di Marilisa Bombi
di Marilisa BombiL'attività di smaltimento dei fanghi provenienti dalla depurazione delle acque non ha natura di servizio pubblico locale e non resta assoggettata al relativo regime dettato dall'articolo 23 bis d.l. numero 112 del 2008, convertito in l. numero 133 del 2008 ed alle preclusioni nello stesso previste. L'articolo 23 bis, al primo comma stabilisce che le disposizioni del suddetto articolo disciplinano l'affidamento e la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica , sicché ne è esclusa l'applicazione agli appalti di servizi ed alle altre attività strumentali all'attività dell'ente.Quali sono i presupposti del servizio pubblico locale? In altri termini si ha servizio pubblico generale ove sussistano i caratteri che il servizio sia volto a soddisfare direttamente bisogni della collettività e sia direttamente fruibile da parte dei cittadini che il rischio per la gestione del servizio sia assunto dal gestore e non sia a carico dell'amministrazione che la remunerazione avvenga tramite tariffazione e gravi sugli utenti che, infine, il rapporto sia trilaterale tra amministrazione - appaltatore o concessionario e utenti. Nel caso specifico, l'oggetto della gara prelievo, trasporto e trattamento dei reflui di depurazione , non è qualificabile quale servizio pubblico locale e conseguentemente, non resta soggetto alla disciplina dettata dall'articolo 23 bis, ma costituisce attività rimessa alle libere dinamiche di mercato.Quali norme si applicano allo smaltimento fanghi? Tale convincimento trova ragione sia nella normativa dettata in tema di smaltimento di fanghi provenienti dagli impianti di depurazione, sia nella nozione comunemente accolta da dottrina e giurisprudenza di affidamento di servizio pubblico locale in contrapposizione all'appalto di servizi. Sotto il primo aspetto, il Collegio evidenzia che la definizione di servizio idrico integrato contenuta nel d.lgs. numero 152/2006 non contempla tra le attività di pubblico servizio lo smaltimento dei fanghi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque. La definizione di servizio idrico integrato contenuta nel d.lgs. numero 152/2006 comprende le attività di captazione, adduzione, distribuzione di acqua ad usi civili di fognatura e di depurazione delle acque reflue, restando fuori l'attività che si risolve nella gestione smaltimento dei rifiuti risultanti da lavorazioni industriali.Smaltimento fanghi soggetto alla disciplina sui rifiuti speciali. Sulla scorta di tale presupposto, l'articolo 184, comma 3, lett. g del d.lgs. numero 152/2006, stabilisce espressamente che lo smaltimento dei fanghi risultanti dal complessivo processo di trattamento effettuato nell'impianto di depurazione, resta soggetto alla disciplina propria dei rifiuti speciali, con ciò stesso escludendosi la natura di servizio pubblico locale che è invece attribuita al servizio di smaltimento dei rifiuti urbani. Peraltro, partendo dalla nozione comunemente accolta da dottrina e giurisprudenza del servizio pubblico locale in contrapposizione a quella di appalto di servizi , va osservato che essa accorda tale natura a quelle attività che sono destinate a rendere un'utilità immediatamente percepibile ai singoli o all'utenza complessivamente considerata, che ne sopporta i costi direttamente, mediante pagamento di apposita tariffa, all'interno di un rapporto trilaterale, con assunzione del rischio di impresa a carico del gestore.Vantaggio diretto e non mediato per la collettività. Si postula in sostanza quale requisito essenziale della nozione di servizio pubblico locale che il singolo o la collettività abbiano a ricevere un vantaggio diretto e non mediato da un certo servizio, escludendosi, di conseguenza, che ricorre servizio pubblico a fronte di prestazioni strumentali a far sì che un'amministrazione direttamente o indirettamente, possa poi provvedere ad erogare una determinata attività. In quest'ultimo caso si parla, infatti, di mero appalto di servizi e non di servizio pubblico locale. Di conseguenza, l'attività di smaltimento dei fanghi derivanti dalla depurazione delle acque si configura come attività strumentale in favore della Società incaricata della gestione dell'impianto di depurazione delle acque reflue, affinché questa provveda direttamente all'erogazione del servizio idrico integrato.Si tratta di attività strumentale a favore dell'appaltante. L'ambito di operatività dell'articolo 23 bis riguarda, quindi, l'affidamento e la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, nell'intento di garantire, da una parte, la più ampia diffusione dei principi di concorrenza e, dall'altra, un'adeguata tutela degli utenti, sicché non trova applicazione laddove il servizio dedotto in contratto non sia qualificabile come servizio pubblico locale. In tale contesto, la natura di appalto del contratto oggetto di gara non può che costituire riprova del carattere solo bilaterale del rapporto così regolato e dell'assenza di qualsivoglia beneficio diretto in favore dell'utenza. Nel caso in questione, quindi, l'attività di prelievo, trasporto e trattamento dei reflui di depurazione, è qualificabile come attività strumentale a favore dell'appaltante e il rapporto si instaura esclusivamente tra amministrazione appaltante e appaltatore dei servizi senza in alcun modo coinvolgere la collettività, tant'è che la remunerazione è interamente a carico dell'amministrazione e non grava sugli utenti ugualmente il rischio per la gestione del servizio è assunto dalla stazione appaltante e non si riflette sull'appaltatore che è remunerato a prestazione da parte della Società incaricata della depurazione. Del resto, puntualizza la sezione, conferma degli assunti esposti si trae anche dal recente regolamento in materia di servizi pubblici locali d.p.r. 7 settembre 2010, numero 168, inapplicabile ratione temporis , emanato a norma dell'articolo 23 bis cit., il quale all'articolo 1 circoscrive il proprio ambito di applicazione limitandolo ai servizi pubblici locali, escludendo, a mente del comma 3, lett. e i servizi strumentali all'attività e al funzionamento degli enti affidanti .