L'ipoteca garantisce il credito anche in caso di revoca del decreto ingiuntivo

L'accoglimento parziale dell'opposizione a decreto ingiuntivo implica la revoca dello stesso decreto ingiuntivo.

In particolare, l'ipoteca iscritta in ragione di decreto ingiuntivo revocato garantisce il minor credito accertato al termine del giudizio di opposizione a d.i. In materia di opposizione a decreto ingiuntivo, anche nel caso di sentenza non definitiva di accoglimento parziale dell'opposizione e di revoca del decreto, con prosecuzione del giudizio ai fini dell'accertamento dell'entità del credito oggetto della domanda contenuta nel ricorso monitorio, vengono conservati gli atti di esecuzione già compiuti in forza dell'originaria esecutività del decreto. Ad affermarlo è la Corte di Cassazione, nella sentenza n. 21840 del 24 settembre 2013. Il caso. Il proprietario di un immobile subiva una esecuzione immobiliare attivata da un istituto di credito in forza di ipoteca iscritta in ragione di decreto ingiuntivo. Avverso detto titolo veniva proposta opposizione che, accolta parzialmente, sfociava in un ordinario giudizio di cognizione successivamente conclusosi con sentenza che condannava il debitore al pagamento di una somma. Il proprietario si opponeva all'esecuzione immobiliare e rilevava che il decreto ingiuntivo posto a fondamento dell'ipoteca, a seguito di opposizione, era stato revocato, conseguentemente l'ipoteca doveva ritenersi priva di effetti. Il tribunale, accoglieva l'opposizione, dichiarava nulli sia il precetto che il pignoramento, di contro, riteneva non rilevante la sentenza definitiva che aveva chiuso il giudizio di opposizione. Parte creditrice, privata della garanzia ipotecaria, proponeva ricorso per cassazione. Accoglimento parziale dell'opposizione e revoca del d.i La S.C., preliminarmente, ha ricostruito la dinamica temporale degli accadimenti emissione decreto ingiuntivo, iscrizione ipoteca, opposizione a d.i., accoglimento parziale dell'opposizione e revoca del d.i., definizione del giudizio di opposizione con sentenza che in fatto aveva rideterminato le somme dovute in favore dell'istituto di credito. Successivamente, ha chiarito che l'accoglimento parziale dell'opposizione a d.i. implica automaticamente la revoca del decreto ingiuntivo mentre i restanti motivi di opposizione vengono affrontati e decisi nel giudizio ordinario di cognizione - attivato proprio con l'opposizione - che si concluderà con sentenza definitiva. L'ipoteca è atto esecutivo discendente dalla esecutività del d.i. L'iscrizione ipotecaria può essere compresa nell'ampia accezione di atti esecutivi successivi alla emissione del decreto ingiuntivo essendo essa un effetto diretto della esecutività del titolo. Validità dell'ipoteca iscritta in ragione di decreto ingiuntivo revocato. Il caso dell'ipoteca iscritta su d.i. revocato deve essere disciplinato ex art. 653, comma 2, c.p.c. per effetto del quale se l'opposizione è accolta solo in parte, il titolo esecutivo è costituito esclusivamente dalla sentenza, ma gli atti di esecuzione già compiuti conservano i loro effetti nei limiti della somma o della quantità ridotta. Dunque, osserva la S.C., nel caso si specie la revoca del d.i. non elimina gli effetti giuridici dell'ipoteca che continuerà a garantire la minor somma che il debitore è stato condannato a pagare. Rileva ancora la S.C. che non deve confondersi l'accoglimento parziale dell'opposizione a decreto ingiuntivo con la diversa ipotesi in cui il giudice disponga la revoca del d.i. per assenza dei presupposti di legge previsti per l'emissione dello stesso. In tale ultima circostanza il decreto ingiuntivo verrebbe meno integralmente e con effetto retroattivo, dunque, sarebbe legittima la perdita di efficacia anche dei successivi atti esecutivi. Dissipando ogni dubbio la S.C. ha chiarito che l'ipoteca viene meno in tutte le ipotesi in cui il d.i. presenti difetti organici che lo rendano nullo mentre nelle ipotesi in cui viene revocato per accoglimento parziale dell'opposizione trova applicazione il secondo comma dell'art. 653 c.pc In ragione di questi motivi, ha accolto il ricorso formulato dalla creditrice.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 7 giugno 24 settembre 2013, n. 21840 Presidente Massera – Relatore Barreca Svolgimento del processo 1. Con la decisione ora impugnata, pubblicata il 7 febbraio 2007, il Tribunale di Como ha accolto l'opposizione all'esecuzione proposta da G D. nel corso del processo esecutivo immobiliare intrapreso nei suoi confronti ex artt. 602 e seg. cod. proc. civ., quale acquirente di bene ipotecato, dalla Banca di Credito Cooperativo di Carate Brianza soc. coop. a r.l. ha dichiarato inefficace l'iscrizione ipotecaria in favore dell'istituto di credito ed insussistente il diritto di quest'ultimo di agire esecutivamente nei confronti dell'opponente ha condannato l'opposta al pagamento delle spese di lite. Il Tribunale ha ritenuto che la sentenza non definitiva del Tribunale di Monza del 2 aprile 2002 n. 1070, con cui era stato revocato il decreto ingiuntivo emesso dallo stesso Tribunale, sulla base del quale era stata iscritta, in data 16 aprile 1997, ipoteca sul bene all'epoca di proprietà della debitrice D.M. acquistato da G D. con atto del 26 giugno 2002 , aveva privato di effetti l'iscrizione ipotecaria in favore della Banca di Credito Cooperativo di Carate Brianza soc. coop. a r.l In particolare, il Tribunale ha considerato irrilevante che la sentenza di revoca del decreto ingiuntivo fosse una sentenza non definitiva, che era stata seguita dalla sentenza definitiva n. 3187 del 18 novembre 2003, con la quale l'opposizione a decreto ingiuntivo era stata accolta solo in parte, reputando che la dichiarazione di revoca del decreto ingiuntivo contenuta nella sentenza non definitiva avesse fatto venire meno il titolo su cui si fondava la garanzia reale ed avesse perciò comportato la perdita di efficacia di quest'ultima. Pertanto, secondo il Tribunale, erano da reputarsi nulli il precetto ed il pignoramento eseguiti dall'istituto di credito nei confronti del terzo acquirente del bene ipotecato, cui l'ipoteca non era opponibile, malgrado la mancata cancellazione. 2. Avverso la sentenza la Banca di Credito Cooperativo di Carate Brianza soc. coop. propone ricorso affidato a due motivi, illustrati da memoria. G D. si difende con controricorso. Motivi della decisione 1. Col primo motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in riferimento all'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., per non avere il Tribunale di Como considerato il disposto dell'art. 653, comma secondo, cod. proc. civ., così come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità. Ed invero, secondo la ricorrente, nel caso di specie, si sarebbe verificata un'ipotesi di accoglimento parziale dell'opposizione a decreto ingiuntivo e, quindi, in applicazione della norma appena richiamata, l'ipoteca giudiziale iscritta in base al decreto ingiuntivo, pur revocato, avrebbe conservato i suoi effetti, essendo la relativa iscrizione equiparabile ad un atto esecutivo ai sensi e per gli effetti del menzionato secondo comma dell'art. 653 cod. proc. civ. quest'ultimo riguardo la ricorrente richiama diversi precedenti di questa Corte che sarebbero espressione di un indirizzo consolidato nel senso che per atti di esecuzione già compiuti” devono intendersi non soltanto gli atti del processo di esecuzione, ma tutti i possibili effetti dell'esecutività del decreto ingiuntivo, e dunque anche l'ipoteca giudiziale, attesa la ratio della disposizione, volta a mantenere integra la posizione del creditore. 1.1. Né siffatta interpretazione potrebbe venire meno, a parere della ricorrente, per il solo fatto che nel caso di specie si siano avute due pronunce nel primo grado di giudizio, delle quali una, non definitiva, con cui è stato revocato il decreto ingiuntivo, ma sono stati altresì rigettati quattro dei sei motivi di opposizione a decreto ingiuntivo nullità del contratto/illegittimità del recesso/mancata compensazione dei titoli dati in pegno/mancato sconto degli effetti cambiari e l'altra, definitiva, con cui, in accoglimento dei restanti due mancata pattuizione degli interessi ed illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi ad opera della banca , è stato rideterminato il credito della banca nei confronti dell'originaria debitrice, M D. , dante causa dell'esecutato G D. . Infatti, se la disciplina fosse interpretata nel senso di ritenere applicabile l'art. 653, comma secondo, cod. proc. civ. solo nell'ipotesi di accoglimento parziale dell'opposizione a decreto ingiuntivo resa con un'unica sentenza, secondo la ricorrente, si avrebbe un'interpretazione in contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., perché il creditore, comunque vittorioso, sarebbe assoggettato in forza di una scelta discrezionale del giudicante ad un diverso regime circa gli effetti di salvaguardia degli atti di esecuzione già compiuti. 1.3. Il resistente obietta che il motivo ed il relativo quesito di diritto, che sono fondati sull'assunto che si sarebbe avuto un accoglimento parziale dell'opposizione a decreto ingiuntivo, non terrebbero conto del fatto che, nel caso di specie, l'accoglimento dell'opposizione da parte del Tribunale di Monza sarebbe stata totale perché il decreto ingiuntivo opposto è stato revocato con la sentenza n. 1070/02”. 2. Il primo motivo di ricorso è fondato e va accolto. In fatto, non è contestato che la vicenda processuale si sia svolta come riassunta nella sentenza impugnata e nel ricorso, secondo la seguente cronologia emissione di decreto ingiuntivo in favore dell'istituto di credito e contro la debitrice originaria D.M. iscrizione d'ipoteca giudiziale nei confronti di quest'ultima sentenza non definitiva n. 1070/02 con cui è stato revocato il decreto ingiuntivo, ma sono stati rigettati quattro dei sei motivi di opposizione, disponendo la prosecuzione del giudizio per la rideterminazione della somma dovuta all'istituto di credito, in accoglimento dei due motivi concernenti il calcolo degli interessi sentenza definitiva n. 3187/03, con cui è stato rideterminato il credito della banca e la D. è stata condannata in solido con tale G R. al pagamento della somma di Euro 255.243,03, oltre interessi dalla data di emissione del decreto al saldo. 2.1. In diritto, è noto che il risalente contrasto sulla sorte del decreto ingiuntivo in caso di riconoscimento soltanto parziale del credito, con questo azionato, con la sentenza che definisce il giudizio di opposizione ex art. 645 cod. proc. civ. nonché nel caso affine di pagamento, totale o parziale, in corso di causa è stato risolto dalla sentenza a Sezioni Unite 7 luglio 1993 n. 7448, che ha affermato il principio, oramai consolidato, per il quale nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, che nel sistema delineato dal codice di procedura civile, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza e non a quello anteriore della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto -, dei fatti costitutivi del diritto in contestazione, il giudice, qualora riconosca fondata, anche solo parzialmente, una eccezione di pagamento formulata dall'opponente che è gravato dal relativo onere probatorio , con l'atto di opposizione o nel corso del giudizio, deve comunque revocare in toto il decreto opposto, senza che rilevi in contrario l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo al momento dell'emissione suddetta, sostituendosi la sentenza di condanna al pagamento di residui importi del credito all'originario decreto ingiuntivo ” che ha trovato numerose conferme, tra cui Cass. n. 3984/03, n. 1657/04, n. 6514/07, n. 24258/10, tra le più recenti . L'affermazione del principio consegue alla ricostruzione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo come ordinario giudizio di cognizione che ha ad oggetto l'intera situazione giuridica controversa, sicché è al momento della decisione di questo giudizio che occorre avere riguardo per la verifica della sussistenza delle condizioni dell'azione e dei presupposti di fatto e di diritto per l'accoglimento della domanda di condanna del debitore. Pertanto, la riscontrata insussistenza, anche parziale, di siffatti presupposti, che, pur non escludendo il debito dell'originario ingiunto, comporti l'impossibilità di confermarne la condanna nell'importo indicato nel decreto ingiuntivo, impone sempre e comunque la revoca integrale del monitorio, a prescindere dalla fondatezza o meno di quest'ultimo nel momento in cui venne emesso. Restano così superati gli argomenti difensivi spesi nel controricorso, che sembrano presupporre che la revoca integrale del decreto ingiuntivo, quale si è avuta nel caso di specie, sia incompatibile con l'accoglimento parziale dell'opposizione. 2.2. Dato allora per scontato che l'accoglimento, anche soltanto parziale, dell'opposizione a decreto ingiuntivo comporta sempre la revoca totale del monitorio, è indiscutibile che, nel caso di specie, la sentenza non definitiva abbia accolto solo in parte l'opposizione a decreto ingiuntivo avendo rigettato i primi quattro motivi sull' an debeatur e che siffatto accoglimento parziale sia stato consacrato nella sentenza definitiva che ha condannato la D. . Va perciò affrontata la questione, posta immediatamente dal ricorso e dall'impugnata sentenza, della sorte dell'iscrizione ipotecaria effettuata in forza del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, successivamente revocato, prendendo le mosse dal caso più frequente nell'ipotesi dell'accoglimento parziale, che è quello della sentenza che, contestualmente alla revoca, abbia condannato il debitore ingiunto nei limiti della somma riconosciuta come ancora dovuta. La norma di riferimento non può che essere quella dell'art. 653, comma secondo, cod. proc. civ., che fa espressamente salvi gli effetti degli atti di esecuzione già compiuti in base al decreto . nei limiti della somma o della quantità ridotta ”, pur se nulla dice dell'ipoteca iscritta ai sensi degli artt. 2818 cod. civ. e 655 cod. proc. civ. L’interpretazione risalente e pressoché univoca di questa Corte è comunque nel senso che la disposizione si applichi anche all'iscrizione ipotecaria, dovendo questa comprendersi nell'ampia accezione di atti esecutivi compiuti”, sia per essere l'ipoteca uno dei possibili effetti dell'esecutività del decreto sia perché identica è la ratio di mantenere integra, nei limiti della somma riconosciuta come dovuta, la posizione del creditore già Cass. n. 1158/66, n. 3954/69, n. 249/70, n. 4169/89, n. 10945/91 . Non vi è ragione alcuna per discostarsi da tale consolidato indirizzo interpretativo. Pertanto, va ribadito il principio per il quale, con riguardo all'accoglimento parziale dell'opposizione a decreto ingiuntivo, nel concetto di atti di esecuzione già compiuti in base al decreto , dei quali l'art. 653, secondo comma, cod. proc. civ. prevede la conservazione degli effetti nei limiti della somma o della quantità ridotta, rientrano non soltanto gli atti del processo di esecuzione, ma tutti i possibili effetti dell'esecutività del decreto, e, dunque, anche l'ipoteca iscritta sulla base dell'esecutività del decreto stesso, attesa la ratio della disposizione citata, tesa a mantenere integra, nei limiti del credito ridotto, la posizione e la protezione del creditore così, più recentemente, Cass. n. 14234/03 e n. 6935/04 . 2.3. Contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale di Como, l'orientamento interpretativo qui confermato non trova smentita nel precedente costituito da Cass. n. 5007/97 secondo cui nell'ipotesi in cui l'opposizione a decreto ingiuntivo venga totalmente accolta per l’inesigibilità del credito al momento della sua emissione, con conseguente declaratoria di nullità e revoca del decreto, questo perde ogni efficacia, onde risultano invalidi tutti gli atti esecutivi eventualmente compiuti, ivi compresa l'iscrizione ipotecaria della quale deve pertanto ordinarsi la cancellazione, restando esclusa la possibilità di conservarne gli effetti anche quando, per la sopravvenuta cessazione della causa di inesigibilità la domanda sia egualmente accolta nel merito con la sentenza che definisce il giudizio, atteso che la conservazione degli effetti degli atti esecutivi, nei limiti della somma ridotta, è prevista dall'art. 653, comma secondo, cod. proc. civ. con disposizione non estensibile oltre il caso in essa considerato, costituendo deroga al principio della radicale caducazione degli effetti dell'atto dichiarato nullo o revocato nel solo caso in cui l'opposizione è accolta solo in parte, senza che al riguardo si pongano dubbi di costituzionalità sotto il profilo degli articoli 3 e 24 Cost. stante la non omogeneità delle situazioni poste a raffronto , richiamata nella sentenza impugnata. Il precedente in parola è relativo all'ipotesi diversa dal caso in esame in cui il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo sia stato annullato all'esito del giudizio di opposizione perché si è ivi accertato, in base ad una valutazione ex ante, che era stato emesso in difetto di uno dei presupposti richiesti dalla legge per la concessione del monitorio, specificamente del requisito di esigibilità del credito. Si tratta di indirizzo che trova riscontro in altri precedenti di questa Corte tra i quali, Cass. n. 2552/97, n. 12318/97, n. 24746/06 e che è coerente con la disciplina applicabile in tutte le ipotesi in cui il decreto ingiuntivo venga meno con efficacia ex tunc per insussistenza dei presupposti generali o speciali di ammissibilità si vedano, per le conseguenze dell'annullamento del decreto ingiuntivo emesso da giudice incompetente, tra le altre, Cass. n. 9626/04 e Cass. n. 19491/05 . Orbene, a differenza dell'ipotesi sopra considerata sub 2.2. nella quale si ha la revoca del decreto per il pagamento sopravvenuto in corso di causa ovvero per il riconoscimento soltanto parziale del credito azionato, sì che l'accoglimento parziale dell'opposizione è di merito le pronunce da ultimo richiamate ed in specie quella sulla quale il Tribunale di Como ha erroneamente fondato la decisione sono relative ad ipotesi di dichiarazione di nullità originaria del decreto, vale a dire ad ipotesi di accoglimento in rito. Ai fini della caducazione o meno degli atti esecutivi già compiuti compresa in questi l'iscrizione d'ipoteca giudiziale , va tenuta distinta l'ipotesi in cui l'opposizione a decreto ingiuntivo sia stata accolta per ragioni di rito, che abbiano comportato la revoca o l'annullamento del decreto ingiuntivo, perché emesso in difetto dei presupposti generali o speciali di ammissibilità, dall'ipotesi in cui l'opposizione sia stata accolta per ragioni di merito, che abbiano comportato la revoca del decreto, per il riconoscimento spontaneo da parte del debitore o conseguente all'accertamento giudiziale soltanto parziale del credito azionato sebbene in entrambe le ipotesi si possa pervenire ad una sentenza che, pur accogliendo parzialmente l'opposizione, condanna l'originario ingiunto-debitore al pagamento del credito riconosciuto come esistente, in tutto o in parte, soltanto nella seconda si producono gli effetti dell'art. 653, comma secondo, cod. proc. civ. nella prima, invece, l'annullamento o la revoca del decreto per ragioni di rito comportano il venir meno degli effetti degli atti di esecuzione già compiuti, perché ab origine non sorretti da un valido titolo esecutivo cfr. Cass. n. 5192/99 . 2.4 La massima della sentenza da ultimo menzionata è nel senso che anche da una sentenza parziale che disponga la revoca del decreto ingiuntivo per ragioni di rito e la prosecuzione del giudizio ai soli fini dell'accertamento delle ragioni creditorie fatte valere con la domanda contenuta nel ricorso monitorio, consegue senza che si renda necessario attendere il passaggio in giudicato in senso formale della sentenza la caducazione degli atti di esecuzione già compiuti in conseguenza della originaria esecutività del decreto ”. Per evitare fraintendimenti è bene sottolineare che essa è espressione e conseguenza della distinzione sopra operata tra annullamento del decreto per ragioni di rito e revoca del decreto per ragioni di merito e non deve affatto essere intesa come espressione del diverso principio, che pare sotteso alla sentenza impugnata, secondo il quale l'art. 653, comma secondo, cod. proc. civ. non potrebbe operare nell'ipotesi in cui, come nel caso di specie, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si sia avuta una sentenza non definitiva contenente la revoca del decreto ingiuntivo seguita da una sentenza definitiva di condanna del debitore al pagamento di una somma inferiore a quella del decreto ingiuntivo. Il precedente costituito da Cass. n. 5192/99 è riferito ad un caso in cui il decreto ingiuntivo non risultava regolarmente notificato e quindi, con sentenza non definitiva, era stato revocato con efficacia ex tunc . La sentenza non definitiva n. 1070/02 del Tribunale di Monza, pronunciata nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo pendente tra l'istituto di credito odierno ricorrente e l'originaria debitrice M D. , ha, sì, revocato il decreto ingiuntivo, ma soltanto per ragioni di merito. Detta sentenza ha, come detto, rigettato i principali quattro motivi di opposizione ed ha disposto la prosecuzione del giudizio per la ri liquidazione del credito della banca, comunque ritenuto sussistente nell' an e da calcolare nel quantum , in conseguenza dell'accoglimento dei motivi concernenti la misura degli interessi. Va perciò confermata la sussunzione del caso di specie nella previsione dell'art. 653, comma secondo, cod. proc. civ., atteso che già con la sentenza non definitiva l'opposizione era stata accolta solo in parte”. La peculiarità del differimento, rispetto alla revoca del decreto ingiuntivo, della formazione del nuovo titolo esecutivo che, nel caso di specie, non è la sentenza con la quale il decreto è stato revocato, ma la sentenza definitiva che vi ha fatto seguito non elide l'operatività della norma per la quale gli atti di esecuzione già compiuti in base al decreto conservano i loro effetti .”. Si ha soltanto che, fermi restando i detti effetti, la misura della loro conservazione . nei limiti della somma o della quantità ridotta” verrà ad essere determinata soltanto all'esito del giudizio, con la pronuncia della sentenza definitiva. In conclusione, va affermato il principio di diritto per il quale, in materia di opposizione a decreto ingiuntivo, anche nel caso di sentenza non definitiva di accoglimento parziale dell'opposizione e di revoca del decreto, con prosecuzione del giudizio ai fini dell'accertamento dell'entità del credito oggetto della domanda contenuta nel ricorso monitorio, consegue, ai sensi dell'art. 653, comma secondo, cod. proc. civ., la conservazione degli atti di esecuzione già compiuti in forza dell'originaria esecutività del decreto nei quali rientra anche l'ipoteca iscritta ai sensi dell'art. 655 cod. proc. civ. , nei limiti della somma o della quantità ridotta, quali risulteranno dalla sentenza definitiva. La sentenza impugnata va perciò cassata. Resta assorbito il secondo motivo di ricorso, relativo a vizi di motivazione. Poiché non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, con il rigetto dell'opposizione proposta da D.G. con ricorso depositato l'11 agosto 2004. 3. Ritiene il Collegio che sussistano giusti motivi per compensare le spese del giudizio di merito, avendo il Tribunale equivocato sui precedenti di questa Corte. Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l'opposizione all'esecuzione proposta da G D. con ricorso depositato l'11 agosto 2004 compensa le spese del giudizio di merito condanna il resistente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida complessivamente in Euro 12.200,00, di cui Euro 700,00 per esborsi, oltre accessori come per legge.