Informazioni provvisorie su sequestro preventivo, principio di immutabilità e archiviazione per particolare tenuità del fatto

Oltre all’informazione provvisoria numero 15 con cui è stato precisato che la commercializzazione della cannabis light è penalmente rilevante, le Sezioni Unite Penali hanno depositato ieri altre informazioni in tema di sequestro preventivo, principio di immutabilità del giudice e archiviazione per particolare tenuità del fatto.

Sequestro preventivo e restituzione. Con l’informazione provvisoria numero 13, le Sezioni Unite Penali hanno fornito soluzione affermativa al quesito relativo all’operatività del divieto di restituzione di cui all’articolo 324, comma 7, c.p.p. anche in caso di annullamento del decreto di sequestro probatorio. Tale divieto non riguarda però, oltre alle cose soggette a confisca obbligatoria ex articolo 240, comma 2, c.p., anche le cose soggette a confisca obbligatoria prevista da leggi speciali, ad eccezioni dei casi in cui le singole norme richiamino l’articolo 240 cit. o comunque si riferiscano al prezzo del reato o a cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisce reato. Principio di immutabilità del giudice e ammissione delle prove. L’informazione provvisoria numero 14 delle Sezioni Unite Penali, in tema di immutabilità ex articolo 525 c.p.p., chiarisce che il giudice che procede alla deliberazione finale deve essere lo stesso che ha disposto l’ammissione della prova. I provvedimenti in tema di ammissione della prova si intendono confermati se non espressamente modificati o revocati. Dopo la rinnovazione del dibattimento, «il consenso delle parti alla lettura ex articolo 511 c.p.p. degli atti assunti dal Collegio in diversa composizione non è necessario quanto la ripetizione dell’esame, già svolto dinanzi al giudice diversamente composto, non abbia avuto luogo in mancanza di richiesta della parte che ne aveva domandato l’ammissione oppure perché non ammessa o non più possibile». Archiviazione per particolare tenuità del fatto e casellario giudiziale. L’articolo 131-bis c.p. è oggetto dell’informazione provvisoria delle Sezioni Unite Penali numero 16 con cui le Sezioni Unite affrontano la questione se il provvedimento di archiviazione per particolare tenuità del fattodebba essere iscritto nel casellario giudiziale. La soluzione adottata è in senso affermativo, fermo restando che non deve essere fatta menzione di tale provvedimento nei certificati rilasciati a richiesta dell’interessato, del datore di lavoro e della pubblica amministrazione.

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