Il manager di una società non è tenuto a rispondere per violazioni commesse nelle succursali manca l'elemento psicologico.
Non è ipotizzabile l'omissione di direttive o controlli, imputabile al legale rappresentante, nel caso in cui in uno dei punti vendita della società vengano esposti prodotti privi dei dati indicativi, quali la provenienza e la qualità. Lo afferma la Corte di Cassazione, con l'ordinanza numero 11481/11 del 25 maggio.La fattispecie. Un'azienda veniva condannata al pagamento di una sanzione amministrativa per aver esposto, in uno dei suoi punti vendita, delle confezioni alimentari che non indicavano i prescritti dati identificativi, quali la provenienza, la qualità, la quantità del prodotto. Venivano, quindi, condannati in solido la società e il suo legale rappresentante, i quali proponevano ricorso per cassazione.Esclusa la responsabilità del legale rappresentante per gli illeciti commessi nella succursale. Il Collegio condivide il motivo di ricorso relativo alla posizione personale del legale rappresentante della società ed esclude la responsabilità di quest'ultimo per difetto dell'elemento psicologico, contrariamente a quanto stabilito dalla sentenza impugnata.La Corte richiama un precedente, affermato in sede penale, in base al quale quando una società di grandi dimensioni sia articolata in unità territoriali autonome, ciascuna delle quali affidata ad un soggetto con mansioni direttive, la responsabilità per l'osservanza delle disposizioni va accertata avuto riguardo alla singola struttura aziendale interessata, all'interno della quale soltanto dovrà ricercarsi il responsabile . In conformità a questo principio, nel caso in esame deve escludersi che il legale rappresentante della società possa essere chiamato a rispondere per violazioni di norme poste in essere nella succursale, mancando quel potere di controllo e vigilanza che dà origine alla sua responsabilità solidale.La società resta obbligata. Al contrario, la società non può giovarsi di questo principio, in quanto rimane solidalmente responsabile, ex articolo 6, L. 689/81, con il direttore preposto alla struttura di vendita, autore materiale dell'illecito, ed è, pertanto, tenuta a risponderne. A nulla rileva che non sia possibile individuare il diretto responsabile dell'illecito, perché la ratio della suddetta responsabilità dell'azienda è proprio quella di evitare che la violazione, comunque accertata, resti priva di conseguenze sanzionatorie quando, pur non potendosi procedere nei confronti dell'autore materiale dell'illecito - ad esempio perché non identificato -, sia però identificabile il soggetto per conto o nell'interesse del quale l'autore materialmente responsabile abbia agito.