368 . 5. - Nel controricorso al ricorso incidentale il Vi., a pagina 4, ha chiesto ai sensi dell'articolo 89 c.p.c. la cancellazione della seguente frase « .ammesso e non concesso che fosse a carico di quest'ultima provare i risultati nefasti dell'asserita attività condotta dall'avv. Vi. questi sono sotto gli occhi di tutti, stante il successivo fallimento .». L'istanza va respinta. Il divieto di usare espressioni sconvenienti od offensive mira in generale a contenere l'esercizio del diritto di difesa nei limiti del necessario Cass. 9 febbraio 1998, numero 1326 Cass. 12 aprile 1983, numero 2593 , senza ledere l'integrità morale della controparte Cass. 7 maggio 1981, numero 2962 . L'espressione impiegata negli scritti e nei discorsi costituisce violazione della disposizione in commento ove sia offensiva o sconveniente, ma, se il suo uso si giustifica in ragione dell'esercizio della difesa e non eccede rispetto ad esso Cass. 22 febbraio 1992, numero 2188 , trova applicazione la causa di non punibilità stabilita dall'articolo 598 c.p. Cass. 26 gennaio 2007, numero 1757 Cass. 11 dicembre 2014, numero 26106 . Espressioni offensive sono quelle connotate da un'attitudine dispregiativa indirizzata non soltanto nei confronti della controparte o del suo difensore, ma anche del giudice per apprezzamenti di tal carattere rivolti alla sentenza impugnata v. Cass. 29 marzo 1999, numero 3032 Cass. 29 maggio 1982, numero 3326 , o di terzi estranei al processo Cass. S.U., 19 gennaio 1991, numero 520 . Sconvenienti sono le espressioni che, pur non offensive, non sono appropriate al contesto del processo, così da dar luogo ad una condotta di minor gravità rispetto all'offensività Cass. 18 novembre 2000, numero 14942 Cass. 18 giugno 2003, numero 9707 Cass. 4 giugno 2007, numero 12952 . Nel caso in esame l'espressione «risultati nefasti» non è né sconveniente, né offensiva tralasciando l'etimologia del vocabolo nefastus, è agevole osservare che, nel contesto, esso sta soltanto a sottolineare l'esito estremamente negativo della vicenda della quale il Vi. si era occupato, dal momento che la domanda di ammissione alla procedura di amministrazione controllata aveva soltanto ritardato la dichiarazione di fallimento, aggravandone le conseguenze. Si tratta cioè di una valutazione del risultato dell'attività professionale del Vi., perfettamente funzionale allo svolgimento delle difese dell'assuntore e nient'affatto volta a ledere l'integrità morale del difensore di controparte. 6. - In definitiva, il ricorso principale e quello incidentale sono rigettati, con totale compensazione di spese del giudizio di legittimità, attesa la soccombenza reciproca. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico di ricorrente principale e incidentale. P.Q.M. rigetta i ricorsi e compensa le spese del giudizio di legittimità, dando atto, ai sensi del D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente principale e incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.