Spese mediche e scolastiche dei figli: il provvedimento del giudice è titolo esecutivo

Costituisce titolo esecutivo il provvedimento del giudice della separazione, con cui vengono stabilite le modalità di contribuzione relative alle spese mediche e scolastiche ordinarie dei figli.

Costituisce titolo esecutivo il provvedimento del giudice della separazione, con cui vengono stabilite le modalità di contribuzione relative alle spese mediche e scolastiche ordinarie dei figli capitolo a parte meritano le spese straordinarie. A chiarirlo è la Terza sezione Civile della Corte di Cassazione, con la sentenza numero 11316, depositata il 23 maggio.La fattispecie. L'ex moglie notificava al marito atto di precetto per recuperare le spese mediche e scolastiche dei figli a lei affidati e poste a carico dell'uomo con il provvedimento di separazione consensuale. Il papà, lamentando la carenza del titolo esecutivo, proponeva opposizione innanzi al giudice di pace, che però la rigettava analoga sorte per il ricorso in cassazione.Spese straordinarie per l'esecuzione forzata è necessario un ulteriore intervento del giudice. Al riguardo, la S.C. ribadisce che ai fini dell'esecuzione forzata il provvedimento giudiziario con cui viene stabilito in sede di separazione personale come contribuire al mantenimento dei figli, richiede, nel caso in cui il genitore affidatario non provveda alle spese straordinarie relative ai figli, un ulteriore intervento del giudice, volto ad accertare l'effettiva sopravvenienza degli specifici esborsi contemplati dal titolo e la relativa entità, che non possono essere desunte da elementi di fatto contenuti nella prima pronuncia. Tuttavia, proseguono i giudici di legittimità, per tutelare il titolare del particolare credito alimentare, tale rigorosa conclusione non si applica alle spese mediche e scolastiche ordinarie, in sé sole considerate e se opportunamente documentate, perché il titolo esecutivo originario riguarda un credito comunque certo ab origine, oggettivamente determinabile e liquidabile sulla base di criteri oggettivi.Contribuire alle spese mediche e scolastiche dei figli a carico è la normalità. In particolare, precisa la Suprema Corte, la contribuzione alle spese mediche e scolastiche ordinarie non si riferisce né a fatti meramente eventuali, né a fatti od eventi qualificabili come straordinari, imprevedibili ed ipotetici sui genitori grava, quale dovere generalissimo, quello di mantenere, istruire ed educare la prole ma anzi può qualificarsi come fatto assolutamente normale, secondo nozioni di comune esperienza, la necessità di esborsi costanti per l'istruzione. Alla stessa stregua, può essere classificata come ordinaria anche la necessità di esborsi per prestazioni mediche, generiche o specialistiche, attesa la normalità del ricorso a queste ultime, anche solo per controlli periodici o di routine. Quindi, osservano i giudici di legittimità, la contribuzione del genitore si riferisce, per le spese meramente mediche e scolastiche e non anche per quelle straordinarie , ad eventi di probabilità tale da potersi definire sostanzialmente certi e ad esborsi da ritenersi indeterminati soltanto nel quando e nel quantum.Il provvedimento del giudice della separazione è titolo esecutivo. In definitiva, concludono gli ermellini, un ulteriore ricorso al giudice della cognizione, per la formazione di una pluralità di nuovi titoli esecutivi, risulta necessario con riferimento alle sole spese effettivamente straordinarie e diverse da quelle medico-sanitarie e scolastiche, poiché riguardano eventi il cui accadimento rimane oggettivamente incerto al contrario, il provvedimento con cui in sede di separazione si stabilisca, ex articolo 155, comma 2, c.c., quale modo di contribuire al mantenimento dei figli, che il genitore non affidatario paghi, sia pure pro quota, le spese mediche e scolastiche ordinarie relative ai figli, costituisce esso stesso titolo esecutivo e non richiede, nell'ipotesi di non spontanea ottemperanza da parte dell'obbligato ed al fine di legittimare l'esecuzione forzata, un ulteriore intervento del giudice, qualora il genitore creditore possa allegare ed opportunamente documentare l'effettiva sopravvenienza degli specifici esborsi contemplati dal titolo e la relativa entità . Salvo il diritto del papà a contestare la sussistenza del credito. Tuttavia, chiosa la Corte di legittimità, resta impregiudicato il diritto dell'altro genitore di contestare - ex post ed in sede di opposizione all'esecuzione, dopo l'intimazione del precetto o l'inizio dell'espropriazione - la sussistenza del diritto di credito per la non riconducibilità degli esborsi a spese necessarie o per violazione delle modalità di individuazione dei bisogni del minore.