No ai prodotti dimagranti senza ricetta

Senza autorizzazione comunitaria o Aifa è vietata la vendita di preparati per le diete direttamente dal farmacista. Unica eccezione le preparazioni galeniche, ma solo se dirette ad una specifica occasione, dietro presentazione di ricetta medica e solo se fatta per unità.

Terapie dimagranti. Con la sentenza numero 33386 depositata il 29 agosto 2012, la Corte di Cassazione interviene significativamente in tema di prodotti per terapia dimagrante ribadendo con decisione condizioni e limiti per la loro preparazione. Nel caso di specie i NAS dei carabinieri avevano sottoposto a sequestro probatorio poco meno di un centinaio di confezioni - ciascuna da 60/90 capsule – di prodotti per dimagrire, rinvenuti presso una farmacia senza le necessarie autorizzazioni per la produzione e la messa in commercio. Il sequestro probatorio. Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere provvedeva alla conferma del sequestro con la conseguente proposizione del ricorso per cassazione da parte del farmacista, che contestava l’insussistenza degli elementi legittimanti la misura ablativa. Inoltre, con estrema disinvoltura, il ricorrente riteneva insussistente il fumus del reato ipotizzato – violazione delle norme regolanti l’autorizzazione alla messa in commercio di farmaci, di cui al d.lgs. numero 219/2006, articolo 147 – in quanto i preparati sequestrati dovevano essere considerati preparazioni galeniche magistrali destinate esclusivamente ai clienti di un medico specialista delle malattie del metabolismo. Il preparato galenico magistrale. La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile, evidenziando la manifesta infondatezza della difesa del ricorrente, «frutto di erronea interpretazione della normativa in materia». Infatti, l’individuazione dei prodotti sequestrati come preparazioni galeniche magistrali avrebbe dovuto comportare una serie di condizioni, normativamente previste, tali da giustificare la deroga alla regolamentazione prevista dal d.lgs. numero 219/2006. La preparazione del medicinale deve essere fatta per unità Il preparato galenico è un farmaco allestito in farmacia dal farmacista preparato in base ad una precisa prescrizione medica. Al riguardo, Piazza Cavour osserva che la deroga agli obblighi autorizzativi previsti dalla normativa richiede l’estemporaneità del medicinale, nel senso che il preparato galenico deve essere realizzato dal farmacista per la specifica occasione. Inoltre – si legge nel corpo della sentenza -, risulta necessario «un limite quantitativo, nel senso che la preparazione deve essere fatta per unità». dietro presentazione di ricetta medica. Infine, deve sussistere una garanzia sanitaria, nel senso che la preparazione del prodotto galenico deve essere fatta nelle farmacia dietro presentazione di ricetta medica. Nessuna di queste condizioni risulta soddisfatta nel caso di specie, con riferimento sia alla quantità del prodotto – 92 confezioni – sia all’assenza di qualsivoglia ricetta tale da giustificare la detenzione delle confezioni medicinali già pronte. Risarcimento per aver rallentato la giustizia. Da qui l’evidente infondatezza, come si è visto, delle contestazioni del ricorrente. I giudici del Palazzaccio, inoltre, ritenendo che il farmacista abbia rallentato la giustizia con la proposizione del ricorso, lo ha condannato al versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, fissata in via equitativa nella misura di € 1000,00.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 5 luglio – 29 agosto 2012, numero 33386 Presidente Mannino – Relatore Gazzara Ritenuto in fatto Il p.m. presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con decreto del 22/9/2011, convalidava il sequestro probatorio, disposto dai Nas dei Carabinieri di Caserta di numero 92 confezioni di prodotti terapeutici per terapia dimagrante, rinvenute presso la farmacia del dott. P.E. , sita in omissis , ravvisando la violazione degli articolo 6, 50, 54 e 147, d.Lvo 219/06, per essere state prodotte e messe in commercio specialità medicinali in assenza della prescritta autorizzazione A.I.F.A. o di autorizzazione comunitaria. Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, chiamato a pronunciarsi sulla istanza di riesame proposta nell'interesse del P. , con ordinanza del 20/10/2011, ha disposto la conferma del vincolo. Propone ricorso per cassazione la difesa del prevenuto con i seguenti motivi - insussistenza degli elementi legittimanti la misura ablativa e assoluta mancanza di motivazione, non essendo ravvisabile il fumus del reato ipotizzato, rilevato che i preparati sequestrati devono essere considerati preparazioni galeniche magistrali, in quanto non rivolte alla pubblica vendita, ma destinate esclusivamente ai clienti del dott. M.A. , specialista delle malattie del metabolismo. Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile. La argomentazione motivazionale, adottata dal decidente, si palesa logica e corretta. Lo stesso ricorrente nella proposizione delle censure sollevate afferma che le medicine sequestrate devono essere considerate preparazioni galeniche magistrali, errando, però, nell'interpretazione della normativa dettata dal d.Lvo 219/2006. Infatti, va osservato che il legislatore ha posto condizioni e limiti precisi alla integrazione della fattispecie derogatoria alla predetta normativa, richiedendo a tal fine la estemporaneità, nel senso che il medicinale galenico deve essere preparato dal farmacista per la specifica occasione un limite quantitativo, nel senso che la preparazione deve essere fatta per unità una garanzia sanitaria, nel senso che tale preparazione deve essere fatta nella farmacia dietro presentazione di ricetta medica. In assenza di queste condizioni si determina una violazione al dettato di cui al citato decreto legislativo 219/2006. Orbene, il decidente ha rilevato che, in data 21/9/2011, personale del NAS Carabinieri di Caserta si recava presso la farmacia del dott. P. per procedere a verifica igienico-sanitaria e che nel corso del controllo venivano rinvenute numero 92 confezioni contenenti ciascuna 60/90 capsule di medicinale, da considerarsi preparato galenico magistrale, solo in parte etichettate. Nessuna ricetta veniva rinvenuta che giustificasse la detenzione delle predette confezioni medicinali già pronte. Quanto osservato rende evidente la manifesta infondatezza dell’assunto difensivo, frutto di erronea interpretazione della normativa in materia, con la conseguente inammissibilità di impugnazione. Tenuto conto, poi, della sentenza del 13/6/2000, numero 186, e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il P. abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, lo stesso, a norma dell’articolo 616 cod. proc. penumero , deve essere, altresì, condannato al versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di Euro 1.000,00. P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di Euro 1.000,00