Il Codice del consumo consente all’investitore, nelle cause commerciali relative all’acquisto di strumenti finanziari, di scegliere un foro diverso rispetto a quello del consumatore. Il professionista, invece, può sceglie un altro foro solo se dimostra che la deroga non determini un abusivo squilibrio a danno del consumatore.
I giudici della Sesta sezione civile della Suprema Corte di Cassazione, con l’ordinanza numero 1875 dell’8 febbraio, hanno statuito che l’interpretazione sistematica e funzionale dell’articolo 63, D. Lgs. numero 206/2005, “Codice del consumo”, consente al consumatore, ove questi ravvisi maggiormente rispondente ai propri interessi non presentare istanza presso il tribunale del luogo di propria residenza o domicilio, di adire un giudice territorialmente competente in base ad uno dei criteri di cui agli articolo 18, 19 o 20 c.p.c. , ovvero optare per il foro indicato all’interno del contratto. Hanno, altresì, affermato l’inderogabilità unilaterale da parte del professionista del foro del consumatore, salvo il caso in cui il professionista dimostri, ai sensi dell’articolo 33, comma 1, D. Lgs. numero 206/2005, che tale deroga non determini un abusivo squilibrio del sinallagma contrattuale a danno del consumatore. Il caso di specie. Il Tribunale di Milano ha emanato un’ordinanza dichiarativa della propria incompetenza territoriale, a seguito della presentazione dell’istanza presso il tribunale del luogo in cui ha sede legale il professionista convenuto. I consumatori hanno presentato ricorso avanti alla Corte di Cassazione avverso l’anzidetta ordinanza. Il Codice del consumo individua il foro del consumatore Dato normativo di riferimento dell’intera sentenza della Corte di Cassazione è l’articolo 64 D. Lgs. numero 206/2005, “Codice del consumo”, a tenore del quale «per le controversie civili inerenti all’applicazione del presente capo la competenza territoriale inderogabile è del giudice del luogo di residenza o di domicilio del consumatore, se ubicati nel territorio dello Stato». I giudici della Suprema Corte hanno ravvisato la sussistenza di un «collegamento negoziale funzionale» tra i contratti stipulati dai consumatori che hanno presentato l’istanza per regolamento necessario di competenza ex articolo 42 c.p.c. avanti alla Corte di Cassazione a contratto di acquisto e negoziazione di strumenti finanziari b contratto di conto corrente bancario. L’anzidetto «collegamento negoziale funzionale» trova fondamento nell’utilizzazione in una combinazione strumentalmente volta a realizzare lo scopo pratico unitario costituente la causa concreta complessiva dei due contratti dalle parti stipulati, con la conseguenza che le vicende di un contratto si ripercuotono sull’altro, condizionandone la validità e l’efficacia, nonostante i contratti mantengano la propria individualità Cass. 17/05/2010 numero 11974 27/07/2006 numero 17145 18/07/2003 numero 11240 . Contratti negoziati fuori dai locali commerciali la competenza è derogabile. La Corte di Cassazione ha statuito che per le controversie concernenti i contratti negoziati fuori dei locali commerciali relativi a strumenti finanziari, il consumatore può adire indifferentemente il giudice che ha sede presso il proprio luogo di residenza o domicilio, ex articolo 63 D. Lgs. numero 206/2005, ovvero il giudice competente per territorio ai sensi di uno degli articolo 18, 19 e 20 c.p.c., senza che il giudice adito, sia a seguito della presentazione di un’eccezione sollevata dal professionista, sia ex officio, possa dichiarare la propria incompetenza. Inoltre, il professionista può legittimamente derogare unilateralmente il foro del consumatore laddove dimostri che, ai sensi dell’articolo 33, comma 1, D. Lgs. numero 206/2005, tale deroga non abbia determinato un abusivo squilibrio del sinallagma contrattuale a danno del consumatore. Prevalgono gli interessi del consumatore giusto consentirgli la scelta del Tribunale competente. I giudici della Suprema Corte hanno correttamente consentito che la logica e l’economia processuale prevalgano sul criterio di inderogabilità della competenza per territorio nelle cause concernenti le controversie aventi ad oggetto i rapporti contrattuali tra professionista e consumatore. Il consumatore è stato dunque abilitato a poter scegliere se esperire la propria azione giurisdizionale avanti al tribunale del proprio luogo di residenza o domicilio, ovvero presso un altro tribunale competente per territorio ai sensi degli articolo 18 “Foro generale delle persone fisiche” , 19 “Foro generale delle persone giuridiche e delle associazioni non riconosciute” e 20 “Foro facoltativo per le cause relative a diritti di obbligazione” c.p.c. Ove il consumatore reputi non conforme ai propri interessi presentare la domanda giudiziale avanti al giudice del luogo in cui egli ha la propria residenza od il proprio domicilio,ben può rivolgersi ad uno dei tribunali territorialmente competenti ai sensi degli articolo 18,19 o 20 c.p.c. Qualora più consumatori decidano di presentare un’unica domanda giudiziale avverso un solo professionista, essi possono adire il tribunale territorialmente competente del luogo in cui il convenuto ha sede legale, onde perseguire le seguenti finalità non generare sentenze passate in giudicato tra esse contrastanti contenere i costi del giudizio ottenere maggiore celerità con conseguente, derivata, economia processuale.
Corte di Cassazione, sez. VI Civile, ordinanza 15 novembre 2011 – 8 febbraio 2012, numero 1875 Presidente Preden – Relatore Scarano Svolgimento del processo I sigg.ri C B. ed altri propongono istanza di regolamento di competenza ex articolo 42 c.p.c., sulla base di 2 motivi illustrati da memoria, avverso l'ordinanza del 14/2/2011 emessa dal G.I. del Tribunale di Milano di accoglimento della sollevata eccezione di incompetenza territoriale per dedotta violazione del foro del consumatore, con conseguente declaratoria di incompetenza per territorio del Tribunale di Milano in favore di quella del “tribunale del luogo di residenza degli attori risultante, per ciascuno di essi, dall'atto di citazione”. Nell'impugnata decisione, fondata sulla ravvisata inderogabilità nel caso del foro del consumatore ai sensi dell'articolo 63 d.lgs. numero 206 del 2005 c.d. Codice del consumo , si argomenta dalla considerazione che trattasi nella specie di contratti collegati di acquisto e negoziazione di strumenti finanziari e di conto corrente bancario dagli odierni ricorrenti stipulati con la Banca Network Investimenti s.p.a., entrambi negoziati fuori dei locali commerciali, decisivo rilievo assegnandosi alla clausola g8 , specificamente sottoscritta, di deroga della competenza territoriale recata dal contratto di c/c. Resiste con controricorso la società Banca Network Investimenti s.p.a Con requisitoria scritta del 25/5/2011 il P.G. presso la Corte Suprema di Cassazione ha chiesto affermarsi la competenza del foro del consumatore, trattandosi di competenza territoriale inderogabile anche dallo stesso consumatore. Motivi della decisione Con il 1 motivo i ricorrenti denunziano violazione e falsa applicazione degli articolo 29 c.p.c., 23 d.lgs. numero 58 del 1998, 1341 c.c., in riferimento all'articolo 360, 1 co. numero 3, c.p.c Si dolgono che il giudice abbia erroneamente ritenuto ricorrere nel caso di un'ipotesi di collegamento negoziale, in ragione di “una presunta connessione tra le due distinte fattispecie contrattuali”, erroneamente “estendendo la valenza di talune previsioni contenute” nel contratto di conto corrente, tra le quali quella di deroga della competenza, al “diverso contratto di negoziazione, dove tali clausole non risultano . presenti, ovvero validamente sottoscritte e, pertanto, devono ritenersi inefficaci a termini dell'articolo 1341, comma 2, cod. civ.”. Lamentano che “la disciplina in materia di servizi di investimento di cui all'articolo 23 t.u.f esclude espressamente ogni rinvio alla diversa normativa in materia bancaria e, in particolare, alle disposizioni del titolo VI, capo I del t.u.b. che regolano, appunto, le condizioni contrattuali e i rapporti con i clienti” e che, “stante il carattere imperativo inderogabile della citata disposizione, nel caso di specie non può trovare applicazione - anche in via analogica - la diversa disciplina in materia di bancaria d.lgs. 01.09.1998, numero 395 . , relativamente alle condizioni contrattuali e ai rapporti con i clienti previste nei contratti di conto corrente, stante il maggior rigore e i più penetranti vincoli e garanzie richieste in materia di intermediazione finanziaria”. A tale stregua, “pretendere . di interpretare i due diversi rapporti come un unico articolato contrattuale in modo tale da consentire alle previsioni facenti parte dell'un rapporto di confluire e confondersi in quelle dell'altro in modo tale da operarvi secondo le necessità della Banca, rappresenta una forzatura logico giuridica priva di qualsiasi fondatezza”. E non sussistendo “nel caso di specie alcuna clausola valida ed efficace che deroghi agli ordinari criteri di competenza per territorio . l'adito Tribunale di Milano deve ritenersi competente a decidere della summenzionata vertenza, quale foro generale delle persone giuridiche ai sensi dell'articolo 19 c.p.c.”. Con il 2 motivo denunziano violazione e falsa applicazione degli articolo 46, 63 d.lgs. numero 206 del 2005, in riferimento all'articolo 360, 1 co. numero 3, c.p.c Si dolgono che il giudice abbia erroneamente ritenuto nel caso applicabile l'articolo 63 d.lgs. numero 206 del 2005, laddove l'articolo 46 ne esclude espressamente l'applicabilità ai “contratti relativi a strumenti finanziari”, sicché “la questione sulla derogabilità del foro del consumatore deve ritenersi superata, giacché il presente giudizio ha incontrovertibilmente ad oggetto, per l'appunto, strumenti finanziari, ed in particolare . le obbligazioni emesse dalla Viatel Inc.”. “Per mero scopo tuzioristico”, lamentano dovere in ogni caso trovare tutt'al più applicazione il principio affermato da Cass. numero 9314 del 2008 secondo cui “la parte favorita ha facoltà di introdurre la lite sia davanti al giudice indicato nel contratto sia dinanzi a quello che sarebbe competente secondo i criteri ordinari, mentre l'altra parte è obbligata a promuovere eventuali controversie dinanzi al giudice indicato nel contratto”. I motivi possono congiuntamente esaminarsi, in quanto connessi. Il ricorso è fondato nei limiti e termini di seguito indicati. Va anzitutto osservato che, diversamente da quanto sostenuto dagli odierni ricorrenti, correttamente è stata nell'impugnata sentenza presa in considerazione, oltre alla clausola di deroga della competenza prevista nel contratto quadro, anche la clausola g/8 di deroga della competenza territoriale contemplata nel contratto di conto corrente bancario pure stipulato dalle parti, stante la ravvisata interdipendenza nel caso tra i due suindicati contratti in ragione della relativa connessione funzionale, posta in rilievo dal giudice di merito, “come risulta espressamente dalla clausola del contratto di negoziazione, che considera l'esecuzione del contratto all'apertura del conto corrente presso Area Banca, e costituiscano una fattispecie unitaria”. Ben risulta pertanto dal giudice di merito evinta ed argomentata a tale stregua cfr., da ultimo, Cass., 17/5/2010, numero 11974 la sussistenza del riscontrato collegamento funzionale v. al riguardo ad es. articolo 121, comma 1 lett. d , d.lgs. numero 385 del 1993 e 167, comma 6, d.lgs. numero 206 del 2005, come modificato dall'articolo 2 d.lgs. numero 141 del 2010 tra i suindicati contratti, decisivo rilievo essendosi al riguardo assegnato alla relativa utilizzazione in combinazione strumentalmente volta a realizzare lo scopo pratico unitario costituente la causa concreta complessiva specifica ed autonoma rilevanza rispetto a quella - parziale - dei singoli contratti dell'operazione dalle parti nella specie posta in essere, sicché le vicende dell'uno si ripercuotono sull'altro cfr. Cass., 27/7/2006, numero 17145 , condizionandone la validità e l'efficacia, nella pur persistente individualità propria di ciascun tipo negoziale cfr. Cass., 28/3/1977, numero 1205 Cass., 11/3/1981, numero 1389 Cass., 15/12/1984, numero 6598 Cass., 20/1/1994, numero 474 Cass., 18/7/2003, numero 11240 e, da ultimo, Cass., 17/5/2010, numero 11974 . Deve altresì sottolinearsi la necessità del contemperamento della disciplina posta dal T.U.B. d.lgs. numero 385 del 1993, in cui è confluita quella originariamente posta da L. numero 154 del 1992, come modificato dal d.lgs. numero 141 del 2010 con quella di tutela già dettata agli articolo 1469 bis ss. c.c. ed ora riversata nel c.d. Codice del consumo d.lgs. numero 206 del 2005 allorquando colui che accede al servizio bancario sia come nella specie un consumatore, con conseguente applicabilità della regola in tema di competenza territoriale quivi stabilita, esclusiva ma derogabile, del giudice del luogo in cui il medesimo ha la residenza o il domicilio elettivo – c.d. foro del consumatore - cfr., in relazione a controversia in materia di servizi finanziari - relativi al prestito al consumo -, Cass., 6/9/2007, numero 18743 . Va d'altro canto considerato, quanto al T.U.F. d.lgs. numero 58 del 1998 , che il temporalmente successivo Codice del consumo prevede espressamente la non applicabilità ai contratti relativi agli strumenti finanziari delle sole norme di cui alla sezione I del Capo I del Titolo III della Parte III del Codice del consumo, e non anche di quella articolo 63 d.lgs. numero 206 del 2005 in tema di foro del consumatore contemplata articolo 46, comma 1, d.lgs. numero 206 del 2005 , che va pertanto a contrario ritenuta ai medesimi applicabile, sicché correttamente sono state dal giudice del merito prese in considerazione la clausole in tema competenza territoriale in deroga al foro del consumatore previste sia nel contratto quadro che in quello di c/c bancario. Deve per altro verso osservarsi che la suindicata clausola g/8 in quest'ultimo contenuta, contemplante la competenza del foro del domicilio del cliente, è stata nella specie, pur prevedendo essa “un foro esclusivo”, dal giudice di merito ritenuta non vessatoria ex articolo 1341 c.c., in quanto specificamente approvata per iscritto cfr. Cass., 14/10/2009, numero 21816 . Detta clausola è stata considerata non vessatoria o abusiva altresì ai sensi dell'articolo 33 d.lgs. numero 206 del 2005, in quanto riproduttiva di una disposizione di legge articolo 34, comma 2, d.lgs. numero 206 del 2005 al riguardo v. peraltro Cass., 26/4/2010, numero 9922 Cass., 26/9/2008, numero 24262 Cass., 22/3/2007, numero 4208 . Atteso quanto sopra, nel sottolineare che “il domicilio del cliente deve intendersi coincidente con il luogo di residenza in assenza di diversa indicazione di domicilio”, il giudice del merito ha accolto l'eccezione di incompetenza territoriale inderogabile sollevata dalla Banca Network Investimenti s.p.a., per violazione dell'articolo 63 d.lgs. numero 206 del 2005, argomentando dal rilievo che trattasi di “contratti negoziati fuori dai locali commerciali tra un professionista e un consumatore”, e ritenendo che invalidamente sia stato dai consumatori odierni ricorrenti nel caso adito il giudice del foro della sede della società, anziché quello del foro del consumatore. Contrastante con la lettera e la ragione della richiamata norma di cui all'articolo 63 d.lgs. numero 206 del 2005 si afferma nell'impugnata sentenza essere la tesi secondo cui l'inderogabilità del foro del consumatore è vincolante soltanto per il professionista e non anche per il consumatore, sostenendosi che “la possibilità per il consumatore di scegliere il foro competente in funzione di un suo interesse non specificato, che prescinde dal suo luogo di residenza o di domicilio, rimette allo stesso una possibilità di scelta che non ha alcuna connessione con l'esigenza di protezione dello stesso”. Orbene, siffatto assunto è erroneo. Posto anzitutto in rilievo che ai fini della deroga del foro del consumatore la specifica approvazione per iscritto ex articolo 1341, 2 co., c.p.c. è di per sé non esaustiva v. Cass., 20/3/2010, numero 6802 Cass., 26/9/2008, numero 24262 , stante la diversità degli ambiti soggettivi ed oggettivi di applicazione di tale disciplina rispetto a quella dettata agli articolo 1469 bis ss. c.c. e poi riversata nel c.d. Codice del consumo d.lgs. numero 206 del 2005 e osservato d'altro canto che, come questa Corte ha già avuto modo di precisare, ad escludere la vessatorietà della clausola di deroga del foro del consumatore non è invero sufficiente la previsione di un foro coincidente con uno dei fori legali di cui agli articolo 18 e 20 c.p.c. v. Cass., 26/4/2010, numero 9922 Cass., 26/9/2008, numero 24262 Cass., 22/3/2007, numero 4208 Cass., 8/3/2005, numero 5007 , va sottolineato che il suindicato argomento posto a sostegno della ravvisata inderogabilità assoluta del foro del consumatore contrasta in realtà con la disciplina evincentesi alla stregua dell'interpretazione sistematica e funzionale dell'articolo 63 d.lgs. numero 206 del 2005, e più in generale di tutela del consumatore in argomento. L'articolo 63 d.lgs. numero 206 del 2005, applicantesi sia ai contratti negoziati fuori dei locali commerciali così come ai contratti negoziati a distanza che ai contratti relativi a strumenti finanziari in quanto l'articolo 46 esclude invero l'applicabilità ai medesimi delle sole norme di cui alla sezione I e non anche quelle di cui alla sezione III cui esso accede, stabilisce che per le relative controversie civili “la competenza territoriale inderogabile è del giudice del luogo di residenza o di domicilio del consumatore, se ubicati nel territorio dello Stato”. A tale stregua, risulta ivi posta un'eccezione alla disciplina dettata, nell'ambito dello speciale sistema di tutela del consumatore, nella parte generale di cui al Titolo I articolo 33 - 38 d.lgs. numero 206 del 2005 , e in particolare all'articolo 33, 1 co. lett. u . Eccezione che si sostanza nell'inderogabilità unilaterale da parte del professionista del foro del consumatore, che ai sensi dell'articolo 33 d.lgs. numero 206 del 2005 è viceversa possibile laddove, assolvendo all'onere della prova a suo carico, il medesimo vinca la presunzione di relativa vessatorietà, dimostrando che la deroga al foro del consumatore nello specifico caso concreto non determina un abusivo squilibrio ex articolo 33, comma 1, d.lgs. numero 206 del 2005 a danno del consumatore v. Cass., 20/8/2010, numero 18785 Cass., 20/3/2010, numero 6802 Cass., 26/9/2008, numero 24262 . Non risulta peraltro prevista alcuna specifica conseguenza o sanzione in ordine alla violazione del disposto dell'articolo 63 d.lgs. numero 206 del 2005. Come si evince dal tenore dell'articolo 38 d.lgs. numero 206 del 2005, deve allora ritenersi trovare in tale ipotesi applicazione non già la disciplina generale di diritto comune del codice civile ex articolo 1419 e 1421 c.c. bensì la regola posta nell'ambito della disciplina generale del sottosistema settoriale o parziale in argomento all'articolo 36 d.lgs. numero 206 del 2005, prevedente la nullità delle sole clausole vessatorie o abusive il contratto rimanendo valido per il resto . Trattasi di nullità di protezione articolo 36, comma 3, d.lgs. numero 206 del 2005, regola sintomaticamente accolta - per le ipotesi ivi specificamente previste - anche all'articolo 127 d.lgs. numero 385 del 1993, come novellato dall'articolo 4, comma 3, d.lgs. numero 141 del 2010 , operante solamente a vantaggio del consumatore v. Cass., 26/9/2008, numero 24262 . A tale stregua essa, pur essendo rilevabile anche d'ufficio dal giudice, non può in ogni caso ridondare a scapito del consumatore medesimo. Ne consegue che ove ravvisi maggiormente rispondente al proprio interesse non avvalersi del foro del consumatore nel caso che ne occupa, per avere i consumatori odierni ricorrenti, con domicili in molteplici diverse città, considerato “più vantaggioso concentrare in un unico foro - ovvero innanzi al tribunale di Milano dove la stessa banca convenuta ha, tra l'altro, la propria sede legale - in luogo da quelli, tutti diversi, nei quali ogni singolo soggetto avrebbe dovuto incardinare la sua causa, . così da garantire non solo l'uniformità del giudicato, ma anche consentire un sensibile contenimento dei costi ed una maggiore celerità ed economia processuale” , deve ritenersi al medesimo senz'altro consentito derogarvi, anche unilateralmente, con l'adire un giudice territorialmente competente in base ad uno dei criteri posti agli articolo 18, 19 e 20 c.p.c., ovvero quello indicato nel contratto, rimanendo da siffatta sua scelta comunque non scalfita l'esigenza di tutela contro l'unilaterale predisposizione ed imposizione del contenuto contrattuale da parte del professionista che la disciplina in argomento è funzionalmente volta a garantire v. Cass., 26/9/2008, numero 24262 , anche relativamente alle esigenze del mercato, non prospettandosi in tale ipotesi il giudizio di dannosità sociale sotteso alla sanzione di nullità prevista all'articolo 36, comma 1, d.lgs. numero 206 del 2005 in ordine alla modifica introdotta nel Codice del consumo rispetto alla soluzione dell'inefficacia delle clausole vessatorie ex articolo 1469 quinquies c.c. v. la citata Cass., 26/9/2008, numero 24262 . Finalità rispetto alla quale non appare invero ravvisabile un interesse pubblico idoneo a costituire logico e razionale fondamento della pretesa di applicare le soluzioni poste dalla disciplina a tutela del consumatore - e in particolare quella concernente il foro del consumatore - anche a svantaggio, e cioè in pregiudizio dell'interesse, del medesimo a tale stregua emergendo l'ultroneità nella specie altresì della disciplina prevista all'articolo 134 d.lgs. numero 206 del 2005, che non viene pertanto nel caso in applicazione, giacché, a parte il rilievo circa l'ambito di relativa applicazione che appare limitato alla mera disciplina pattizia, in ogni caso inconfigurabile si appalesa invero la possibilità che risulti integrata una violazione dell'interesse generale alla tutela – anche - del mercato in conseguenza del non farsi valere la deroga in questione a svantaggio o contro l'interesse del consumatore . Sintomatica conferma se ne trae d'altro canto dal rilievo che anche con riferimento alla norma di cui all'articolo 63 d.lgs. numero 206 del 2005 [così come relativamente alla regola emergente dal combinato disposto di cui agli articolo 33 e 36 del Cod. consumo, nonché a quella in termini ancor più generali posta all'articolo 28 c.p.c. pure per le ipotesi di competenza per territorio inderogabile come nella specie previste dalla legge ex articolo 28, ultimo inciso, c.p.c. ] trova applicazione il principio in base al quale l’incompetenza del giudice adito può essere fatta valere dalle parti o rilevata d'ufficio dal giudice solamente entro i limiti temporali la prima udienza di trattazione posti dall'articolo 38 c.p.c. v. Cass., 18/10/2010, numero 21379 Cass., 18/3/2009, numero 6579 Cass., 18/6/2008, numero 16557 , il cui mancato rispetto determina il consolidamento della competenza territoriale del giudice adito v. Cass., 11/1/2007, numero 385 . In accoglimento del ricorso deve pertanto dichiararsi la competenza per territorio nel caso del Tribunale di Milano, con enunciazione dei seguenti principi di diritto - per le controversie concernenti contratti negoziati fuori dei locali commerciali relativi a strumenti finanziari la competenza territoriale è determinata ai sensi dell'articolo 63 d.lgs. numero 206 del 2005, giacché l'articolo 46 esclude l'applicabilità ai medesimi delle sole norme di cui alla sezione I del Capo I del Titolo III della Parte III del Codice del consumo, e non anche di quelle di cui alla sezione III, cui esso accede - per le controversie concernenti contratti negoziati fuori dei locali commerciali relativi a strumenti finanziari il consumatore può adire un giudice diverso da quello del foro del consumatore ex articolo 63 d.lgs. numero 206 del 2005, competente per territorio giusta uno dei criteri posti agli articolo 18, 19 e 20 c.p.c., senza che, in accoglimento della relativa eccezione sollevata dal professionista ovvero d'ufficio, tale giudice possa dichiarare la propria incompetenza anche a svantaggio, e cioè in pregiudizio dell'interesse, del consumatore. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte dichiara la competenza per territorio del Tribunale di Milano. Condanna l'intimata società Banca Network Investimenti s.p.a. al pagamento delle spese del procedimento di regolamento, che liquida in complessivi Euro 1.000,00, di cui Euro 800,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge.