Offesa all’avvocato: bisogna fare attenzione al pubblico in ascolto (o in lettura)

Nel reato di diffamazione, la destinazione alla divulgazione può trovare il suo fondamento, oltre che nell’esplicita volontà del mittente-autore, anche nella natura stessa della comunicazione, in quanto propulsiva di un determinato procedimento che deve essere ex lege portato a conoscenza di altre persone, diverse dall’immediato destinatario, sempre che l’autore della missiva prevedesse o volesse la circostanza che il contenuto relativo sarebbe stato reso noto a terzi.

Lo afferma la Corte di Cassazione nella sentenza numero 29203, depositata il 4 luglio 2014. Il caso. Il tribunale di Firenze assolveva dal reato di diffamazione un avvocato che, secondo le accuse, nella memoria difensiva depositata a seguito della notificazione dell’avviso di cui all’articolo 415-bis c.p.p. chiusura delle indagini preliminari , avrebbe offeso la reputazione di un altro legale. Per i giudici, essendo la memoria indirizzata in via esclusiva al pm, mancava il requisito della comunicazione con più persone richiesto dall’articolo 595 c.p. per l’integrazione della fattispecie. La parte civile ricorreva in Cassazione, deducendo che la memoria sarebbe stata necessariamente letta, oltre che dal pm, anche dal gip, in caso di richiesta di archiviazione, o dal giudice dibattimentale e da numerose altre persone in caso di rinvio a giudizio, per cui era irrilevante che la memoria fosse indirizzata solo al pm. Inoltre, i giudici erroneamente avrebbero escluso la rilevanza della successiva conoscenza della memoria da parte del gip, in quanto la comunicazione con più persone sussiste anche qualora, pur essendo l’atto indirizzato ad un ufficio determinato, sia certamente destinato ad essere conosciuto anche da altri soggetti. Natura della comunicazione. Analizzando la domanda, la Corte di Cassazione ricordava che la destinazione alla divulgazione può trovare il suo fondamento, oltre che nell’esplicita volontà del mittente-autore, anche nella natura stessa della comunicazione, in quanto propulsiva di un determinato procedimento che deve essere ex lege portato a conoscenza di altre persone, diverse dall’immediato destinatario, sempre che l’autore della missiva prevedesse o volesse la circostanza che il contenuto relativo sarebbe stato reso noto a terzi. Molteplici destinatari. Nel caso di specie, la memoria presentata si inseriva nella fase successiva alla notificazione dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari, destinata a proseguire o davanti al gip in caso di richiesta di archiviazione oppure davanti al gup o al giudice del dibattimento in caso di esercizio dell’azione penale . Di conseguenza, tale memoria necessariamente doveva essere portata a conoscenza di persone ulteriori rispetto al pm. Per questi motivi, la Corte di Cassazione accoglieva il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 18 marzo - 4 luglio 2014, numero 29203 Presidente Ferrua – Relatore Caputo Ritenuto in fatto 1. Con sentenza deliberata il 28/09/2012, il Tribunale di Firenze, investito dell'appello agli effetti civili della parte civile S.G., ha confermato la sentenza in data 20/10/2010 con la quale il Giudice di pace di Firenze ha assolto G.L. dal reato di diffamazione perché, in qualità di difensore di G.T.C., nella memoria difensiva depositata a seguito della notificazione dell'avviso ex articolo 415 bis cod. proc. penumero affermando, riferendosi all'avv. S.G., difensore di C., che è qui che il collega avv. G. dimostra, a nostro avviso, di avere del rancore personale nei confronti dell'avv. C. , chissà perché in sede di indagini non si è ritenuto di chiedere l'esito del procedimento disciplinare nei confronti dell'avv. G. , una difesa incredibilmente basata su presupposti fallaci del tutto inesistenti debitore evidentemente mal consigliato , offendeva la reputazione di S.G. Secondo il Tribunale di Firenze, la memoria era indirizzata in via esclusiva al pubblico ministero, sicché non sussiste il requisito della comunicazione con più persone richiesto dall'articolo 595 cod. penumero Né in senso contrario può argomentarsi sulla base della richiesta di archiviazione presentata al giudice per le indagini preliminari, trattandosi del naturale epilogo di un procedimento penale, rimesso alla valutazione del P.M. cui è naturalmente indirizzato l'atto, che non può ritorcersi contro colui che ha adottato tutte le cautele affinché l'atto stesso fosse portato a conoscenza esclusivamente dell'organo - appunto, il P.M. - cui era destinato. 2. Avverso l'indicata sentenza del Tribunale di Firenze ha proposto ricorso per cassazione, nell'interesse di S.G., il difensore e procuratore speciale avv. E.F., denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'articolo 173, comma 1, disp. att. cod. proc. penumero - inosservanza o erronea applicazione dell'articolo 595 cod. penumero e vizio di motivazione. La memoria contenente le frasi oggetto di imputazione sarebbe stata necessariamente letta, oltre che dal P.M., dal G.I.P. in caso di richiesta di archiviazione, e dal Giudice dibattimentale e da numerose altre persone in caso di rinvio a giudizio, sicché la valutazione del Tribunale di Firenze secondo cui la memoria era indirizzata soltanto al P.M. è irrilevante. La motivazione della sentenza impugnata, inoltre, è contraddittoria e illogica nella parte in cui esclude la rilevanza della successiva conoscenza della memoria da parte del G.I.P., essendo, invece, logico e coerente ritenere che la comunicazione con più persone sussista anche quando, pur essendo l'atto indirizzato ad un ufficio determinato, sia certamente destinato ad essere conosciuto anche da altri uffici e/o soggetti. 2.1. In data 28/02/2014, la difesa di S.G. ha depositato una memoria con la quale insiste per l'accoglimento del ricorso. Considerato in diritto Il ricorso è fondato. In riferimento al requisito della comunicazione con più persone atto ad integrare il delitto di diffamazione, questa Corte ha affermato che la destinazione alla divulgazione può trovare il suo fondamento oltre che nella esplicita volontà del mittente-autore anche nella natura stessa della comunicazione, in quanto propulsiva di un determinato procedimento giudiziario, amministrativo, disciplinare che deve essere ex lege portato a conoscenza di altre persone, diverse dall'immediato destinatario, sempre che l'autore della missiva prevedesse o volesse la circostanza che il contenuto relativo sarebbe stato reso noto a terzi Sez. 5, numero 23222 del 06/04/2011 - dep. 09/06/2011, P.G. in proc. Saccucci, Rv. 250458 . Alla luce del principio di diritto appena ricordato, la doglianza del ricorrente merita accoglimento infatti, inserendosi nella fase successiva alla notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, una fase destinata alternativamente a proseguire dinanzi al giudice delle indagini preliminari in caso di richiesta di archiviazione da parte del pubblico ministero ovvero dinanzi al giudice dell'udienza preliminare o al giudice dei dibattimento in caso di esercizio dell'azione penale da parte dei pubblico ministero , la memoria presentata era destinata ad essere portata a conoscenza di persone ulteriori rispetto al pubblico ministero. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata agli effetti civili, con rinvio degli atti al giudice civile competente per valore in grado di appello. La liquidazione delle spese sostenute dalla parte civile nel presente grado è riservata al definitivo. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata agli effetti civili e rinvia gli atti al Giudice civile competente per valore in grado di appello.