Sopra tutto l’interesse del minore

In tema di attribuzione giudiziale del cognome al figlio naturale riconosciuto non contestualmente dai genitori, la scelta del giudice non può essere condizionata dal favor” per il patronimico, dovendo invece prevalere l’interesse del minore.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 16271, depositata il 27 giugno 2013, pronunciandosi su un ricorso presentato dal Procuratore Generale contro un decreto della Corte di Appello. Attribuzione giudiziale del cognome. Quest’ultima si era pronunciata sul reclamo proposto dai genitori di una bambina contro il provvedimento con il quale era stata disposta l’aggiunta al cognome materno di quello del padre, che aveva successivamente effettuato il riconoscimento della figlia naturale dei coniugi appellanti. Infatti, la Corte territoriale aveva annullato il decreto reclamato, affermando che l’attribuzione del cognome materno, scelto concordemente dai genitori, corrispondesse all’interesse del minore, costituendo, per altro, già un segno distintivo della personalità della stessa. Il ricorrente ha lamentato violazione dell’art. 262 c.c., in base al quale se la filiazione nei confronti del padre è stata accertata o riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte della madre, il figlio naturale può assumere il cognome del padre aggiungendolo o sostituendolo a quello della madre nel caso di minore età del figlio, il giudice decide circa l'assunzione del cognome del padre. A suo dire,tale norma imporrebbe di considerare tutte le opzioni possibili, avendo riguardo all’esclusivo interesse del minore, senza tener conto, come verificatosi nel caso, degli accordi dei genitori. Legittima la volontà dei genitori se rispetta l’interesse del minore. La Suprema Corte ha ritenuto infondata la censura, affermando che la Corte territoriale sulla base di una valutazione di merito insindacabile in sede di legittimità, supportata da esauriente motivazione – non fondata sulla manifestazione della volontà dei genitori, ma incentrata soprattutto sull’interesse del minore -, ha correttamente applicato il principio del S.C. in materia. Infatti, Piazza Cavour ha ribadito che in tema di attribuzione giudiziale del cognome i criteri di individuazione del cognome del minore si pongono in funzione del suo interesse, che è quello di evitare un danno alla sua identità personale, intesa anche come proiezione della sua personalità sociale, pertanto la scelta del giudice non può essere condizionata dal favor” per il patronimico.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 19 febbraio - 27 giugno 2013, n. 16271 Presidente Di Palma – Relatore Campanile Ritenuto in fatto e in diritto Il consigliere delegato ha depositato, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., la seguente relazione. Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Venezia ha proposto ricorso, affidato a tre motivi, avverso il decreto con il quale detta corte, pronunciando sul reclamo proposto da V.F. e H.D. avverso il provvedimento con il quale era stata disposta - a seguito di comunicazione dell'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di omissis - l'aggiunta al cognome materno di quello del padre — che aveva successivamente effettuato il riconoscimento - nei confronti della figlia naturale dei predetti, S. , nata a omissis , ha annullato il decreto reclamato, affermando in sostanza che l'attribuzione del cognome materno, scelto concordemente dai genitori, corrispondesse all'interesse della minore, costituendo, per altro, già un segno distintivo della personalità della stessa. Con il primo motivo viene denunciata la violazione degli artt. 112 c.p.comma 3 453 c.comma il mero annullamento del provvedimento emesso dal Tribunale per i minorenni sarebbe privo di elementi tipizzanti e realizzerebbe in vizio di omessa pronuncia — ove si prescinda dalla lettura della motivazione — rispetto alle richieste della parti. Mancherebbe, inoltre la disposizione all'Ufficiale di Stato Civile circa l'annotazione da effettuarsi. Con il secondo motivo si deduce violazione dell'art. 262 c.c., u.c., nel senso che tale norma imporrebbe di considerare tutte le opzioni possibili, avendo riguardo all'esclusivo interesse del minore, senza tener conto, come verificatosi nel caso, degli accordi dei genitori. Con il terzo motivo si sostiene che il provvedimento impugnato, per non aver indicato le ragioni della nullità del decreto del tribunale per i minorenni, sarebbe carente di motivazione. Si ritiene che in relazione all'impugnazione in esame possa emettersi ordinanza, ai sensi dell'art. 380 bis, c.p.c., per la sua evidente infondatezza. Vale bene premettere che nel caso di specie, versandosi in materia di rettificazione di atti dello Stato Civile, debba affermarsi la legittimazione del P.G., ai sensi dell'art. 95 del d.P.R. n. 396 del 2000, a proporre impugnazione, non trovando, quindi, applicazione il principio, già affermato da questa Corte Cass., 7 giugno 2006, n. 13281 , secondo cui, trattandosi di controversia in materia di stato, il pubblico ministero interviene a pena di nullità, ma non può esercitare l'azione, né proporre impugnazione, avendo il relativo potere carattere eccezionale. Va invero rilevato che il pubblico ministero, che interviene nella cause che avrebbe potuto proporre, ha gli stessi poteri che competono alle parti e li esercita nelle forme che la legge stabilisce per queste ultime art. 72 c.p.c., comma 1 ai sensi del richiamato art. 95 del d.P.R. n. 396/2000, comma 2, il procuratore della Repubblica può in ogni tempo promuovere il procedimento di rettificazione, per esso intendendosi quello volto ad eliminare una difformità tra la situazione di fatto, qual è o dovrebbe essere nella realtà secondo la previsione di legge, e quella risultante dall'atto dello stato civile, per un vizio comunque e da chiunque originato nel procedimento di formazione dell'atto stesso Cass. 2 ottobre 2009, n. 21094 . Non è chi non veda come nel caso in esame lo stato di figlia naturale, riconosciuta da entrambi i genitori, non è controverso, essendosi la procedura attivata proprio in base alla richiesta dell'ufficiale dello Stato Civile circa le annotazioni conseguenti al riconoscimento ad opera del padre. Quanto al primo motivo, va rilevato che la questione circa l'assenza di una statuizione non può essere condivisa alla stregua del principio secondo cui l'esatto contenuto della pronuncia va individuato non alla stregua del solo dispositivo, bensì integrando questo con la motivazione nella parte in cui la medesima rivela l'effettiva volontà del giudice. Ne consegue che, in assenza di un vero e proprio contrasto tra dispositivo e motivazione, è da ritenere prevalente la statuizione contenuta in una di tali parti del provvedimento che va, quindi, interpretato in base all'unica statuizione che, in realtà, esso contiene Cass., 11 luglio 2007, n. 15585 Cass., 11 gennaio 2005, n. 360 Cass., 26 gennaio 2004, n. 1323 Cass., 18 luglio 2002, n. 10409 . Quanto alle rimanenti censure, da esaminarsi congiuntamente in quanto intimamente connesse, deve rilevarsi che la corte territoriale sulla base di una valutazione di merito insindacabile in questa sede, supportata da ampia ed esauriente motivazione, esente da incongruenze sul piano logico-giuridico e di certo non fondata sulla manifestazione della volontà dei genitori, ma incentrata soprattutto sull'interesse della minore , ha correttamente applicato il principio, già affermato da questa Corte, secondo cui in tema di attribuzione giudiziale del cognome al figlio naturale riconosciuto non contestualmente dai genitori, poiché i criteri di individuazione del cognome del minore si pongono in funzione del suo interesse, che è quello di evitare un danno alla sua identità personale, intesa anche come proiezione della sua personalità sociale, la scelta del giudice non può essere condizionata né dal favor per il patronimico, né dall'esigenza di equiparare il risultato a quello derivante dalle diverse regole, non richiamate dall'art. 262 cod. civ., che presiedono all'attribuzione del cognome al figlio legittimo Cass., 29 maggio 2009, n. 12670 Cass. 3 febbraio 2011, n. 2644 . Il Collegio condivide la relazione, ritualmente comunicata al P.G. e notificata alle parti costituite. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato, senza alcuna statuizione in relazione al regolamento delle spese processuali, non avendo le parti intimate svolto attività difensiva. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati in sentenza.