Non può essere aggirata in alcun modo la disposizione che prevede l’allontanamento dei familiari del minore durante l’incontro diretto tra il detenuto e il figlio senza vetro divisorio.
Lo stabilisce la Corte di Cassazione con sentenza numero 28250, depositata il 1° luglio 2014. Il caso. Il Magistrato di sorveglianza di Roma, con ordinanza, accoglieva il reclamo proposto dal detenuto sottoposto al regime differenziato di cui all’articolo 41 bis O.P. e disponeva l’immediata disapplicazione delle circolari ministeriali vigenti in materia nella parte in cui prevedevano l’allontanamento dei familiari per la durata del colloquio fruito senza vetro divisorio dal detenuto con il figlio o il nipote minore di anni 12. Il giudice riteneva che l’esclusione della presenza della madre o di altre figure tutorie del minore nell’incontro diretto tra detenuto e figlio o nipote fosse una precauzione sproporzionata rispetto ai fini di prevenzione del regime speciale di detenzione, tenuto conto, anche, della integrale registrazione audio e video dei colloqui stessi. Avverso l’ordinanza proponeva ricorso per cassazione il Ministero della Giustizia chiedendone l’annullamento per violazione di legge. Diritti soggettivi del detenuto. Il Ministero ricorrente lamentava l’inesistenza di un diritto soggettivo in capo al detenuto a che il colloquio con il figlio o il nipote minore degli anni 12 dovesse avvenire anche in presenza di familiari del minore, in quanto sussistevano esigenze di sicurezza, tesa ad impedire ogni tipo di contatto diretto tra il detenuto e i suoi familiari, contenute nell’articolo 41 bis, comma 2-quater, lettera b , il quale dispone che i colloqui con i familiari avvengano in locali attrezzati in modo da impedire il passaggio di oggetti. La Corte E.D.U. ha ripetutamente affermato sentenza Schiavone/Italia in data 13/11/07, ricorso numero 65039/01 che le restrizioni previste dall’articolo 41 bis O.P. non violano l’articolo 8 CEDU, il quale prevede che ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza e che non può aversi interferenza di un’autorità pubblica nell’esercizio di questo diritto a meno che questa ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura necessaria per la sicurezza nazionale, per la sicurezza pubblica, per la prevenzione dei reati e per la protezione dei diritti e delle libertà degli altri. Non può, quindi, dubitarsi che la predisposizione di un vetro divisorio tra detenuto e familiari, adottato per impedire che nel corso del colloquio vi possa essere un passaggio di oggetti, e la videoregistrazione del colloquio, per controllare il contenuto dello stesso, siano conformi al dettato dell’ast. 8 CEDU, poiché trattasi di precauzioni previste espressamente dalla legge al fine di salvaguardare la sicurezza pubblica e prevenire la commissione di reati. Colloquio col minore. L’amministrazione penitenziaria, con apprezzabile apertura nei confronti delle esigenze dei minori, ha previsto che questi ultimi, in caso di stretto legame parentale con il detenuto, possano, negli ultimi 10 minuti del colloquio, avere un contatto diretto con costui, senza la barriera costituita dal vetro divisorio, mantenendo però la precauzione della registrazione del colloquio ed impedendo agli altri familiari di partecipare a quest’ultima parte del colloquio. Secondo quanto disposto nell’ordinanza impugnata, appare ingiustificato l’allontanamento dei congiunti per la durata del colloquio detenuto-minore senza vetro divisorio, in quanto il minore potrebbe subire traumi e disagio in un incontro con un genitore o con un nonno con il quale non ha un rapporto assiduo senza il sostegno e la presenza di altri familiari. La Corte di Cassazione ritiene, invece, che le esigenze del minore possano essere tutelate con una gradualità dei contatti con il proprio congiunto detenuto, ma ribadisce che mai per le esigenze del minore possono essere eliminate le esigenze di sicurezza previste dalla legge. Per questi motivi, la Corte di Cassazione dichiara l’ordinanza impugnata illegittima, perché contraria ad una precisa disposizione di legge, e l’annulla senza rinvio.
Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 11 giugno– 1° luglio 2014, numero 28250 Presidente Giordano – Relatore Caiazzo Rilevato in fatto Con ordinanza in data 28.10.2013 il Magistrato di sorveglianza di Roma accoglieva il reclamo proposto da P.A. e per l'effetto disponeva l'immediata disapplicazione delle circolari ministeriali vigenti in materia laddove prevedono l'allontanamento dei familiari per la durata del colloquio fruito senza vetro divisorio dal detenuto in regime previsto dall'articolo 41-bis O.P. con il figlio o il nipote minore di anni dodici, con conseguente annullamento degli ordini di servizio adottati in conseguenza dalla Casa circondariale di Rebibbia. Il Magistrato di sorveglianza premetteva che, in base alle vigenti circolari in materia, il detenuto sottoposto al regime differenziato di cui all'articolo 41-bis O.P. può effettuare gli ultimi dieci minuti del previsto colloquio con i familiari con i soli figli o nipoti minori degli anni dodici senza il vetro divisorio, ma previo allontanamento dei familiari adulti che debbono attendere fuori dalla sala colloqui e non possono presenziare dall'altra parte del vetro. P.A. aveva proposto reclamo avverso le suddette modalità del colloquio con minori degli anni dodici, in quanto le stesse generavano turbamento nel minore, il quale rimaneva solo con un congiunto con il quale non aveva un rapporto assiduo, senza il sostegno della presenza della madre. La direzione del carcere aveva fatto presente che l'incontro ravvicinato con il minore era una facoltà rimessa alla scelta dei detenuto, al fine di dare spazio a manifestazioni affettive, ma non potevano essere derogate le esigenze di prevenzione poste a fondamento del regime differenziato di cui all'articolo 41-bis O.P Il Magistrato di sorveglianza riteneva giustificate le precauzioni normalmente adottate dall'Amministrazione penitenziaria per impedire passaggi di oggetti o veicolazione di messaggi all'esterno locale con vetro divisorio e videoregistrazione dei colloqui , ma riteneva che l'esclusione della presenza della madre o di altre figure tutorie del minore nell'incontro diretto tra il detenuto e il figlio o il nipote fosse una precauzione sproporzionata rispetto ai fini di prevenzione del regime speciale di detenzione, tenuto conto della integrale registrazione audio e video dei colloqui effettuati da detenuti sottoposti al predetto regime. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Ministero della Giustizia, tramite l'Avvocatura generale dello Stato, chiedendone l'annullamento per violazione di legge. L'Amministrazione penitenziaria aveva dettato disposizioni per vietare la presenza degli adulti ammessi al colloquio, nella parte in cui lo stesso si svolgeva tra il detenuto e il minore con la possibilità di un contatto fisico, per impedire che il suddetto beneficio fosse di fatto esteso a tutti i partecipanti al colloquio. Il diritto soggettivo del detenuto di avere un rapporto senza la presenza di un vetro divisorio con il figlio o il nipote minore degli anni dodici era salvaguardato dalle disposizioni in vigore, ma non era ravvisabile alcun diritto soggettivo in capo al detenuto a che il predetto colloquio dovesse avvenire anche alla presenza di familiari del minore, in quanto sussistevano esigenze di sicurezza, volte ad impedire ogni contatto diretto del detenuto con i suoi familiari, che traevano la loro legittimazione dall'articolo 41-bis /comma 2-quater lettera b, il quale prevede che i colloqui con i familiari avvengano in locali attrezzati in modo da impedire il passaggio di oggetti. Considerato in diritto Il ricorso è fondato. L'articolo 41-bis/comma 2-quater O.P., nella parte in cui regola le modalità dei colloqui con i familiari, prevede che il detenuto sottoposto allo speciale regime di sorveglianza possa usufruire di un colloquio al mese da svolgersi ad intervalli di tempo regolari ed in locali attrezzati in modo da impedire il passaggio di oggetti. Prevede altresì che i suddetti colloqui vengono sottoposti a controllo auditivo ed a registrazione, previa motivata autorizzazione dell'autorità giudiziaria competente. La Corte E.D.U. ha ripetutamente affermato cfr. tra le altre sentenza Schiavone/Italia in data 13.11.2007, ricorso numero 65039/01 che le restrizioni previste dall'articolo 41-bis O.P. non violano l'articolo 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, il quale prevede che ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza e che non può aversi interferenza di un'autorità pubblica nell'esercizio di questo diritto a meno che questa ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, per la sicurezza pubblica, per il benessere economico del paese, per la difesa dell'ordine e per la prevenzione dei reati, per la protezione della salute o della morale, o per la protezione dei diritti e delle libertà degli altri. Quindi, non può dubitarsi, in particolare, che le precauzioni adottate sia per impedire che nel corso del colloquio vi possa essere un passaggio di oggetti predisposizione di un vetro divisorio tra il detenuto e i familiari sia per controllare il contenuto del colloquio ascoltandolo e registrandolo, al fine di impedire la trasmissione di messaggi o di ordini all'esterno siano conformi al dettato dell'articolo 8 CEDU, in quanto espressamente previste dalla legge al fine di salvaguardare la sicurezza pubblica e prevenire la commissione di reati. L'amministrazione penitenziaria, con apprezzabile apertura nei confronti delle esigenze dei minori, ha previsto che costoro, in caso di stretto legame parentale con il detenuto, possano, negli ultimi dieci minuti del colloquio, avere un incontro diretto con il detenuto, senza la barriera costituita dal vetro divisorio, mantenendo però la precauzione della registrazione del colloquio ed impedendo agli altri familiari di partecipare a questa parte del colloquio che si svolge senza il vetro divisorio. Nell'ordinanza impugnata si afferma che le specifiche disposizioni del DAP nella regolamentazione dei colloqui con detenuti sottoposti allo speciale regime di cui all'articolo 41-bis O.P., sebbene siano particolarmente restrittive ma le restrizioni, come si è visto, sono espressamente previste dalla legge , rispondono anche alla finalità perseguita dall'Ordinamento Penitenziario di mantenere, migliorare o ristabilire le relazioni dei detenuti e degli internati con le famiglie articolo 28 O.P. . È stata però ritenuta ingiustificata e illegittima la disposizione amministrativa che prevede l'allontanamento dei congiunti per la durata del colloquio fruito dal detenuto con il minore senza vetro divisorio, in quanto il minore potrebbe subire traumi e disagio in un incontro con il genitore o con il nonno senza la presenza di altri familiari, tenuto conto che si tratta di rapporto al di fuori della quotidianità, che si svolge in particolari condizioni, non sempre comprensibili per i bambini . Il provvedimento con il quale il Magistrato di sorveglianza ha disapplicato le disposizioni ministeriali che prevedono l'allontanamento dei familiari, durante il colloquio fruito dal minore senza il vetro divisorio, è illegittimo, perché contrario ad una precisa disposizione di legge che prevede che detti colloqui si debbono svolgere in locali attrezzati in modo da impedire il passaggio di oggetti. La motivazione del provvedimento è anche contraddittoria, poiché prima riconosce che la suddetta precauzione presenza di un vetro divisorio è necessaria e giustificata ai fini della sicurezza, ma poi ritiene che si possa eliminare, durante il colloquio tra il minore ed il congiunto detenuto, senza considerare in quale modo resterebbe salvaguardata l'esigenza di impedire il passaggio di oggetti tra i familiari e il detenuto. Sotto altro aspetto, si deve considerate che in capo al detenuto reclamante non sussiste alcun diritto soggettivo in forza del quale possa pretendere che il colloquio con il minore si svolga alla presenza di altri familiari. Le esigenze del minore possono essere tutelate con una gradualità dei contatti con il proprio congiunto detenuto, ma per le esigenze del minore non possono essere eliminare le esigenze di sicurezza previste per legge. Pertanto, l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio in quanto illegittima. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata.