Purché non venga posto a fondamento della propria decisione un fatto diverso, il tribunale, in sede di riesame, può confermare il provvedimento di sequestro anche sulla base di una diversa qualificazione giuridica dello stesso.
Lo ha stabilito la Suprema Corte con sentenza numero 42457/18 depositata il 27 settembre. Il caso. Il Tribunale di Catania rigettava l’istanza di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo di un’area e di un garage nella disponibilità del ricorrente, in ordine al reato di cui all’articolo 256, comma 3, d.lgs. numero 152/2006, ossia il reato di discarica abusiva. Avverso tale provvedimento, ritenuto viziato per assenza di correlazione tra l’accusa formulata dal PM e la decisione del Tribunale, propone ricorso per cassazione l’imputato affermando che la richiesta iniziale del PM non si riferiva al reato di discarica abusiva, bensì alla fattispecie di reato di cui all’articolo 256, comma 1, d.lgs. numero 152/2006 recante «attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione». Il ricorrente chiede, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata. Diversa qualificazione del fatto. Nell’esame del ricorso, la Corte Cassazione ha qui l’occasione di affermare il principio di diritto secondo cui «in sede di riesame, il tribunale può confermare il provvedimento di sequestro anche sulla base di una diversa qualificazione giuridica del fatto in relazione al quale è stato ravvisato il fumus commissi delicti, ma non può porre a fondamento della propria decisione un fatto diverso, in considerazione della fluidità dell’imputazione nel corso delle indagini». Nel caso in esame, la qualificazione giudica resta irrilevante poiché il fatto preso in considerazione è sempre lo stesso. Pertanto, i Giudici di legittimità dichiarano il ricorso inammissibile e condannano il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 3 luglio – 27 settembre 2018, numero 42457 Presidente Ramacci – Relatore Socci Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Catania, in sede di riesame, con ordinanza del 3 aprile 2018 ha rigettato l’istanza di riesame proposta da R.A.N. , avverso il decreto di sequestro preventivo del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania del 6 marzo 2018, di un’area e di un garage nella disponibilità del ricorrente e di M.M. , relativamente al reato di cui all’articolo 256, comma 3, d.lgs. 152/2006. 2. Ricorre per Cassazione R.A.N. , tramite difensore, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’articolo 173, comma 1, disp. att., c.p.p 2.1. Violazione di legge, articolo 324 e 521, cod. proc. penumero . Il provvedimento impugnato risulta viziato relativamente all’assenza di correlazione tra l’accusa formulata dal P.M e la decisione del Tribunale per altra fattispecie di reato. La richiesta del P.M. riguardava la fattispecie di reato di cui all’articolo 256, comma 1, d.lgs. 152/2006 raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti senza autorizzazione e il provvedimento del G.I.P. già è relativo ad altra fattispecie l’illecito smaltimento , mentre il Tribunale del riesame ha ritenuto sussistente il fumus del reato di discarica abusiva, di cui al comma 3, dell’articolo 256, del d.lgs. 152/2006. Si tratta di ipotesi di reato completamente differenti, sotto il profilo oggettivo e soggettivo. Il P.M. è il titolare esclusivo dell’accusa e, quindi, non è possibile per il G.I.P. e per il Tribunale del riesame mutare la fattispecie di reato da considerare per il sequestro preventivo, con palese violazione dei diritti di difesa del ricorrente. 2.2. Violazione di legge, articolo 256, d.lgs. 152/2006, in riferimento al fumus del reato motivazione apparente in violazione dell’articolo 125, cod. proc. penumero . Qualsiasi imputazione debba considerarsi quella ipotizzata dal PM, dal G.I.P. o dal Tribunale del riesame non sussiste comunque il fumus del reato, in quanto l’attività posta in essere è sanzionata solo in sede amministrativa, articolo 255, comma 1, d.lgs. 152/2006. Il ricorrente non è titolare di impresa o responsabile di un ente, ma soggetto privato Sez. 3, numero 41352/2014 . 2.3. Mancanza della motivazione relativamente al sequestro del garage per contraddittorietà con le prove fotografiche. Dalle foto i rifiuti risultano abbandonati solo nell’area circostante ma non dentro il garage. Nel garage c’erano solo oggetti normalmente conservati nei garage, ovvero ciclomotori, biciclette, bauli per ciclomotori, e quindi nessun nesso pertinenziale con il reato in accertamento sussisteva. Ha chiesto pertanto l’annullamento dell’ordinanza impugnata. Considerato in diritto 3. Il ricorso risulta inammissibile perché proposto per vizi della motivazione, con motivi generici e manifestamente infondati peraltro articolato in fatto. 4. Sia per il sequestro preventivo e sia per il sequestro probatorio è possibile il ricorso per cassazione unicamente per motivi di violazione di legge e non per vizio di motivazione. Nel caso di specie i motivi di ricorso sia sulla sussistenza del reato e sia sul fumus del reato risultano proposti per il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, articolo 606, comma 1, lettera E, del cod. proc. penumero sia letteralmente e sia nella valutazione sostanziale del ricorso . Il ricorso per Cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo , sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice. Sez. 5, numero 43068 del 13/10/2009 - dep. 11/11/2009, Bosi, Rv. 245093 Sez. U, numero 25932 del 29/05/2008 - dep. 26/06/2008, Ivanov, Rv. 239692 . Nel caso in giudizio non ricorre una violazione di legge, e nemmeno l’apparenza della motivazione, e conseguentemente il ricorso deve ritenersi inammissibile. Infatti il provvedimento impugnato contiene adeguata motivazione, non contraddittoria e non manifestamente illogica, con corretta applicazione dei principi in materia espressi da questa Corte di Cassazione, e rileva come all’interno di un garage, adibito ad officina di rottamazione e smaltimento di rottami ferrosi, sprovvista di alcuna autorizzazione erano intenti a lavorare il R. e il M. . Gli operanti constatavano, inoltre, che sia dentro il garage che nell’area antistante erano stati scaricati rifiuti di ogni genere, come carcasse di frigoriferi, congelatori, lavatrici, compressori, frigoriferi, pneumatici ecc. mentre sul terreno e sul manto stradale erano presenti larghe chiazze di materiale lubrificante . Si tratta di evidenti accertamenti di fatto, insindacabili in questa sede di legittimità. La decisione impugnata, infatti, rileva la presenza di rottami anche dentro al garage, e non solo nell’area circostante come asseritamente prospettato nel ricorso per cassazione dal ricorrente. 5. Anche la prospettazione del ricorrente, nel ricorso per cassazione, sulla qualificazione giuridica dei fatti diversa per il P.M, il G.I.P. e il Tribunale del riesame è manifestamente infondata, in quanto il fatto storico è identico per il P.M., per il G.I.P e per il Tribunale del riesame. Del resto, In sede di riesame, il Tribunale può confermare il provvedimento di sequestro anche sulla base di una diversa qualificazione giuridica del fatto in relazione al quale è stato ravvisato il fumus commissi delicti , ma non può porre a fondamento della propria decisione un fatto diverso Sez. 6, numero 18767 del 18/02/2014 - dep. 06/05/2014, Giacchetto, Rv. 25967901 vedi anche Sez. 1, numero 41948 del 14/10/2009 - dep. 30/10/2009, Weijun, Rv. 24506901 e Sez. 6, numero 24126 del 08/05/2008 - dep. 13/06/2008, Fratello, Rv. 24037001 . Nel caso in giudizio il fatto preso in considerazione è sempre lo stesso, la qualificazione giuridica è irrilevante, in sede di provvedimento cautelare, in considerazione della fluidità dell’imputazione, in tale sede. Può conseguentemente affermarsi il seguente principio di diritto In sede di riesame, il Tribunale può confermare il provvedimento di sequestro anche sulla base di una diversa qualificazione giuridica del fatto in relazione al quale è stato ravvisato il fumus commissi delicti , ma non può porre a fondamento della propria decisione un fatto diverso, in considerazione della fluidità dell’imputazione nel corso delle indagini. Fattispecie relativa ad un sequestro preventivo, in cui il Tribunale aveva ravvisato indizi di colpevolezza in ordine ad una discarica abusiva, articolo 256, comma 3, d.lgs. 152/2006, mentre il P.M. aveva contestato il reato di cui all’articolo 256, comma 1, d.lgs. 152/2006 . Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di Euro 1.500,00, e delle spese del procedimento, ex articolo 616 cod. proc. penumero . P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.