L’assegno è una promessa di pagamento, ma la prova della causa illecita lo rende carta straccia

La promessa di pagamento comporta una presunzione iuris tantum dell’esistenza del rapporto sottostante ma, una volta provata la nullità di tale rapporto per causa illecita, spetta al prenditore provare che l’assegno andava a coprire altra causale.

Il caso. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 21098 depositata il 16 settembre 2013, ha ritenuto corretta la decisione dei giudici di merito che si erano espressi in merito ad una opposizione a decreto ingiuntivo, emesso per il pagamento della somma di 44 milioni di lire, portati da un assegno bancario tratto. L’assegno deve essere considerato come una promessa di pagamento. La Corte di appello di Caltanisetta, in particolare, ha applicato l’art. 1988 c.c. promessa di pagamento e ricognizione di debito , secondo cui l’assegno bancario, nei rapporti diretti tra traente e prenditore ovvero tra girante ed immediato giratario , anche se privo di valore cartolare, deve essere considerato come una promessa di pagamento , comportando, secondo la disciplina dell’art. 1988 c.c., una presunzione iuris tantum dell’esistenza del rapporto sottostante, fino a che l’emittente o il girante non fornisca la prova dell’inesistenza, invalidità ed estinzione di tale rapporto Cass., n. 19929/2011 . Promessa di pagamento e ricognizione di debito non costituiscono fonte autonoma di obbligazione. I giudici hanno altresì precisato che, nella promessa di pagamento, una volta provata la nullità del rapporto sottostante per causa illecita, spetta al prenditore provare che l’assegno andava a coprire altra causale , prova che, in realtà, nella fattispecie, non è stata fornita. È per questo che la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del creditore confermando l’accoglimento dell’opposizione al decreto ingiuntivo ed il relativo rigetto della domanda di pagamento.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 19 giugno – 16 settembre 2013, n. 21098 Presidente Amatucci – Relatore Armano Svolgimento del processo C.M.S. e M.G.F. hanno proposto opposizione al decreto ingiuntivo emesso nei loro confronti dal Pretore di Enna, su istanza di C.S. , per il pagamento della somma di lire 44.000.000, oltre interessi legali, portati dall'assegno bancario tratto a firma di C.M.S. in favore di M.G.F. , girato da quest'ultimo in favore dell'istante. Gli opponenti hanno dedotto che nulla era dovuto poiché la somma portata dall'assegno era stata oggetto della transazione intervenuta tra C.S. e C.M.S. il 16/6/1996 e che, comunque, l'assegno aveva una causa illecita, in quanto firmato a garanzia di un prestito di lire 20.000.000, con tasso usurario del 5% mensile, come da scrittura dell1 1/3/1985. Il Tribunale di Enna ha rigettato l'opposizione,sul rilievo che, sebbene dagli atti di causa risultasse una transazione contenente rinuncia di C.S. al suddetto assegno, la rinuncia doveva riferirsi solo all'azione cambiaria,e che comunque M.G.F. era rimasto estraneo alla scrittura di transazione. A seguito di impugnazione di C.M.S. e M.G.F. la Corte di Appello di Caltanissetta, con sentenza 29-8-2006, ha accolto l'opposizione e rigettato la domanda di pagamento. Propone ricorso C.S. con tre motivi. Non presentano difese gli intimati. Motivi della decisione 1. Con il primo motivo si denunzia violazione dell'art. 1988 c.c. ex art. 360 n. 3 c.p.c Sostiene il ricorrente che la Corte di merito ha errato nel ritenere che, in presenza di un assegno che vale come promessa di pagamento, spetti al prenditore, destinatario della promessa di pagamento, provare l'esistenza del rapporto fondamentale. Al contrario, il destinatario della promessa di pagamento è dispensato dall'onere della prova del rapporto fondamentale, mentre spetta al debitore provare l'inesistenza, l'invalidità o l'estinzione del rapporto fondamentale. 2. Con il secondo motivo si denunzia insufficiente motivazione in ordine al ritenuto collegamento tra l'assegno ed il mutuo con interesse usurario ex art. 360 n. 5 c.p.c 3. I due motivi si esaminano congiuntamente per connessione logico giuridica e sono infondati. La Corte d'Appello ha applicato l'art. 1988 cod. civ. nel rispetto della giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale l'assegno bancario, nei rapporti diretti tra traente e prenditore ovvero tra girante ed immediato giratario , anche se privo di valore cartolare, deve essere considerato come una promessa di pagamento, e pertanto, secondo la disciplina dell'art. 1988 cod. civ., comporta una presunzione iuris tantum dell'esistenza del rapporto sottostante, fino a che l'emittente o il girante non fornisca la prova - che può desumersi da qualsiasi elemento ritualmente acquisito al processo, da chiunque fornito - dell'inesistenza, invalidità ed estinzione di tale rapporto Cass. n. 8712 del 02/09/1998, Cass. n. 18259 del 22/08/2006, Cass. n. 19929 del 29/09/2011 . 4. I giudici di merito hanno ritenuto che l'assegno in questione era ricollegabile ad un prestito iniziale di L. 20.000.000, fatto dal C.S. alla sorella C.M.S. in data 1-3-1985, giusta documento a firma del S. , con l'indicazione di un tasso di interesse mensile del 5%, circostanza confermata dal C.S. anche in sede di interrogatorio formale. 5. La Corte ha affermato che l'assegno posto a base del decreto ingiuntivo era stato emesso per coprire l'interesse del 5% mensile posto sul mutuo della somma iniziale di L. 20.000.000 e che pertanto il rapporto sottostante era nullo per illiceità della causa,in ragione del combinato disposto degli artt. 1321 e 1343 c.c., in quanto la pattuizione di un interesse superiore a quello medio previsto nella pratica delle obbligazioni bancarie integra l'ipotesi di tasso usurario. 6. Il ricorrente non censura la statuizione di nullità della causa della previsione di interessi usurari sul mutuo di L. 20.000.000, ma lamenta l'insufficiente motivazione in ordine alla prova del collegamento dell'assegno azionato con il decreto ingiuntivo e la pattuizione di interessi usurari. 7. Corte di merito ha adeguatamente motivato in ordine al collegamento fra le due obbligazioni affermando che il collegamento fra il mutuo di L. 20.000.000 e l'emissione dell'assegno a garanzia degli interessi si evinceva anche dalla transazione di cui alla scrittura privata del 16-6-96 in cui il C.S. e la sorella M.S. avevano regolato i loro rapporti di dare e avere, inserendo l'assegno in questione in transazione, senza dare alcuna spiegazione della sua genesi. La Corte ha concluso che, nella promessa di pagamento, una volta provata la nullità del rapporto sottostante per causa illecita,spetta al prenditore provare che l'assegno andava a coprire altra causale,prova che non è stata fornita. 8. Difatti la promessa di pagamento, come la ricognizione di debito, non costituisce fonte autonoma di obbligazione, ma spiega soltanto effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, ed anche quando è titolata, cioè contenente il riferimento al rapporto giuridico che sta alla sua base, produce il mero effetto dell'astrazione processuale dalla causa debendi , dispensando il promissario dall'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale che si presume fino a prova contraria, e deve essere, oltre che esistente, valido. Ne consegue che viene meno ogni effetto vincolante della promessa se si accerti giudizialmente che il rapporto non è sorto, è invalido o si è estinto Cass, Sentenza n. 10574 del 09/05/2007 . 9. La ricognizione di debito non costituisce autonoma fonte dell'obbligazione, ma ha solo il più limitato effetto di sollevare il creditore dall'onere di provare il proprio diritto. Essa, tuttavia, diviene inefficace, siccome priva di causa, ove il debitore deduca e dimostri in giudizio la nullità 0 l'inesistenza del rapporto obbligatorio Cass. Sentenza n. 27406 del 18/11/2008 Cass. n. 11332 del 15/05/2009 . 10. Il terzo motivo di ricorso, con cui si denunzia vizio di motivazione in ordine alla rinuncia da parte del creditore al credito azionato, è assorbito in quanto è stata confermata una della due rationes decidendi su cui si fonda la sentenza, idonea da sola a sorreggere la decisione pendendo superfluo l'esame dell'impugnazione della seconda. Nulla per le spese stante l'assenza di difese dell'intimata. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.