Il sindacato giurisdizionale in materia di valutazioni scolastiche non deve andare oltre il limite della ragionevolezza e deve essere fondato sull’interesse degli allievi e di coloro che esercitino la potestà genitoriale. Tale interesse non si identifica però «nel perseguimento in ogni caso dell’avanzamento alla classe successiva, ma nel corretto svolgimento del servizio pubblico scolastico, finalizzato alla formazione ottimale degli studenti e da valutare con margini di discrezionalità particolarmente ampi».
Lo ha ribadito il TAR Trento con sentenza numero 184/18, depositata il 14 settembre. La vicenda. I genitori di uno studente, ritenendo che il figlio fosse stato ingiustamente non ammesso alla classe successiva, hanno proposto ricorso al TAR Trento, lamentando con il primo motivo la mancata comunicazione da parte dell’ente scolastico del rischio di non ammissione e con il secondo motivo i ricorrenti lamentano l’eccesso di potere e illogicità e contraddittorietà manifesta nella motivazione di non ammissione da parte del consiglio di classe. Nessun deficit informativo. Secondo il TAR il primo motivo non merita accoglimento. In primo luogo, osservano i Giudici, le criticità nella preparazione e nell’impegno dell’alunno erano evincibili anche dal registro elettronico consultabile dalla famiglia e risultavano, inoltre, tempestivamente segnalate con le comunicazioni sull’andamento scolastico dello studente nonché nei colloqui svoltisi con la coordinatrice di classe. Di conseguenza da tali considerazioni avrebbe potuto comunque istaurarsi un dubbio nei genitori. Precisa il TAR che, in ogni caso, «un eventuale difetto nella relazione “scuola-famiglia” non vale ad inficiare la valutazione del consiglio di classe dato che, alla stregua delle norme che governano l’ammissione alla classe successiva articolo 7, comma 1, e 8 del regolamento provinciale sopra richiamato ciò che assume rilievo è la possibilità di esprimere un giudizio favorevole sul livello di preparazione e di apprendimento concretamente raggiunto dall’alunno al termine dell’anno scolastico o, in presenza di carenze, un giudizio favorevole sulla possibilità del loro recupero». Valutazioni scolastiche.Inoltre, osserva il TAR, quanto al secondo motivo, «l’interesse degli allievi e di coloro che esercitino potestà genitoriale deve identificarsi non nel perseguimento in ogni caso dell’avanzamento alla classe successiva, ma nel corretto svolgimento del servizio pubblico scolastico, finalizzato alla formazione ottimale degli studenti e da valutare con margini di discrezionalità particolarmente ampi», come da insegnamento giurisprudenziale. Di conseguenza il sindacato giurisdizionale in merito alle valutazioni scolastiche, orientate a garantire un’efficace formazione dei giovani, «si arresta, pertanto, al limite della ragionevolezza al fine di evitare il rischio di debordare nel merito». In base al regolamento provinciale, applicabile al caso di specie, è previsto che il consiglio di classe possa ammettere alla classe successiva gli studenti con carenze, come il figlio dei ricorrenti, «dopo aver valutato il numero, la tipologia e la gravità di tali carenze e se ritiene possibile il loro recupero con lo studio individuale e la frequenza del corso, con verifica finale, da svolgersi di norma all’inizio dell’anno scolastico». Sul punto, rilevano i Giudici, dagli atti emerge che il consiglio di classe abbia prontamente valutato tali circostanze ritenendo che, nonostante il recupero di parziali insufficienze, il comportamento pregresso e l’incostanza non consentivano una prognosi favorevole quanto alla possibilità di rimediare nel breve periodo alle gravi insufficiente residue. In conclusione risulta infondato anche il secondo motivo di ricorso. Per queste ragioni il TAR Trento ha respinto il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio.
TAR Trento, sentenza 13-14 settembre 2018, numero 184 Presidente Vigotti – Estensore Tassinari Fatto La vicenda oggetto del ricorso in esame riguarda uno studente che ha frequentato, senza carenze formative pregresse, nell’anno scolastico 2017/2018 la classe III° presso il Liceo scientifico -OMISSIS-, e, in sede di scrutinio finale, non è stato ammesso alla classe successiva. La non ammissione, secondo quanto riportato dal verbale del consiglio di classe, è stata disposta in relazione alle gravi insufficienze conseguite dallo studente in due materie di indirizzo matematica e informatica e alle lacune nella preparazione complessiva ritenute “impossibili da colmare sia con lo studio personale durante i mesi estivi, sia con eventuali ulteriori interventi didattici promossi dalla scuola”. Il dirigente scolastico, sulla base di tale giudizio, ha, poi, comunicato, a riguardo della situazione dello studente, l’impossibilità del “raggiungimento degli obiettivi formativi, dei contenuti propri delle discipline interessate ed un proficuo proseguimento nel successivo programma di studi”. Ritenendo la non ammissione alla classe successiva illegittima e pregiudizievole i genitori dello studente minorenne hanno gravato il verbale del consiglio di classe nonché la correlata comunicazione del dirigente scolastico con il ricorso in esame, sostenendo i seguenti motivi di censura 1. Violazione e falsa applicazione degli articolo 7 e 10 bis l. 241/1990 e norme locali di recepimento, del d.P.P. 7.10.2010 numero 22-54 articolo 8 e 16. Violazione dei principi di buon andamento ex articolo 97 Cost. e trasparenza - Mancata comunicazione specifica del rischio di non ammissione alla classe successiva. La scuola ha omesso di fornire alla famiglia dello studente esplicite comunicazioni in ordine al rischio di non ammissione alla classe successiva come prescritto dalle norme indicate in motivo. La famiglia, tra l’altro, non era a conoscenza della specificità regolamentare della Provincia autonoma di Trento in forza della quale è possibile un giudizio di non ammissione alla classe successiva anche in presenza di sole due insufficienze. La scuola ha unicamente segnalato alcune difficoltà riscontrate nell’andamento scolastico del ragazzo senza tuttavia indicare ai genitori che quelle sole due insufficienze avrebbero potuto comportare una “bocciatura” immediata, senza possibilità di colmare le carenze formative con lo studio individuale e la frequenza ai corsi di recupero ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lett. c e d , del d.P.P. 7.10.2010 numero 22-54. Il deficit informativo ha anche impedito alla famiglia di porre in essere nel corso dell’anno misure es. lezioni private per colmare le carenze. 2. Mancata applicazione del d.P.P. 7.10.10 numero 22-54 articolo 8, comma 1, lett. c - Eccesso di potere illogicità e contraddittorietà manifeste nella motivazione di non ammissione. Disparità di trattamento. Il giudizio espresso dal consiglio di classe relativamente all’impossibilità di colmare le lacune in sole due materie con lo studio individuale o la frequenza dei corsi di recupero all’inizio dell’anno scolastico e nel corso dello stesso è illogico e contraddittorio. Infatti lo studente, dopo aver conseguito all’inizio dell’anno scolastico cfr. nota della scuola del 7.11.2017 cinque gravi insufficienze informatica, fisica, matematica, scienze naturali e italiano , è riuscito a ridurre tali gravi insufficienze a due alla fine del primo quadrimestre, evidenziando, quindi, una notevole capacità di recupero. Successivamente cfr. nota della scuola del 14.3.2018 l’unica grave insufficienza si è ridotta a matematica, mentre insufficienze non gravi residuavano in disegno, filosofia e fisica. Il recupero in quattro mesi di quattro gravi insufficienze conferma che la valutazione del consiglio di classe relativa all’impossibilità da parte dello studente di colmare le lacune nei mesi estivi e nei corsi di recupero dell’anno successivo è illogica e contraddittoria. In prossimità della conclusione dell’anno scolastico cfr. nota della scuola del 9.5.2018 permaneva una grave insufficienza solo in matematica ed insufficienze non gravi in fisica e informatica nonchè un giudizio incerto in scienze naturali . La grave insufficienza in informatica materia rimediata già a marzo , inoltre, risulta inopinatamente attribuita solo in ragione dell’esito negativo dell’ultima prova. Anche la motivazione a corredo del giudizio di non ammissione, secondo cui il recupero delle due insufficienze residue non sarebbe possibile in quanto nel corso dell’anno lo studente non avrebbe dimostrato capacità in tal senso, risulta, quindi, del tutto illogica e contraddittoria. Con evidente disparità di trattamento il consiglio di classe, poi, nell’anno scolastico precedente ha ammesso alla classe successiva diversi studenti con carenze nelle medesime materie di matematica ed informatica, carenze poi colmate mediante i corsi di recupero. I ricorrenti, considerato lo svolgimento dei corsi di recupero dal 3 al 12 settembre 2018, hanno concluso con la richiesta anche di misure cautelari monocratiche finalizzate a consentire allo studente la frequenza dei medesimi. Con decreto presidenziale numero 32/2018 l’istanza di misure cautelari monocratiche non è stata accolta “risolvendosi altrimenti nella sostituzione del giudizio espresso dall’organismo scolastico competente, e quindi in un risultato ultroneo rispetto alla stessa sentenza di merito”. L’amministrazione provinciale intimata si è costituita in giudizio confutando le tesi sostenute nel ricorso, rappresentando che i corsi di recupero e le correlate verifiche hanno già trovato svolgimento e chiedendo una sollecita definizione del giudizio nel merito per ovviare alla situazione di incertezza anche organizzativa derivante all’istituto scolastico. In sede di decisione della domanda cautelare, il Collegio, sentite le parti costituite e verificata la sussistenza dei presupposti previsti dall’articolo 60 cod. proc. amm., ha stabilito di definire in camera di consiglio il giudizio. Diritto I Il primo motivo non merita favorevole apprezzamento. La doglianza che sostiene un deficit informativo da parte della scuola in merito alla possibilità di non ammissione alla classe successiva è infondata per un duplice motivo. In fatto poiché le criticità nella preparazione e nell’impegno, comunque evincibili dal registro elettronico consultabile dalla famiglia, risultano anche tempestivamente segnalate con le comunicazioni sull’andamento scolastico dello studente del novembre 2017, del marzo 2018 e del maggio 2018 nonché nei colloqui svoltisi con la coordinatrice di classe. L’informazione assicurata alla famiglia e allo studente dalla scuola nella circostanza, rispettosa delle modalità indicate dall’articolo 16, comma 4 del regolamento provinciale, ai sensi degli articolo 59 e 60, comma 1, della l.p. 7.8.2006, numero 5, approvato con decreto del Presidente della Provincia 7 ottobre 2010, numero 22-54/Leg., avrebbe potuto determinare nella famiglia quantomeno il dubbio di un rischio di non ammissione. In diritto poiché un eventuale difetto nella relazione “scuola-famiglia” non vale ad inficiare la valutazione del consiglio di classe dato che, alla stregua delle norme che governano l’ammissione alla classe successiva articolo 7, comma 1, e 8 del regolamento provinciale sopra richiamato ciò che assume rilievo è la possibilità di esprimere un giudizio favorevole sul livello di preparazione e di apprendimento concretamente raggiunto dall’alunno al termine dell’anno scolastico o, in presenza di carenze, un giudizio favorevole sulla possibilità del loro recupero. Al riguardo si richiama lo stabile approdo giurisprudenziale secondo cui la valutazione di legittimità del giudizio di non ammissione alla classe superiore deve essere condotta avendo esclusivo riguardo agli elementi che denotano, alla conclusione dell’anno scolastico, lo sviluppo degli apprendimenti e l’acquisizione di nuove competenze, senza che su di essa possa incidere il livello della comunicazione scuola-famiglia intervenuta nel corso del medesimo anno scolastico o la mancata attivazione di specifici interventi atti a favorire il recupero scolastico dello studente TAR Puglia, Lecce, sezione II, sent. numero 257/2016 TAR Pescara, sent. numero 256/2014 . Nella fattispecie in esame il consiglio di classe non ha potuto esprimere un giudizio favorevole sulla possibilità di recupero delle carenze da parte dello studente per le ragioni, non ascrivibili a deficit comunicativi imputabili alla scuola, di cui si dirà in prosieguo, per cui il provvedimento impugnato non viene travolto dal profilo dedotto con il primo motivo. II Anche il secondo mezzo è infondato. In termini generali, giova evidenziare l’acquisito insegnamento giurisprudenziale secondo cui “l’interesse degli allievi e di coloro che esercitino potestà genitoriale deve identificarsi non nel perseguimento in ogni caso dell’avanzamento alla classe successiva, ma nel corretto svolgimento del servizio pubblico scolastico, finalizzato alla formazione ottimale degli studenti e da valutare con margini di discrezionalità particolarmente ampi” C.d.S., sez. VI, sent. numero 5785/2014 TAR Lazio, sez. 3 bis, sent. numero 6181/2016 TAR Reggio Calabria, sent. numero 914/2016 . Il sindacato giurisdizionale in materia di valutazioni scolastiche, orientate non a selezionare i più meritevoli in base a parametri preordinati, come nelle prove concorsuali, ma a garantire un'efficace formazione dei giovani, secondo le finalità proprie dell'istruzione pubblica, si arresta, pertanto, al limite della ragionevolezza al fine di evitare il rischio di debordare nel merito. Ciò premesso, nel caso in esame, va, inoltre, considerato che l’articolo 7, comma 1, del più volte citato regolamento provinciale, approvato con decreto del Presidente della Provincia 7 ottobre 2010, numero 22-54/Leg, stabilisce che sono ammessi alla classe successiva gli studenti che abbiano ottenuto una valutazione non inferiore a sei in ciascuna delle discipline previste dai piani di studio delle istituzioni scolastiche, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 8 per gli studenti ammessi con carenze. Relativamente agli studenti con carenze, fattispecie di cui è causa, il richiamato articolo 8 prevede che il consiglio di classe possa ammetterli alla classe successiva dopo aver valutato il numero, la tipologia e la gravità di tali carenze e se ritiene possibile il loro recupero con lo studio individuale e la frequenza del corso, con verifica finale, da svolgersi di norma all’inizio dell’anno scolastico. Ebbene, a proposito del percorso scolastico dello studente, va riscontrato che, nonostante un’evoluzione confortante nel corso dell’anno, seguita, peraltro ad un inizio negativo, purtuttavia i risultati raggiunti a conclusione della III classe evidenziano ancora insufficienze connotate da gravità in due discipline, matematica ed informatica, considerate fondamentali per il percorso di studi intrapreso. A fronte di tali circostanze, già di per sé rilevanti al fine di un giudizio negativo, dovendo, come detto, la valutazione basarsi, ai sensi del citato articolo 8, sul numero, sulla tipologia e sulla gravità delle carenze, il consiglio di classe è pervenuto alla decisione di non ammettere lo studente alla classe successiva ritenendo le lacune impossibili da colmare sia con lo studio personale durante i mesi estivi sia con eventuali ulteriori interventi didattici promossi dalla scuola. Il consiglio ha anche aggiunto che l’impegno profuso nel recupero nel corso dell’anno è stato settoriale e discontinuo e che vi sono state da parte dello studente numerose assenze. In altri termini il consiglio sulla base della propria esperienza e sensibilità ha ritenuto che, nonostante il recupero nel corso dell’anno di molte insufficienze, il comportamento pregresso dello studente, connotato da incostanza e da un’applicazione limitata a determinati ambiti, non consentisse una prognosi favorevole quanto alla possibilità di rimediare nel breve periodo le gravi insufficienze residue nelle materie di indirizzo matematica ed informatica Una tale valutazione, che ha debitamente considerato aspetti della personalità dello studente attinenti alla necessaria regolarità e sistematicità dello studio, non risulta connotata da irragionevolezza. E, anche per le ragioni che precedono, la logica conclusione sfavorevole cui è giunto il consiglio non risulta smentita dalle potenzialità di recupero manifestate dallo studente nel corso dell’anno, recupero peraltro mai intervenuto per la matematica e, come detto, fortemente condizionato dalla discontinuità dell’impegno dello studente. Il provvedimento impugnato risulta in definitiva non illogico né contraddittorio come preteso dai ricorrenti e ciò anche sotto il profilo motivazionale essendo sufficientemente esplicitate le ragioni che lo giustificano. Non trova, infine, evidentemente spazio la lamentata disparità di trattamento vista la difficoltà di un confronto tra situazioni scolastiche degli studenti. In conclusione deve rilevarsi la complessiva infondatezza delle doglianze poste a base del ricorso che deve, quindi, essere respinto. Le spese del presente giudizio, in applicazione della regola della soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti e quantificate in dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale regionale di giustizia amministrativa della Regione autonoma Trentino - Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, lo respinge. Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio che si liquidano in euro 400,00, oltre a oneri di legge, a favore dell’amministrazione provinciale di Trento. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articolo 52, commi 1, 2 e 5 e 22, comma 8, del decreto legislativo 30 giugno 2003 numero 196, manda alla Segreteria di procedere, in caso di riproduzione in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, all’oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la potestà genitoriale e di ogni altro dato idoneo ad identificare gli interessati riportato sul provvedimento.