Depositi e c/c, tributo dovuto anche se il saldo è attivo per errore della banca

di Leda Rita Corrado

di Leda Rita Corrado *Una S.p.A. proponeva ricorso contro il silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza di rimborso del Imposta Straordinaria su depositi e conti correnti ex articolo 7, comma 6, d.l. numero 333 del 1992 la società contribuente contestava il prelievo, osservando che il saldo attivo del conto corrente era solo apparentemente ad essa riconducibile in quanto derivava dall'omessa esecuzione da parte della banca di un ordine di trasferimento fondi su altro conto passivo. Nell'ordinanza numero 13521 del 2011, la Corte di Cassazione accoglie il ricorso dell'Amministrazione finanziaria e, decidendo nel merito, respinge il ricorso introduttivo del contribuente.Cos'è l'imposta straordinaria sui depositi e conti correnti? L'articolo 7, commi 6 e 7, d.l. 11 luglio 1992, numero 333 convertito, con modificazioni, nella l. 8 agosto 1992, numero 359 , così disciplina il tributo 6. Per l'anno 1992 è istituita una imposta straordinaria sull'ammontare dei depositi bancari, postali e presso istituti e sezioni per il credito a medio termine, conti correnti, depositi a risparmio e a termine, certificati di deposito, libretti e buoni fruttiferi, da chiunque detenuti sono esclusi i buoni postali fruttiferi, i libretti di risparmio di previdenza indicati all'articolo 41, primo comma, della legge 7 agosto 1982, numero 526, la raccolta interbancaria e intercreditizia, nonché i depositi e i conti correnti intrattenuti dal Tesoro presso il sistema bancario e l'amministrazione postale e quelli detenuti da rappresentanze diplomatiche e consolari estere in Italia o da enti e organismi internazionali che godono della esenzione dalle imposte sui redditi. L'amministrazione postale e le aziende ed istituti di credito sono tenuti ad operare, con obbligo di rivalsa nei confronti dei correntisti e depositanti, una ritenuta del 6 per mille commisurata all'ammontare risultante dalle scritture contabili alla data del 9 luglio 1992. L'imposta è versata entro il 15 settembre 1992 con le modalità previste per il versamento delle ritenute di cui all'articolo 26, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, numero 600. 7. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e i rimborsi delle imposte di cui al presente articolo nonché per il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Le imposte straordinarie di cui al presente articolo non sono deducibili ai fini delle imposte sui redditi .Superato l'esame della Consulta. La disciplina supra richiamata ha ripetutamente superato il vaglio della Consulta cfr. sentenze nnumero 143 del 1995 e 73 del 1996 .Con l'ordinanza numero 403 del 1996, il Giudice delle leggi, nel dichiarare la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata in riferimento agli articolo 3 e 53 Cost., ha ribadito che l'imposta in questione colpisce il bene indice di ricchezza nella sua oggettività e che, pertanto, non irragionevolmente la legge la pone a carico di colui che ne risulta il detentore, indipendentemente da eventuali rapporti sottostanti con altri soggetti, nell'ambito dei quali troverà definizione il problema della ritenuta subita dal titolare del conto . A tale principio non sono sottratti i rapporti intercorrenti, in materia di riscossione esattoriale, fra il concessionario e lo Stato, tanto che l'Amministrazione finanziaria ritiene non assoggettabili alla ritenuta del 6 per mille le somme che affluiscono sui conti correnti postali destinati a recepire le riscossioni dei tributi derivanti dai c.d. versamenti diretti e da quelli acquisiti mediante i ruoli.Il tributo è dovuto anche quando vi è un errore della banca. Nell'ordinanza in rassegna, la Suprema Corte di allinea all'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, osservando che l'asserito 'disguido operativo' riguarda un rapporto vigente esclusivamente tra le parti, sul quale può incidere il fatto dell'asserito inadempimento della banca depositaria all'ordine del correntista, ma non tocca in alcun modo la sussistenza del presupposto di imposta, che era esistente alla data considerata dal legislatore .* Giornalista pubblicista

Corte di Cassazione, sez. Tributaria, ordinanza 20 giugno 2011, numero 13521Presidente Merone - Relatore ParmeggianiRitenuto in fattoNella causa indicata in premessa è stata depositata in cancelleria la seguente relazione ai sensi dell'articolo 380 bis c.p.c. comunicata al P.M. e notificata agli avvocati delle parti costituite La Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione con due motivi avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio numero 317/36/07, pronunciata in data 12-12-2007, depositata in data 19-6-2008, confermativa della sentenza della CTR di Roma che aveva accolto il ricorso proposto da Romaleasing s.p.a. già Capitalia s.p.a ed ora Unicredit s.p.a. avverso il silenzio-rifiuto della Amministrazione sulla istanza di rimborso di quanto pagato a seguito dell'applicazione del tributo straordinario del 6 per mille sui depositi bancari di cui al D.L. numero 333 del 1992, articolo 7, comma 6 su un conto corrente intestato alla società presso il Monte dei Paschi di Siena, sul rilievo che l'ammontare tassato era solo apparente in quanto derivava da omessa esecuzione della banca all'ordine della correntista di trasferire l'importo su altro conto passivo contestualmente all'accredito.La Agenzia con il primo motivo deduce violazione dell'articolo 7, comma 6, D.L. citato, convertito nella L. numero 359 del 1992 sostiene che ai sensi della disposizione citata il prelievo doveva essere effettuato sull'ammontare risultante dalle scritture contabili alla data del 9-7- 1992, e poichè era incontestato che a tale data il conto presentava un saldo attivo, su detta somma doveva essere effettuato il prelievo, essendo irrilevante l'asserito disguido operativo in forza del quale a quella data l'importo si trovava sul conto, in luogo di essere trasferito su altro conto passivo.In subordine, deduce difetto di motivazione, in quanto non poteva essere definito errore il ritardato adempimento della banca ad un ordine del correntista. Il primo motivo è palesemente fondato. La disposizione citata ha adottato un criterio obiettivo, che non ammette eccezione alcuna. L'asserito disguido operativo riguarda un rapporto vigente esclusivamente tra le parti, sul quale può incidere il fatto dell'asserito inadempimento della banca depositaria all'ordine del correntista, ma non tocca in alcun modo la sussistenza del presupposto di imposta, che era esistente alla data considerata dal legislatore. Il secondo motivo è assorbito.Considerato in dirittoche il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione che pertanto, riaffermati i principi sopra richiamati, il ricorso deve essere accolto, con decisione nel merito non ostandovi questioni di fatto.Le spese di questa fase seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo si compensano le spese delle fasi di merito.P.Q.M.La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo cassa in relazione al motivo accolto la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, respinge il ricorso introduttivo del contribuente. Condanna il contribuente alle spese di questa fase di legittimità, che liquida in Euro 1.500, oltre spese prenotate a debito e compensa quelle dei gradi di merito.