Quando è ammesso il recupero delle precedenti dichiarazioni …

Per desumere l’emersione di fatti illeciti sul dichiarante, sottoposto a pressioni con violenza, minaccia, promesse di denaro o altra utilità al fine di non deporre il vero o di deporre il falso, sono sufficienti emergenze indiziarie che – valutate sulla base dei parametri della ragionevolezza, plausibilità logica e persuasività – appalesino l’esistenza di una situazione che ha compromesso la genuinità dell’esame testimoniale.

Lo ha dichiarato la Corte di Cassazione nella sentenza n. 28245, depositata il 28 giugno 2013, pronunciandosi su un ricorso avverso una sentenza di condanna per maltrattamento e lesioni personali in danno della convivente. Il caso. Il ricorrente ha lamentato che sono state utilizzate le dichiarazioni predibattimentali della parte offesa e della figlia, in base alla regola ci cui al comma 4 dell’art. 500 c.p.p., della cui applicabilità non sussistevano i presupposti. In base all’articolo in questione, quando, anche per le circostanze emerse nel dibattimento, vi sono elementi concreti per ritenere che il testimone è stato sottoposto a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità, affinché non deponga ovvero deponga il falso, le dichiarazioni contenute nel fascicolo del pubblico ministero precedentemente rese dal testimone sono acquisite ai fascicolo del dibattimento. Inoltre, l’imputato ha evidenziato che per il reato di lesioni, a suo dire comunque prescritto, si è erroneamente ritenuta sussistente l’aggravante dell’arma, non ravvisabile in relazione al mero liquido infiammabile. Non necessario il passaggio al filtro delle contestazioni. La Suprema Corte ha ritenuto il primo motivo di ricorso infondato, affermando che in giurisprudenza è stato chiarito che l’art. 500, comma 4, c.p.p., implica l’apertura di un microprocedimento a forma libera, attivato su sollecitazione di parte o d’ufficio, per la ricerca di elementi concreti dai quali si possa desumere l’emersione di fatti illeciti sul dichiarante sottoposto a pressioni al fine di dichiarare il falso o non deporre il vero. A tale scopo, gli elementi raccolti nel dibattimento altrove, devono raggiungere un quantum di consistenza non coincidente né con il mero sospetto né con la prova al di là di ogni ragionevole dubbio sono sufficienti emergenze indiziarie. Secondo gli Ermellini, nel caso concreto, la Corte di merito, ha evidenziato, con argomentazione immune da vizi apprezzabili in sede di legittimità, la esistenza di elementi sintomatici del violento condizionamento posto in essere nei confronti delle due donne. Erronea assimilazione del liquido infiammabile all’arma. Al contrario, Piazza Cavour ha considerato fondato l’altro motivo di ricorso, in quanto il liquido infiammabile, di cui al capo d’imputazione relativo alle lesioni da ustione, non può, infatti, in mancanza di apposita contestazione e di qualsiasi specificazione sulla sua natura, essere considerato materia esplodente nel senso tecnico di composto chimico in sé capace di esplosione agli effetti dell’assimilazione all’arma, costituente un’ aggravante. Il S.C., pertanto, ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di lesioni da ustione, perché, esclusa l’aggravante dell’arma, l’azione non poteva essere iniziata per difetto di querela e ha rigettato nel resto il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 30 gennaio - 28 giugno 2013, n. 28245 Presidente Milo – Relatore Cortese Fatto 1.- F.M. ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza in epigrafe, confermativa del riconoscimento della sua penale responsabilità per i reati ex artt. 572 e 582 episodio del OMISSIS c.p. in danno della convivente G.C 2.- Lamenta che a. - sono state utilizzate le dichiarazioni predibattimentali della G. e della figlia F.V. , in base alla regola di cui al comma 4 dell'art. 500, della cui applicabilità non sussistevano i presupposti b. - sono state utilizzate le dichiarazioni dei testi de relato S. e P. senza la, pur richiesta, assunzione delle fonti dirette c - per il reato di lesioni, comunque prescritto, si è erroneamente ritenuta sussistente l'aggravante dell'arma, non ravvisabile in relazione al mero liquido infiammabile. Diritto I motivi di ricorso di cui sopra sub 2.a. e 2.b. sono infondati. Riguardo, invero, alla utilizzazione delle dichiarazioni predibattimentali della G. e della figlia F.V. , in base alla regola di cui al comma 4 dell'art. 500, è stato chiarito in giurisprudenza che tale norma implica la apertura di un microprocedimento a forma libera, attivato su sollecitazione di parte o di ufficio, per la ricerca di elementi concreti dai quali si possa desumere l'emersione di fatti illeciti sul dichiarante, sottoposto a pressioni con violenza, minaccia, promesse di denaro o altra utilità al fine di non deporre il vero o di deporre il falso. A tale scopo, gli elementi, raccolti nel dibattimento o altrove, devono raggiungere un quantum di consistenza non coincidente né con il mero sospetto né con la prova al di là di ogni ragionevole dubbio sono sufficienti emergenze indiziarie che - valutate sulla base dei parametri della ragionevolezza, plausibilità logica e persuasività - appalesino l'esistenza di una situazione che ha compromesso la genuinità dello esame testimoniale ex plurimis Cass. Sez. 2 sentenza 38894/2008, Sez. 3 sentenza 27582/2010 . Nel caso concreto, la Corte ha evidenziato, con valutazione a argomentazione immune da vizi apprezzabili in questa sede, la esistenza di elementi sintomatici del violento condizionamento posto in essere nei confronti delle due donne. Né la possibilità di utilizzare la procedura prevista dall'art. 500 c.p.p., comma 4, sussiste solo nel caso in cui il testimone renda dichiarazioni difformi dalle pregresse e si sia comunque presentato al dibattimento. Questa esegesi del testo normativo non è condivisibile perché non tiene conto che il regime delle contestazioni che, all'evidenza, implicano la,, presenza fisica del dichiarante è previsto dall'art. 500 c.p.p., comma 1 e 2, mentre comma 4 della norma disciplina la diversa situazione del teste condizionato ed ammette il recupero delle precedenti dichiarazioni senza indicare la necessità che siano passate al filtro delle contestazioni la dizione letterale, secondo cui le dichiarazioni sono acquisite indica un automatismo che prescinde, anche, dalla richiesta delle parti. Quanto all'utilizzo delle dichiarazioni dei testi de relato S. e P. , la Corte di merito ha correttamente messo in evidenza che la legittima acquisizione delle dichiarazioni predibattimentali della G. e della figlia F.V. non può non tener luogo della loro audizione diretta. Fondato è invece il motivo di cui sopra sub 2.c. Il liquido infiammabile, di cui al capo d'imputazione relativo alle lesioni da ustione, non può, infatti, in mancanza di apposita contestazione e di qualsiasi specificazione sulla sua natura, essere considerato materia esplodente nel senso tecnico di composto chimico in sé capace di esplosione agli effetti dell'assimilazione all'arma, costituente l'aggravante di cui al comma secondo dell'art. 585 cp. Esclusa tale aggravante, il reato di lesioni è da considerare improcedibile per difetto di querela. La sentenza impugnata deve essere, pertanto, annullata senza rinvio su tale capo, con eliminazione della relativa pena di mesi sette di reclusione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di lesioni da ustione, esclusa l'aggravante dell'arma, perché l'azione penale non poteva essere iniziata per difetto di querela ed elimina la relativa pena di mesi sette di reclusione. Rigetta nel resto il ricorso.