In base al principio della prevalenza della sostanza sulla forma, ciò che occorre valutare per distinguere l’uno dall’altro i provvedimenti è l’effetto giuridico sostanziale e non la forma esteriore. Ne consegue che si è in presenza di una sentenza quando il giudice si pronuncia – in via definitiva o meno - sul merito della controversia, sui presupposti o sulle condizioni processuali.
L’opposizione. La società L. in liquidazione si oppone al decreto ingiuntivo ottenuto dalla società H. nei suoi confronti, per pagamenti relativi alla fornitura di luce, acqua e gas. La sentenza ex articolo 281 sexies c.p.c. non accoglie l’ opposizione - e conferma il decreto – per due ordini di ragioni. Sentenza o ordinanza? Il Giudice osserva che la questione legata alla procura rituale, già sollevata avanti il Giudice istruttore, è da ritenersi definita con l’ordinanza emessa sul punto. Anche ai fini dell’impugnabilità dei provvedimenti, è pacifico - secondo l’insegnamento della S.C. - che non si deve aver riguardo alla forma esteriore o alla denominazione del provvedimento, ma solo all’effetto giuridico sostanziale che esso produce. In base al principio della prevalenza della sostanza sulla forma, quindi, si può definire come sentenza il provvedimento con cui il giudice si pronuncia sul merito della controversia, sui presupposti o sulle condizioni processuali. Ciò era accaduto, in effetti, nel caso concreto quando il Giudice aveva rigettato l’eccezione sollevata riguardo all’assenza di procura la difesa di parte opponente, in più, non aveva formulato riserva di appello in ordine a tale pronuncia . Il contratto di fornitura. Tale questione viene giudicata infondata, in quanto per l’esistenza del contratto di fornitura, al contrario di quanto sostiene l’opponente che vorrebbe il contratto inesistente, non è necessaria la forma scritta, né ad substantiam né ad probationem. In concreto, l’esistenza del contratto in parola risulta provata dalle stesse fatture prodotte in giudizio dall’opponente, relative proprio all’erogazione delle forniture di luce, acqua e gas. Il Giudice rammenta che, anche prima dell’introduzione del principio di non contestazione cfr. sentt. Cassazione Civile, SS.UU., nnumero 761/02 e 11353/04 si veda anche l’articolo 115, comma 1, c.p.c, introdotto dalla l. numero 69/09 , si era sempre ritenuto non contestato un fatto in caso di linea difensiva basata su argomenti incompatibili con il disconoscimento come sono, nel caso concreto, le fatture contestate dall’opponente .
Tribunale di Reggio Emilia, sez. Civile, sentenza 14 giugno 2012, numero 1136 Giudice Gianluigi Morlini Fatto La controversia trae origine dal decreto ingiuntivo meglio indicato in dispositivo, ottenuto da Hera Comm. s.r.l. nei confronti di Luna in liquidazione per il pagamento di forniture relative a luce, acqua e gas. Avverso l’ingiunzione propone la presente opposizione Luna, sviluppando tre contestazioni la nullità della procura del difensore, la mancanza di un contratto di fornitura e l’illegittima emissione di alcune bollette di pagamento. La causa è istruita con l’esame dei testi indotti dalle parti. Diritto a Tutti e tre i profili di doglianza proposti dall’opponente sono infondati, con la conseguenza che l’opposizione va rigettata e va quindi confermato il decreto ingiuntivo opposto. In particolare, con riferimento alla tematica della pretesa nullità della procura, si osserva che la stessa è già stata risolta, con il rigetto dell’eccezione, dal Giudice Istruttore allora procedente con il provvedimento 5/10/2010. Invero, pur se detto provvedimento riveste la forma di ordinanza, esso deve essere sostanzialmente considerato quale sentenza. E’ noto infatti che, secondo il pacifico e mai disatteso insegnamento della Corte di Cassazione, che questo Giudice condivide e dal quale non ha motivo di discostarsi, allo scopo di stabilire se un provvedimento abbia carattere di ordinanza o di sentenza, e sia quindi soggetto ai mezzi di impugnazione stabiliti per l’uno o per l’altro provvedimento, non deve aversi riguardo alla forma esteriore od alla denominazione data dal Giudice, ma all’effetto giuridico sostanziale che esso é destinato a produrre, in base al principio della prevalenza della sostanza sulla forma, con la conseguenza che si è allora in presenza di una sentenza quando il Giudice si pronuncia in via definitiva o non definitiva sul merito della controversia, sui presupposti o sulle condizioni processuali ex articolo 279 c.p.c. ex pluribus e solo tra le ultime, cfr. Cass. numero 15156/2011, Cass. numero 4245/2010, Cass. numero 4190/2010, Cass. numero 16471/2009, Cass. numero 8002/2009 . È proprio questo il caso di specie, avendo il Giudice allora procedente rigettato una eccezione, quale quella dell’assenza di rituale procura, idonea a definire il giudizio con una pronuncia di rito. Pertanto, non avendo la difesa di parte opponente formulato riserva di appello in ordine a tale pronuncia, sulla questione deve ormai ritenersi calato giudicato. Circa la seconda questione, relativa alla pretesa mancanza del contratto di fornitura, la stessa è palesemente infondata. Sul punto, basta osservare che la difesa di parte opponente sembra ritenere come necessaria la forma scritta in relazione a tale contratto, mentre è pacifico che lo stesso non abbisogna di forma scritta né ad substantiam, né ad probationem. Ciò posto, l’esistenza di un contratto di fornitura deve necessariamente ritenersi provata dalle stesse produzioni dell’opponente, che contestando l’emissione di alcune delle tante fatture relative alla fornitura cfr. all. 2 e 3 fascicolo di parte e chiedendo l’interruzione della fornitura in relazione ad uno dei diversi immobili oggetto di fatturazione cfr. all. 4 fascicolo di parte , con ciò implicitamente ed inequivocabilmente riconosce l’esistenza di un pregresso rapporto contrattuale. E’ infatti noto che -già molto prima della modifica dell’articolo 115 comma 1 c.p.c. ad opera della legge 69/2009 ed ancor prima delle sentenze di Cass. Sez. Unumero numero 761/2002 e 11353/2004, interventi normativi e giurisprudenziali che hanno introdotto nell’ordinamento l’onere di specifica contestazione si era comunque sempre ritenuto non contestato un fatto non solo nel caso di sua espressa ammissione, ma anche nel caso di contestazione di una parte sola delle circostanze dedotte, ed altresì nel caso di linea difensiva incentrata su argomenti incompatibili con il disconoscimento. Proprio questo è il caso che qui occupa, essendo manifestamente e radicalmente incompatibile con il disconoscimento dell’esistenza di un rapporto di fornitura, la contestazione di solo alcune delle molteplici fatture relative a tali fornitura, nonché la richiesta di interruzione del rapporto. c Quanto poi alla terza problematica, relativa alla contestazione di alcune fatture, si osserva che detta contestazione si basa sul presupposto che gli immobili oggetto delle forniture sono stati medio tempore concessi in godimento ad altri. Ciò posto, è la stessa difesa di parte opponente a riconoscere come il nuovo utilizzatore dell’immobile “non ha provveduto alla volturazione” delle utenze pag. 2 memoria ex articolo 183 comma 6 numero 2 c.p.c. e d’altro canto, l’istruttoria espletata ha confermato che nessuna prova in ordine alla dichiarazione di recesso, o quantomeno di mutamento del soggetto cliente, è stata ritualmente inoltrata ad Hera cfr. deposizione teste Vezzosi “non ricordo quando e se la cooperativa Luna ha comunicato la disdetta Io non ho memoria alcuna in merito alle volture delle utenze” . Discende che parte opponente rimane obbligata al pagamento delle forniture erogate. d In ragione di quanto sopra, l’opposizione va rigettata. Non vi sono motivi per derogare ai principi generali codificati dall’articolo 91 c.p.c. in tema di spese di lite, che, liquidate come da dispositivo, sono quindi poste a carico della soccombente parte opponente ed a favore della vittoriosa parte opposta. P.Q.M. il Tribunale di Reggio Emilia in composizione monocratica definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, ogni diversa istanza disattesa rigetta l’opposizione, per l’effetto conferma il decreto ingiuntivo numero 4763/2009 emesso dal Tribunale di Reggio Emilia il 13/11/2009 condanna Luna in liquidazione a rifondere a Hera Comm. s.r.l. le spese di lite del presente giudizio, che liquida in euro 50 per rimborsi, euro 3.000 per diritti ed onorari, oltre IVA, CPA ed articolo 14 TP.