Un freno agli abusi degli automobilisti comunitari indisciplinati

di Stefano Manzelli

di Stefano Manzelli Sarà più difficile approfittare della targa estera per eludere le sanzioni stradali specialmente in caso di multe automatiche, guida alterata, mancato uso della cintura di sicurezza, dell'auricolare e del casco. E' stata infatti approvata mercoledì scorso, 6 luglio, la proposta di direttiva comunitaria che a regime introdurrà uno scambio agevolato delle informazioni sui dati dei trasgressori stradali più negligenti. Ancora sul tappeto la questione dell'effettivo pagamento delle sanzioni e dell'applicazione delle misure accessorie. Per queste sarà necessaria una ulteriore direttiva. Intanto questo primo importante provvedimento dovrà essere formalizzato dal consiglio dei ministri Ue e recepito nell'ordinamento entro 24 mesi. Una delle questioni più importanti in materia di sicurezza stradale riguarda la necessità di armonizzare i codici comunitari, le sanzioni e gli strumenti di accertamento. Ma anche quella di rendere efficaci le sanzioni. È infatti troppo facile, attualmente, per un comunitario circolare in Italia con un veicolo estero, senza curarsi troppo di autovelox, tutor e photored. Solo in caso di contestazione immediata infatti questi soggetti sono tenuti a pagare subito la sanzione o a prestare cauzione. Diversamente scatteranno improbabili ricerche e insperati tentativi di recupero delle sanzioni previste dal codice della strada. I verbali saranno notificati in tutta Europa. Con la direttiva appena approvata si farà un grosso passo in avanti, attivando una modalità di accesso comunitario ai dati dei veicoli dei trasgressori per le infrazioni più pericolose e rilevanti che finalmente potranno essere notificate in modalità semplificata a tutti i conducenti comunitari. Il prossimo passo sarà quello di rendere effettiva anche l'applicazione delle sanzioni, a prescindere dalla nazionalità e residenza europea. Ma vediamo una sintesi delle novità licenziate mercoledì scorso. 8 le violazioni che rientreranno nel campo di applicazione della direttiva. Ovvero, l'eccesso di velocità, il mancato uso della cintura di sicurezza, il mancato arresto davanti a un semaforo rosso, la guida in stato di ebbrezza, la guida sotto l'influsso di sostanze stupefacenti, il mancato uso del casco protettivo, l'utilizzo di una corsia vietata e l'uso indebito di cellulare o di altri dispositivi di comunicazione durante la guida. Le autorità nazionali designate per lo scambio dei dati potranno accedere, tramite il punto di contatto dell'altro Stato, ai dati di immatricolazione dei veicoli, comprese le informazioni sui proprietari o titolari del mezzo. I dati ottenuti dovranno essere trattati in modo riservato nel rispetto della tutela dei dati personali. Ottenuti i dati, l'autorità dello Stato in cui è stata accertata l'infrazione invierà al proprietario del veicolo od obbligato solidale, una lettera d'informazione, indicando specificamente la natura della violazione, il luogo, la data e l'ora dell'accertamento, le disposizioni di diritto nazionale violate, l'ammontare della sanzione e i termini di pagamento, i dati riguardanti il dispositivo elettronico eventualmente utilizzato, la velocità massima, quella misurata e quella contestata dopo il calcolo della tolleranza di legge e i termini e le modalità per presentare ricorso. La stessa lettera dovrà comunicare che i dati personali saranno trattati in conformità della decisione quadro 2008/977/gai del Consiglio, indicando altresì i diritti in materia di accesso, rettifica e cancellazione. 60 giorni per dichiarare i dati del trasgressore o contestare l'accertamento. Entro sessanta giorni dal ricevimento della lettera di informazione, il proprietario potrà compilare e inviare un modulo di risposta specificando i dati del trasgressore. Nello stesso modulo l'interessato potrà dichiarare di non riconoscere valido oppure illegittimo l'accertamento, indicandone i motivi. Il pagamento dovrà essere effettuato all'autorità competente dello Stato in cui viene accertata la violazione, secondo le modalità e i termini stabiliti dalle disposizioni nazionali di quel Paese. Nella consapevolezza che la questione riveste un carattere critico, la nuova disciplina fissa già i criteri da osservare nella stesura di una successiva direttiva che dovrà essere adottata per definire le procedure conseguenti al mancato pagamento della multa.