La CEDU ha convalidato il rifiuto delle autorità austriache di far accedere una coppia etero al partenariato civile, escludendo una violazione dell’art.14 divieto di discriminazione in combinato con l’art.8 Cedu le coppie etero godono della scelta tra nozze, precluse a quelle gay, e convivenza more uxorio. L’unione civile/partenariato, sostanzialmente simile al matrimonio, è l’unico modo che le coppie dello stesso sesso hanno di vedere riconosciuta legalmente la loro relazione.
È quanto sancito dalla CEDU sez. V nel caso Ratzenbock e Seydl c. Austria del 26/10/17 nei factsheets Sexual orientation , che de facto è una nuova fattispecie. Il caso. Sono una coppia etero, con una lunga e stabile convivenza more uxorio e chiesero di stipulare un partenariato civile registrato, dato che lo ritenevano un’unione più «leggera», moderna ed economica del matrimonio. Il TAR e la Consulta convalidarono il rifiuto di accedervi perché in forza dei principi dettati dalla CEDU Schalk e Kopf del 24/6/10 l’unione civile ed il partenariato erano stati introdotti solo per gli omosessuali cui erano negate le nozze, per concedere una tutela legale alla loro relazione, mentre le coppie etero avevano ed hanno la scelta tra questa opzione o la convivenza. La CEDU dà atto che si è giunti, dopo questa sentenza, ad una sostanziale armonizzazione a livello di diritto internazionale e comparato tra gli ordinamenti degli Stati membri del COE sulle tutele riconosciute alle unioni tra persone dello stesso sesso, dovuta ad un’evoluzione dei costumi, della società ed all’affermarsi di nuove forme di famiglia alternativa a quella classica, meglio descritte nel caso Oliari ed altri c. Italia nel quotidiano del 21/7/15. Quando si ravvisa una discriminazione? La CEDU rileva come gli Stati godano di un margine discrezionale «nel valutare se ed in che misura situazioni analoghe giustifichino un differente trattamento» e chiarisce che non tutte queste diversità costituiscono una discriminazione è esclusa se c’è un ragionevole rapporto tra la proporzionalità dei mezzi usati ed i fini perseguiti Follo c. Ungheria [GC] del 5/9/17 e Vallianatos e altri c. Grecia [GC] del 2013 . L’onere della prova spetta a chi le invoca. Questa discrezionalità è, però, più «stretta» se si tratta di discriminazioni basate sul sesso e sull’orientamento sessuale, poiché i diversi trattamenti sono giustificati solo «da motivi particolarmente persuasivi e gravi». L’esame deve prendere in considerazione vari criteri tra cui l’esistenza di un comune terreno tra le legislazioni europee nel disciplinare la materia. Si noti che in genere l’articolo 14 Cedu non ha una propria autonomia, perché è ravvisabile solo se è connesso alla deroga di un’altra norma della Cedu nella fattispecie dell’articolo 8 Taddeucci e MacCall ed Hamalainen c. Finlandia [GC] nei quotidiani dell’1/7/16 e del 17/7/14 . Parificazione dello status dei conviventi more uxorio, degli sposi e delle unioni gay. La CEDU rileva come detta prassi costante ha evidenziato che sino alla sentenza Schalk e Kopf le coppie gay non avessero alcun riconoscimento giuridico, mentre le etero potevano già optare su due istituti giuridici matrimonio e convivenza more uxorio con un chiaro e codificato riconoscimento del relativo status i conviventi godevano degli stessi diritti e doveri dei coniugi ed i due istituti erano parificati. I principi dettati da questa sentenza, l’evoluzione della società e dei costumi con la creazione di nuove forme di famiglia alternative a quella classica hanno portato all’introduzione negli ordinamenti dei vari Stati membri del COE ed a livello internazionale, di questo nuovo istituto unioni o partenariato civile sostanzialmente simile al matrimonio cui era parificato è questo l’unico modo che i gay hanno di vedere riconosciuta la loro unione, seppure le nozze, salvo sporadiche legislazioni che le consentono, continuano ad essere loro precluse. Carattere innovativo del caso ed esclusione della discriminazione. Dando atto del carattere fortemente innovativo della vicenda sono gli etero che chiedono l’accesso ad istituti che tutelano i gay e non viceversa la CEDU esclude, per quanto sopra, ogni discriminazione dei ricorrenti basata sul sesso o sul loro orientamento sessuale in base al principio di autodeterminazione potevano anche sposarsi, possibilità preclusa alle coppie gay. Inoltre, come sopra detto, l’onere della prova spetta a chi lamenta una discriminazione che deve essere provata in modo rigoroso e suffragata da esigenze specifiche non è concepibile giustificare la propria opposizione alle nozze solo perché il partenariato è un’istituzione più moderna e meno gravosa. Non hanno in alcun modo dimostrato di aver subito specifiche conseguenze dalle differenze tra questi due istituti.
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