Nell’ambito del giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Corte d’Appello di Milano, la Consulta ha affermato l’illegittimità dell’articolo 16-septies d.l. numero 179/2012 nella parte in cui prevede che se la ricevuta di accettazione della notifica telematica è generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24, la notificazione si perfeziona per il notificante alle ore 7 del giorno successivo, anziché al momento in cui è generata la predetta ricevuta.
Così la Corte Costituzionale con la sentenza numero 75/19, depositata il 9 aprile. Il fatto. Nel corso di un giudizio civile innanzi alla Corte d’Appello di Milano, la società appellata aveva eccepito l’inammissibilità del gravame poiché notificato via PEC l’ultimo giorno utile. Infatti, il messaggio risultava inviato alla società alle ore 21 04 e le ricevute di accettazione e di consegna erano giunte rispettivamente alle ore 21 05 29 e alle ore 21 05 32. Essendo la notifica avvenuta dopo le ore 21 dell’ultimo giorno utile, essa si era perfezionata alle ore 7 del giorno successivo, facendo risultare tardiva l’impugnazione. A tal proposito, la Corte d’Appello ha sollevato, in riferimento agli articolo 3, 24 e 111 Cost., questione di legittimità costituzionale dell’articolo 16-septies d.l. numero 179/2016, nella parte in cui dispone che «la disposizione dell’articolo 147 c.p.c. applica anche alle notificazioni eseguite con modalità telematiche. Quando è eseguita dopo le ore 21, la notificazione si considera perfezionata alle ore 7 del giorno successivo». Incostituzionalità dell’articolo 16-septies. Secondo la Corte Costituzionale, la questione sollevata dalla Corte d’Appello è fondata poiché se, nel differire il perfezionamento della notifica alle ore 7 del giorno successivo, l’articolo 16-septies ha lo scopo di tutelare il diritto al riposo nella fascia dalle ore 21 alle 24 del destinatario, ciò non deve valere per il notificante. Infatti, per quest’ultimo, una simile limitazione temporale degli effetti giuridici della notifica rappresenta solo una limitazione al pieno utilizzo del tempo utile per approntare la propria difesa. Inoltre, la Corte ravvisa l’irrazionalità della norma censurata poiché, nel considerare perfezionata alle ore 7 del giorno successivo la notifica eseguita dopo le ore 21, assimila il sistema tecnologico telematico a quello tradizionale, posto che invece il primo dovrebbe caratterizzarsi per la maggiore celerità ed efficacia rispetto al secondo. D’altronde, tale differenza tra sistema telematico e analogico, è stata già colta dal legislatore quando, in tema di tempestività del termine del deposito telematico, ha introdotto il comma 7 dell’articolo 16-bis del d.l. numero 179/2012, ai sensi del quale «il deposito è tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta consegna è generata entro la fine del giorno di scadenza e si applicano le disposizioni di cui all’articolo 155, commi 4 e 5, c.p.c.». Infine, i Giuridici Costituzionali rilevano che «l’applicazione della regola generale di scindibilità soggettiva degli effetti della notificazione consente la reductio ad legitimitatem della norma censurata». Conclusioni. Per i sopraesposti motivi, la Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 16-septies d.l. numero 179/2012 nella parte in cui prevede che se la ricevuta di accettazione della notifica telematica è generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24, la notificazione si perfeziona il notificante alle ore 7 del giorno successivo, anziché al momento in cui è generata la predetta ricevuta.
Corte Costituzionale, sentenza 19 marzo – 9 aprile 2019, numero 75 Presidente Lattanzi – Redattore Morelli Ritenuto in fatto 1.– Nel corso di un giudizio civile di secondo grado – nel quale la società appellata aveva preliminarmente eccepito l’inammissibilità del gravame in quanto notificato a mezzo posta elettronica certificata PEC , l’ultimo giorno utile, con messaggio inviatole alle ore 21 04 con ricevute di accettazione e di consegna generate, rispettivamente, alle ore 21 05 29 e alle ore 21 05 32 , in fascia oraria quindi successiva alle ore 21 implicante il perfezionamento della notificazione «alle ore 7 del giorno successivo» data in cui l’impugnazione risultava, appunto, tardiva – l’adita Corte di appello di Milano, sezione prima civile, ritenutane la rilevanza e la non manifesta infondatezza, in riferimento agli articolo 3, 24 e 111 della Costituzione, ha sollevato, con l’ordinanza in epigrafe, questione di legittimità costituzionale dell’articolo 16-septies del decreto-legge 18 ottobre 2012, numero 179 Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese , convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2012, numero 221, inserito dall’articolo 45-bis, comma 2, lettera b , del decreto-legge 24 giugno 2014, numero 90 Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari , convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, numero 114, a norma del quale «[l]a disposizione dell’articolo 147 del codice di procedura civile si applic[hi] anche alle notificazioni eseguite con modalità telematiche. Quando è eseguita dopo le ore 21, la notificazione si considera perfezionata alle ore 7 del giorno successivo». Secondo la rimettente, la disposizione denunciata – della quale non sarebbe, a suo avviso, possibile senza implicarne la sostanziale abrogazione una interpretazione costituzionalmente adeguata – violerebbe, appunto, l’articolo 3 Cost., sotto il profilo, sia del principio di eguaglianza, sia di quello della ragionevolezza, poiché la prevista equiparazione del “domicilio fisico” al “domicilio digitale” comporterebbe l’ingiustificato eguale trattamento di situazioni differenti – le notifiche “cartacee” e quelle “telematiche” – considerato anche che, per queste ultime, in linea di principio, non verrebbe in rilievo come per le prime l’esigenza di evitare «“utilizzi lesivi” del diritto costituzionalmente garantito all’inviolabilità del domicilio» o dell’«interesse al riposo e alla tranquillità». La disposizione stessa si porrebbe, altresì, in contrasto con gli articolo 24 e 111 Cost., in quanto, nel caso di notifica effettuata a mezzo PEC, la previsione di un limite irragionevole alle notifiche, l’ultimo giorno utile per proporre appello, comporterebbe una grave limitazione del diritto di difesa del notificante giacché, «trovandosi a notificare l’ultimo giorno utile ex articolo 325 cod. proc. civ. è costretto a farlo entro i limiti di cui all’articolo 147 c.p.c., senza poter sfruttare appieno il termine giornaliero lo stesso articolo 135 [recte 155] c.p.c. fa riferimento a “giorni” che dovrebbe essergli riconosciuto per intero». 2.– In questo giudizio si è costituita, ed ha poi anche depositato memoria integrativa, la società che resiste all’appello nel giudizio a quo. Detta società ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità della questione, sia per «genericità ed indeterminatezza del petitum» non essendone specificato il verso caducatorio o manipolativo , sia per erroneità del presupposto interpretativo avrebbe errato la Corte rimettente «nel ritenere rilevante il principio di scissione soggettiva degli effetti della notifica via p.e.c., venendo invece in rilievo, per l’applicazione dell’articolo 16-septies, il diverso principio del perfezionamento del procedimento notificatorio» . In subordine, ha contestato, nel merito, la fondatezza della questione, sostenendo, tra l’altro, che l’interesse tutelato dalla norma sia quello del destinatario e non quello del mittente, per cui, ove si ritenesse perfezionata una notifica «eseguita» dopo le ore 21, l’interesse di quest’ultimo non sarebbe «meritevole di tutela», giacché è il mittente «in prima persona responsabile della violazione dell’orario franco», avendo «creato il presupposto tale per cui la notifica slitti necessariamente al giorno seguente». 3.– È pure intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per l’inammissibilità o, comunque, per la non fondatezza della sollevata questione. Secondo l’Avvocatura, la norma denunciata potrebbe essere, infatti diversamente interpretata, senza che se ne ponga un problema di «sostanziale abrogazione», non essendovi neppure ostacolo nella sua formulazione letterale. Essa, infatti, non indicherebbe il soggetto rispetto al quale la notificazione «si considera perfezionata alle ore 7 del giorno successivo», così consentendo una lettura coerente con il principio della scissione del momento perfezionativo, che anche per le notifiche telematiche è stato previsto dall’articolo 3-bis, comma 3, della legge 21 gennaio 1994, numero 53 Facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali , essendo quindi possibile ritenere che «gli effetti del differimento al giorno dopo operino per il destinatario, ma non per il notificante». E da ciò, dunque, l’inammissibilità della questione «per non essere stata tentata una interpretazione della normativa costituzionalmente orientata», ovvero la sua non fondatezza alla luce di una tale esegesi costituzionalmente adeguata. Considerato in diritto 1.– Con l’ordinanza di cui si è detto nel Ritenuto in fatto, la Corte di appello di Milano, sezione prima civile – al fine del decidere sulla eccezione di tardività di un gravame innanzi a sé proposto con atto notificato per via telematica dopo le ore 21 ed entro le ore 24 dell’ultimo giorno utile con ricevute di accettazione e di consegna generate, rispettivamente, alle ore 21 05 29 e alle ore 21 05 32 – ha ritenuto, di conseguenza, rilevante ed ha perciò sollevato, in riferimento agli articolo 3, 24 e 111 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’articolo 16-septies del decreto-legge 18 ottobre 2012, numero 179 Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese , convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2012, numero 221, inserito dall’articolo 45-bis, comma 2, lettera b , del decreto-legge 24 giugno 2014, numero 90 Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari , convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, numero 114, il quale prevede che «[l]a disposizione dell’articolo 147 del codice di procedura civile [secondo cui «Le notificazioni non possono farsi prima delle ore 7 e dopo le ore 21»] si applica anche alle notificazioni eseguite con modalità telematiche. Quando è eseguita dopo le ore 21, la notificazione si considera perfezionata alle ore 7 del giorno successivo». Secondo la rimettente, la disposizione denunciata irragionevolmente considererebbe «uguali e, quindi, meritevoli di essere disciplinate allo stesso modo» due situazioni diverse, quali il domicilio “fisico” e il domicilio “digitale”. E ciò nonostante che, «per le sue intrinseche caratteristiche, l’indirizzo email cui l’avvocato della parte appellata riceve la posta elettronica certificata non sia suscettibile degli stessi “utilizzi lesivi” del diritto costituzionalmente garantito all’inviolabilità del domicilio o all’interesse al riposo e alla tranquillità, [di] cui è invece suscettibile il domicilio “fisico” della parte». Per di più senza considerare che «quand’anche si ammettesse che colui che riceve una posta elettronica venga leso nel suo diritto al riposo, la semplice estensione del limite d’orario previsto dall’articolo 147 c.p.c. alle notifiche a mezzo PEC non bloccherebbe l’inevitabile ricezione dell’email da parte del destinatario con il disturbo che ne consegue», poiché «[l]a PEC, una volta giunta al server dell’appellato, non può essere rifiutata e, quindi, la ricezione dell’email può effettivamente avvenire in ogni momento, ad ogni ora del giorno e della notte, con il sostanziale raggiungimento del domicilio digitale del destinatario anche oltre il formale limite codicistico», non sussistendo un esplicito divieto normativo di notifica a mezzo PEC dopo le ore 21 e prima delle ore 7. Dal che, appunto, la violazione del principio di uguaglianza e del principio di ragionevolezza ex articolo 3 Cost. Del pari violati, dalla disposizione in esame, sarebbero gli articolo 24 e 111 Cost., per il vulnus, che ne deriverebbe, al diritto di difesa del notificante. Il quale, «infatti, trovandosi a notificare l’ultimo giorno utile ex articolo 325 c.p.c. è costretto a farlo entro i limiti di cui all’articolo 147 c.p.c., senza poter sfruttare appieno il termine giornaliero lo stesso articolo 135 [recte 155] c.p.c. fa riferimento a “giorni” che dovrebbe essergli riconosciuto per intero». 2.– È preliminare l’esame delle eccezioni di inammissibilità della questione – a per «genericità e indeterminatezza del petitum» b per suo «erroneo presupposto interpretativo» c «per non essere stata tentata una interpretazione della normativa costituzionalmente orientata» − formulate, rispettivamente, le prime due, dalla parte costituita e, la terza, dall’Avvocatura generale dello Stato. 2.1.– Nessuna di tali eccezioni è suscettibile di accoglimento. Ed invero a letta nella sua interezza, e secondo l’argomentata prospettazione del Collegio a quo, l’ordinanza di rimessione auspica – in modo chiaro ed univoco – una decisione, a rima obbligata, che riconosca al mittente che proceda alla notifica con modalità telematiche l’ultimo giorno utile, «per intero il termine a sua disposizione, fino alla mezzanotte del giorno stesso» b l’asserita erroneità del presupposto interpretativo attiene propriamente al merito e resta quindi estraneo al profilo della ammissibilità della questione c la Corte milanese non ha omesso di verificare la possibilità di una interpretazione adeguatrice nel senso della scissione soggettiva degli effetti della notificazione , ma l’ha poi ritenuta impraticabile per l’ostacolo, a suo avviso non superabile, ravvisato nella lettera della legge. E ciò anche alla luce della interpretazione del citato articolo 16-septies accolta dal giudice della nomofilachia, e consolidatasi in termini di diritto vivente, nel senso che la notifica con modalità telematiche richiesta con il rilascio della ricevuta di accettazione dopo le ore 21 si perfeziona alle ore 7 del giorno successivo, «secondo la chiara disposizione normativa, intesa a tutelare il diritto di difesa del destinatario della notifica senza condizionare irragionevolmente quello del mittente» così Corte di cassazione, sezione sesta civile, sottosezione terza, ordinanza 31 luglio 2018, numero 20198 nello stesso senso, ex multis, sezione sesta civile – sottosezione L, ordinanza 9 gennaio 2019, numero 393 sezione lavoro, sentenza 30 agosto 2018, numero 21445 sezione terza civile, sentenza 21 settembre 2017, numero 21915 sezione lavoro, sentenza 4 maggio 2016, numero 8886 . E, secondo quanto più volte affermato da questa Corte, in presenza di un orientamento giurisprudenziale consolidato, il giudice a quo – se pure è libero di non uniformarvisi e di proporre una diversa esegesi del dato normativo, essendo la “vivenza” di una norma una vicenda per definizione aperta, ancor più quando si tratti di adeguarne il significato a precetti costituzionali – ha alternativamente, comunque, la facoltà di assumere l’interpretazione censurata in termini di “diritto vivente” e di richiederne, su tale presupposto, il controllo di compatibilità con i parametri costituzionali sentenze numero 39 del 2018, numero 259 e numero 122 del 2017, numero 200 del 2016 e numero 11 del 2015 . 3.– Nel merito la questione è fondata. Il divieto di notifica per via telematica oltre le ore 21 risulta, infatti, introdotto attraverso il richiamo dell’articolo 147 cod. proc. civ. , nella prima parte del censurato articolo 16-septies del d.l. numero 179 del 2012, allo scopo di tutelare il destinatario, per salvaguardarne, cioè, il diritto al riposo in una fascia oraria dalle 21 alle 24 in cui egli sarebbe stato, altrimenti, costretto a continuare a controllare la propria casella di posta elettronica. Ciò appunto giustifica la fictio iuris, contenuta nella seconda parte della norma in esame, per cui il perfezionamento della notifica – effettuabile dal mittente fino alle ore 24 senza che il sistema telematico possa rifiutarne l’accettazione e la consegna – è differito, per il destinatario, alle ore 7 del giorno successivo. Ma non anche giustifica la corrispondente limitazione nel tempo degli effetti giuridici della notifica nei riguardi del mittente, al quale – senza che ciò sia funzionale alla tutela del diritto al riposo del destinatario e nonostante che il mezzo tecnologico lo consenta – viene invece impedito di utilizzare appieno il termine utile per approntare la propria difesa termine che l’articolo 155 cod. proc. civ. computa «a giorni» e che, nel caso di impugnazione, scade, appunto, allo spirare della mezzanotte dell’ultimo giorno in questa prospettiva, Corte di cassazione, sezione terza civile, sentenza 31 agosto 2015, numero 17313 sezione lavoro, ordinanza 30 agosto 2017, numero 20590 . La norma denunciata è, per di più, intrinsecamente irrazionale, là dove viene ad inibire il presupposto che ne conforma indefettibilmente l’applicazione, ossia il sistema tecnologico telematico, che si caratterizza per la sua diversità dal sistema tradizionale di notificazione, posto che quest’ultimo si basa su un meccanismo comunque legato “all’apertura degli uffici”, da cui prescinde del tutto invece la notificazione con modalità telematica. Una differenza, questa, che del resto lo stesso legislatore ha chiaramente colto in modo significativo nel confinante ambito della disciplina del deposito telematico degli atti processuali di parte, là dove, proprio in riferimento alla tempestività del termine di deposito telematico, il comma 7 dell’articolo 16-bis del d.l. numero 179 del 2012, inserito dall’articolo 51 del d.l. numero 90 del 2014, ha previsto che il «deposito è tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta consegna è generata entro la fine del giorno di scadenza e si applicano le disposizioni di cui all’articolo 155, quarto e quinto comma, del codice di procedura civile». Anche in tale prospettiva trova dunque conferma l’irragionevole vulnus che l’articolo 16-septies, nella portata ad esso ascritta dal “diritto vivente”, reca al pieno esercizio del diritto di difesa – segnatamente, nella fruizione completa dei termini per l’esercizio dell’azione in giudizio, anche nella sua essenziale declinazione di diritto ad impugnare, che è contenuto indefettibile di una tutela giurisdizionale effettiva –, venendo a recidere quell’affidamento che il notificante ripone nelle potenzialità tutte del sistema tecnologico che lo stesso legislatore ha ingenerato immettendo tale sistema nel circuito del processo , il dispiegamento delle quali, secondo l’intrinseco modus operandi del sistema medesimo, avrebbe invece consentito di tutelare, senza pregiudizio del destinatario della notificazione. 3.1.– L’applicazione della regola generale di scindibilità soggettiva degli effetti della notificazione sentenze numero 106 del 2011, numero 3 del 2010, numero 318 e numero 225 del 2009, numero 107 e numero 24 del 2004, numero 477 del 2002 ordinanze numero 154 del 2005, numero 132 e numero 97 del 2004 anche alla notifica effettuata con modalità telematiche – regola, del resto, recepita espressamente dall’articolo 3-bis, comma 3, della legge 21 gennaio 1994, numero 53 Facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali − consente la reductio ad legitimitatem della norma censurata. L’articolo 16-septies del d.l. numero 179 del 2012 va pertanto dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui prevede che la notifica eseguita con modalità telematiche la cui ricevuta di accettazione è generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24 si perfeziona per il notificante alle ore 7 del giorno successivo, anziché al momento di generazione della predetta ricevuta. Per questi motivi la Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 16-septies del decreto-legge 18 ottobre 2012, numero 179 Ulteriori misure urgenti per la crescita del paese , convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2012, numero 221, inserito dall’articolo 45-bis, comma 2, lettera b , del decreto-legge 24 giugno 2014, numero 90 Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari , convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, numero 114, nella parte in cui prevede che la notifica eseguita con modalità telematiche la cui ricevuta di accettazione è generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24 si perfeziona per il notificante alle ore 7 del giorno successivo, anziché al momento di generazione della predetta ricevuta.