Confermata anche in terzo grado la vittoria di una aspirante avvocato, che si era vista non ammessa alla fase degli orali. Respinte le critiche del Ministero della Giustizia legittimo l’intervento del potere giurisdizionale, quando si dimostra che la valutazione in sede di esame è stata senza fondamento.
Prova scritta sgrammatica e dalla forma quantomeno discutibile ecco perché l’aspirante avvocato viene bocciata, e, quindi, non ammessa agli esami orali. Ma i giudizi della commissione esaminatrice possono essere completamente stravolti dal giudicato amministrativo. Soprattutto se essi sono affetti «da illogicità manifesta o da travisamento del fatto». Torni la prossima volta Sessione 2009, ancora una lunga ‘maratona’ per arrivare alla agognata abilitazione per la professione di avvocato. Per molti candidati, però, la corsa si interrompe prima, e in un caso arriva addirittura una bocciatura tranchant da parte della commissione a una praticante avvocato vengono contestati, in merito alla fase scritta, «errori grammaticali» e «forma impropria, ossia non adatta alla stesura di un atto giudiziario». Percorso concluso, quindi. Almeno in apparenza dietrofront. perché la questione arriva, su input della candidata bocciata, all’attenzione del Tribunale amministrativo regionale. Decisioni? Bocciato, per l’appunto, «il provvedimento di non ammissione agli esami orali». Per quali ragioni questo clamoroso ribaltamento? Perché «era stato accertato sia il difetto del presupposto sul quale il giudizio della commissione esaminatrice era stato fondato la asserita presenza di errori grammaticali , sia l’assenza di incoerenze della forma in relazione alla tipologia dell’atto giudiziario oggetto d’esame». E tale linea viene condivisa anche dal Consiglio di Stato, che, peraltro, attesta che «il sindacato era stato svolto nei limiti della giurisdizione di legittimità, senza alcuno sconfinamento nel merito». Criteri rigidi. Eppure, resta un ultimo passo da compiere quello in Cassazione. A richiederlo è il Ministero della Giustizia, difendendo la linea Maginot della autonomia della valutazione compiuta dalla commissione giudicatrice, e, di conseguenza, contestando «l’eccesso di potere giurisdizionale, attraverso la sostituzione della volontà dell’amministrazione con quella del giudice, il quale avrebbe espresso una valutazione tecnico-giuridica sull’idoneità dell’elaborato». Ma questa prospettiva non trova accoglimento in Cassazione, laddove i giudici sottolineano come il potere giurisdizionale può operare legittimamente «quando il giudizio della commissione esaminatrice è affetto da illogicità manifesta», mentre, invece, esso dovrebbe fondarsi su «criteri oggettivi o scientifici». Ebbene, in questa vicenda, l’analisi compiuta dal giudice ha permesso di accertare «l’inesistenza di gravi errori di grammatica» e «l’inesistenza di incoerenza della forma», ossia ha consentito di evidenziare la carenza «dei presupposti stessi in base ai quali la commissione esaminatrice aveva espresso la valutazione negativa dell’elaborato». Detto in parole povere, erano carenti le fondamenta del giudizio sulla prova scritta della aspirante avvocato. E ciò ha reso legittima la posizione assunta dal giudice amministrativo, posizione che viene riconfermata anche in Cassazione
Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, sentenza 3 aprile – 28 maggio 2012, numero 8412 Presidente Vittoria - Relatore Spirito Svolgimento del processo II TAR per la Calabria ha accolto il ricorso proposto dalla dr. A. avverso il provvedimento di non ammissione agli esami orali di abilitazione alla professione di avvocato per l’anno 2009. La decisione è stata confermata dal Consiglio di Stato, il quale ha ritenuto che nella specie era stato accertato sia il difetto del presupposto sul quale il giudizio della commissione esaminatrice era stato fondato la asserita presenza di ‘errori grammaticali’ , sia l’assenza di incoerenze della forma in relazione alla tipologia dell’atto giudiziario oggetto d’esame pur evidenziate dalla commissione stessa con l’espressione ‘l’arma impropria, ossia non adatta alla stesura di un atto giudiziario’ che il sindacato in questione era stato svolto nei limiti della giurisdizione di legittimità, diretta a verificare l’eventuale sussistenza del vizio di eccesso di potere senza alcuno sconfinamento nel merito ossia senza la sostituzione di una valutazione tecnico/giuridica del giudice amministrativo a quella dell’amministrazione . Propone ricorso per cassazione il Ministero della Giustizia attraverso un solo motivo. Risponde con controricorso la dr. A. Motivi della decisione Il Ministero ricorrente sostiene che nella specie si sarebbe verificato l’eccesso di potere giurisdizionale, attraverso la sostituzione della volontà dell’amministrazione con quella del giudice, il quale avrebbe espresso una valutazione tecnico/giuridica sull’idoneità dell’elaborato. Aggiunge che, alla luce della più recente giurisprudenza di queste SU, rimane pur sempre esclusa per il giudice amministrativo la possibilità dell’intervento demolitorio sulle valutazioni ‘attendibili’ ancorché ‘opinabili’, in conformità al ruolo debole del sindacato in materia del G.A. Il ricorso è infondato. Con riferimento al sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni tecniche nelle commissioni di esami e concorsi pubblici valutazioni inserite in un procedimento amministrativo complesso nel quale viene ad iscriversi il momento valutativo tecnico della commissione esaminatrice quale organo straordinario della pubblica amministrazione , la giurisprudenza di queste SU ha recentemente approfondito il terna dell’eccesso di potere giurisdizionale per sconfinamento nella sfera del merito ed ha concluso che siffatto sindacato è legittimamente svolto quando il giudizio della commissione esaminatrice è affetto da illogicità manifesta o da travisamento del fatto in relazione all’articolazione dei criteri preventivamente individuati dalla commissione stessa in tal senso cfr. Cass. SU 21 giugno 2010, numero 14893 SU 9 maggio 2011, numero 10065 SU 19 dicembre 2011, numero 27283 . In particolare, s’è riflettuto sulla circostanza che la valutazione demandata alla commissione esaminatrice è, in primo luogo, priva di ‘discrezionalità’, perché, la commissione non è attributaria di alcuna ponderazione di interessi né della potestà di scegliere soluzioni alternative, ma è richiesta di accertare, secondo criteri oggettivi o scientifici che la legge impone di portare a preventiva emersione , il possesso di requisiti di tipo attitudinale-culturale dei parteciparti alla selezione la cui sussistenza od insussistenza deve essere conclusivamente giustificata con punteggio, con proposizione sintetica o con motivazione, in relazione alle varie ‘regole’ legali delle selezioni . Il giudizio circa l’idoneità del candidato avviene, dunque, secondo regimi selettivi di volta in volta scelti dal legislatore che non precludono in alcun modo la piena tutela innanzi al giudice amministrativo in tal senso le decisioni della Corte Costituzionale, in sent. 20/2009 e ord. 78/2009 , giudice del fatto come della legittimità dell’atto. Siffatta tutela - come correttamente argomenta la sentenza impugnata - è attuata sotto il profilo del vizio d’eccesso di potere e, dunque, senza alcuno sconfinamento nel merito da parte del giudice, ma attraverso la verifica della logicità, della coerenza e della ragionevolezza delle basi argomentative concernenti l’analisi dell’elaborato. Nella specie, il giudice ha accertato, per un verso, l’inesistenza dei ‘gravi errori di grammatica’ e, per altro verso, l’assenza di incoerenza della forma in relazione alla tipologia dell’atto giudiziario. In altri termini, ha accertato in fatto la mancanza dei presupposti stessi in base ai quali la commissione esaminatrice aveva espresso la negativa valutazione dell’elaborato. Così operando, il giudice amministrativo s’è tenuto negli ambiti del proprio potere giurisdizionale ed, in particolare, ha legittimamente vagliato la sussistenza del lamentato vizio di eccesso di potere. Nulla, peraltro, il Ministero ricorrente argomenta e contesta come neppure ha fatto in sede d’appello cfr. pag. 6 dell’impugnata sentenza circa il merito dei rilievi sollevati dal giudice amministrativo, limitando piuttosto le proprie doglianze all’affermazione di generali principi di diritto del tutto svincolati dal merito della vicenda. In conclusione, facendo seguito alla summenzionata giurisprudenza, occorre affermare il principio secondo cui Il sindacato giurisdizionale di legittimità del giudice amministrativo sulle valutazioni tecniche delle commissioni esaminatrici di esami o concorsi pubblici valutazioni inserite in un procedimento amministrativo complesso nel quale viene ad iscriversi il momento valutativo tecnico della commissione esaminatrice quale organo straordinario della pubblica amministrazione , è legittimamente svolto quando il giudizio della commissione esaminatrice è affetto da illogicità manifesta o da travisamento del fatto in relazione ai presupposti stessi in base ai quali è stato dedotto il giudizio sull’elaborato sottoposto a valutazione. Il ricorso deve essere, pertanto, respinto, con condanna del ricorrente a rivalere la controparte delle spese sopportate nel giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi € 2.200,00, di cui € 2000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.