L’avvocato insoddisfatto del compenso liquidato dal giudice dovrà accontentarsi

Quasi in concomitanza con l’approvazione del ddl sull’equo compenso, la Corte di Cassazione torna ad occuparsi del tema della liquidazione del compenso spettante al difensore di persona ammessa al gratuito patrocinio che, nel nostro caso, si lamentava per l’inadeguatezza della somma rispetto alla propria prestazione.

La controversia è stata risolta dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza numero 20285/17 depositata il 23 agosto. La vicenda. Un avvocato che aveva prestato il proprio patrocinio a spese dello Stato in un procedimento relativo ad una richiesta di protezione internazionale, proponeva opposizione avverso il decreto di liquidazione del proprio compenso emesso dal giudice a conclusione del procedimento, dolendosi per l’insufficienza della somma. L’opposizione veniva però rigettata dal Tribunale. Tale pronuncia viene dunque impugnata in Cassazione dall’avvocato che lamenta l’inadeguatezza della liquidazione effettuata dal giudice sia in riferimento all’attività svolta che all’impegno professionale profuso, in contraddizione con i principi di proporzionalità ed adeguatezza del compenso dell’avvocato. Tariffe professionali. Il Collegio richiama il combinato degli articolo 82 e 130 T.U. spese di giustizia dal quale risulta che i compensi spettanti al difensore devono essere liquidati in modo da non risultare superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti, dovendo inoltre essere ridotti della metà. Tornando al caso di specie, il Tribunale, in considerazione della tariffa professionale ratione temporis vigente, la minima attività istruttoria posta in essere dal ricorrente nonché la semplicità della discussione risulta aver correttamente applicato i principi ribaditi dalla S.C., con un giudizio ponderato di conformità della liquidazione che si sottrae dunque ad ogni censura. Allo stesso modo risulta infondata l’ulteriore censura con cui il ricorrente lamenta l’applicazione delle tariffe agli incarichi iniziati prima dell’entrata in vigore del d.m. numero 140/2012. La Corte ribadisce che, in tema di spese processuali, i parametri a cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti trovano applicazione ogniqualvolta la liquidazione giudiziale avvenga successivamente all’entrata in vigore del d.m. numero 140/2012, sempre che in quella data il professionista non avesse ancora completato la propria prestazione. Proporzionalità ed adeguatezza. In conclusione, vengono rigettate anche le doglianze con cui l’avvocato invoca la disapplicazione del d.m. numero 140 cit Tale fonte normativa, ricordano gli Ermellini, «nel determinare i parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizione dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della Giustizia, trova la sua base normativa nell’articolo 9 del d.l. numero 1/2012» e deve dunque essere applicata anche per la liquidazione del compenso spettante al difensore di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Non ha dunque alcun fondamento la censura secondo cui il d.m. avrebbe ridotto i compensi legali affidandoli ad una valutazione giudiziale «intrinsecamente incontrollabile e connotata da una variabilità estrema» la fissazione di un valore medio di liquidazione per vari scaglioni di riferimento con possibilità di aumenti e diminuzioni entro determinate percentuali, in considerazione della natura, della complessità e del pregio dell’opera, nonché dell’incidenza degli atti assunti rispetto alla persona difesa in tema di patrocinio a spese dello Stato non lede i parametri di proporzionalità ed adeguatezza evocati dal ricorrente. Per questi motivi, la Corte rigetta il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, ordinanza 7 luglio - 23 agosto 2017, numero 20285 Presidente Petitti – Relatore Giusti Fatti di causa 1. - L’Avv. R.M.G. , difensore di E.L.U. , ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, ha proposto opposizione avverso il decreto di liquidazione emesso dal giudice, a conclusione di procedimento per il riconoscimento di protezione internazionale o sussidiaria, deducendo l’insufficienza della liquidazione - Euro 800 oltre accessori - operata dal giudice. 2. - Il Tribunale di Milano, con ordinanza in data 2 ottobre 2013, ha rigettato l’opposizione. Il Tribunale ha richiamato il principio per cui in tema di spese processuali, agli effetti dell’articolo 41 del d.m. numero 140 del 2012, il quale ha dato attuazione all’articolo 9, secondo comma, del decreto-legge numero 1 del 2012, convertito in legge numero 27 del 2012, i nuovi parametri, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti in luogo delle abrogate tariffe professionali, sono da applicare ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le tariffe abrogate. Esclusa la non manifesta infondatezza del dubbio di costituzionalità sollevato dall’opponente e ciò, non vertendosi in tema di retroattività di leggi penali o sanzionatorie, né ravvisandosi una percepibile violazione di ulteriori precetti costituzionali , il Tribunale ha affermato che la liquidazione effettuata, ove si consideri il necessario dimidiamento imposto dall’articolo 130 del testo unico sulle spese di giustizia, individua una misura del compenso complessivo del tutto adeguata all’attività svolta e all’impegno professionale, oltre che rispondente alla prassi applicativa dell’ufficio giudiziario in riferimento a procedure analoghe. 3. - Per la cassazione dell’ordinanza del Tribunale di Milano l’avv. R. ha proposto ricorso, con atto notificato il 22 ottobre 2013, sulla base di sei motivi. L’intimato Ministero non ha controricorso, ma ha depositato un atto di costituzione ai fini dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione. Il ricorrente ha depositato una memoria illustrativa in prossimità della camera di consiglio. Ragioni della decisione 1. - Con il primo motivo omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti si lamenta che il provvedimento impugnato sarebbe del tutto carente per quanto riguarda il giudizio di adeguatezza della liquidazione effettuata espresso con riferimento sia all’attività svolta che all’impegno professionale profuso. Il Tribunale avrebbe totalmente omesso di considerare nella sua interezza e completezza l’effettiva attività svolta dal ricorrente, così come estrinsecatasi nelle varie fasi anche antecedenti e successive alla fase giurisdizionale vera e propria. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli articolo 2233 cod. civ., 9 del decreto-legge numero 1 del 2012 e 4 e 11 del d.m. numero 140 del 2012. Nel ribadire di avere espressamente contenuto la propria richiesta nella somma di Euro 2.250 per tutta l’attività svolta, il ricorrente si duole del fatto che la liquidazione dei compensi confermata dal Tribunale di Milano, avendo comportato una inusitata svalutazione della prestazione professionale resa, si porrebbe in aperta contraddizione con i principi di proporzionalità ed adeguatezza del compenso dell’avvocato posti a presidio normativo della sua opera professionale, la quale sarebbe stata drasticamente svilita, in dispregio dei canoni dell’importanza dell’opera e del decoro della professione, vincolanti ex articolo 2233 cod. civ, e richiamati anche dal d.m. numero 140 del 2012. Invero, considerati l’impegno profuso, l’attività svolta tanto in sede giudiziale quanto in via stragiudiziale, l’estrema delicatezza della materia di cui al procedimento relativo al riconoscimento di uno status garantito da norme costituzionali, Europee ed internazionali e direttamente afferente ai fondamentali diritti alla vita e all’incolumità individuale, sulle cause di valore indeterminato o indeterminabile avrebbe dovuto addirittura essere operato l’aumento percentuale sino al 150%. I primi due motivi - da esaminare congiuntamente, stante la stretta connessione - sono infondati. In tema di patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, il combinato disposto degli articolo 82 e 130 T.U. spese giustizia comporta che i compensi spettanti al difensore sono liquidati in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti tali compensi devono inoltre essere ridotti della metà. Di tali disposizioni il Tribunale ha fatto puntuale applicazione, osservando la tariffa professionale ratione temporis vigente, e tenendo in considerazione, ai fini dell’applicazione del minimo della tariffa, la modesta attività istruttoria limitata alla audizione del ricorrente e alla escussione di un teste e la semplicità dell’attività di discussione. Il giudice dell’opposizione ha effettuato una valutazione in concreto dell’attività svolta dal difensore e del suo impegno professionale, esprimendo anche un giudizio ponderato di conformità della liquidazione operata nella specie alla prassi applicativa del Tribunale in riferimento a procedure analoghe. Si tratta di una valutazione di merito, affidata ad una congrua e logica motivazione, che sfugge alle censure del ricorrente. I motivi di ricorso, nel segnalare la complessità dell’attività di studio della controversia e i numerosi incontri con il cliente per esaminare la di lui vicenda specifica e la condizione del Paese di provenienza e le gravose attività extraprocessuali seguite nell’interesse del ricorrente e nel prospettare l’importanza e la complessità delle questioni trattate, sollecitano in realtà questa Corte, anche là dove formalmente denunciano violazione e falsa applicazione di norme di legge, a compiere un nuovo giudizio di proporzionalità e di adeguatezza del compenso liquidato al pregio dell’opera prestata, ai risultati del giudizio e ai vantaggi conseguiti dal cliente ammesso al patrocinio a spese dello Stato, il che eccede dal sindacato di legittimità riservato a questa Corte regolatrice. 2. - Il terzo mezzo lamenta violazione degli articolo 6 CEDU e 24 Cost., denunciando l’incostituzionalità dell’articolo 9 del decreto-legge numero 1 del 2012, convertito in legge numero 24 del 2012. Il ricorrente ritiene inapplicabili le nuove tariffe agli incarichi iniziati prima dell’introduzione delle stesse. 2.1. - Il motivo è infondato. Il giudice a quo si è attenuto al principio secondo cui in tema di spese processuali, agli èffetti dell’articolo 41 del d.m. numero 140 del 2012, i nuovi parametri, in base ai quali vanno commisurati i compensi forensi in luogo delle abrogate tariffe professionali, si applicano in tutti i casi in cui la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto e con riferimento a una prestazione professionale a tale data non ancora completata Cass., Sez. Unumero , 12 ottobre 2012, numero 17405 Cass., Sez. VI-3, 2 luglio 2015, numero 13628 Cass., Sez. VI-2, 11 febbraio 2016, numero 2748 . Quanto alla questione di legittimità costituzionale, essa è già stata dichiarata manifestamente infondata dalla Corte costituzionale con l’ordinanza numero 261 del 2013. 3. - Il quarto motivo denuncia l’illegittimità del combinato disposto di cui agli articolo 1, comma 7, 11, comma 7, e 12 del d.m. numero 140 del 2012, violazione dell’articolo 2233 cod. civ. e degli articolo 3, 24, 4 e 36 Cost., con conseguente necessità di disapplicazione del d.m. citato. Con il quinto motivo il ricorrente lamenta l’illegittimità del d.m. numero 140 del 2012 per violazione del d.P.R. numero 115 del 2002, con conseguente necessità di disapplicazione del d.m. citato. Il sesto motivo denuncia l’illegittimità del combinato disposto di cui agli articolo 9 e 1, comma 1, del d.m. numero 140 del 2012, e dell’articolo 9 del decreto-legge numero 1 del 2012, nonché violazione dell’articolo 2233 cod. civ. e degli articolo 3, 24, 4 e 36 Cost., con conseguente necessità di disapplicazione del d.m. citato. 3.1. - I tre motivi - i quali, ponendo censure strettamente connesse, possono essere scrutinati unitariamente - sono infondati. Non si ravvisano le ragioni per pervenire alla disapplicazione delle disciplina regolamentare di cui al d.m. numero 140 del 2012, il quale, nel determinare i parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, trova la sua base normativa nell’articolo 9 del decreto-legge numero 1 del 2012. Il d.m. numero 140 del 2012 deve essere osservato anche per la liquidazione del compenso spettante al difensore di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato, recando esso la tariffa professionale vigente alla quale fa riferimento il combinato disposto degli articolo 82 e 130 del d.P.R. numero 115 del 2002. D’altra parte, il ricorrente prospetta come ragione di illegittimità del citato d.m. la circostanza che esso avrebbe drasticamente ridotto gli ipotizzabili compensi legali, non valorizzando minimamente l’importanza e la complessità dell’assistenza legale e lamenta in particolare che esso affiderebbe l’esito liquidatorio ad una determinazione giudiziale intrinsecamente incontrollabile e connotata da una variabilità estrema anche rispetto a fattispecie analoghe. In realtà, non è illegittima, non ledendo i parametri evocati dal ricorrente, la fissazione, da parte del d.m. numero 140 del 2012, di un valore medio di liquidazione per scaglioni di riferimento, con la possibilità di aumento e di diminuzione, entro una percentuale predeterminata, in considerazione della natura e della complessità della controversia e del pregio dell’opera nonché - in tema di patrocinio a spese dello Stato - della concreta incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa. 4. - Il ricorso è rigettato. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, non avendo l’intimato Ministero svolto attività difensiva in questa sede. 5. - Ai sensi dell’articolo 13, comma 1-quater del d.P.R. numero 115 del 2002 inserito dall’articolo 1, comma 17, della legge numero 228 del 2012 , applicabile ratione temporis essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013 , ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte del ricorrente, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso dichiara - ai sensi dell’articolo 13, comma 1-quater del d.P.R. numero 115/02, inserito dall’articolo 1, comma 17, della legge numero 228/12 - la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.