Confisca urbanistica senza condanna. l’Europa dice “no”, la Cassazione ci pensa. Deciderà la Corte Costituzionale

La Corte Costituzionale fra i “puristi del diritto di proprietà” e l’esigenza di corretta pianificazione urbana.

Il caso. Si tratta della nota vicenda di un complesso abitativo che insisteva su un terreno adibito, in variante al piano regolatore generale, a strutture socio-assistenziali, con vincolo di inalienabilità delle costruzioni. Il subordinato piano di lottizzazione a convenzione, in discrepanza con lo strumento urbanistico generale, consentì costruzioni a destinazione abitativa-residenziale e le palazzine furono alienate a terzi incolpevoli compratori, poi costituiti parti civili nel processo penale incardinato contro costruttori e funzionari pubblici, per la lottizzazione abusiva realizzata. Contestati i reati ex articolo 30, comma 1, e 44 lett. c. d.p.r. numero 380/2001 e l’abuso d’ufficio ex articolo 323 c.p. La Corte d’appello accerta la prescrizione , tuttavia conferma la confisca urbanistica ex articolo 44 d.p.r. cit. dei beni immobili venduti, anche nei confronti dei terzi compratori. Sulla liceità della confisca in assenza di condanna si realizza un contrasto fra giurisprudenza comunitaria e nazionale. La Cassazione, terza sezione penale, numero 20636/2014, depositata il 21 maggio, rinvia alla Corte Costituzionale. I giudici comunitari la proprietà è sacra. In principio è stata la sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo Varvara c. Italia del 29 ottobre 2013, nella quale è stata ritenuta integrata la violazione dell’articolo 7 CEDU – nulla poena sine lege - in ogni caso in cui si comprima il diritto individuale di proprietà per l’applicazione di sanzioni penali per comportamenti altrui – nel caso, del venditore/costruttore lottizzatore abusivo. E la confisca è sanzione penale. Non mira alla riparazione di un danno – ben l’ottantacinque per cento delle confische hanno insistito su terreni non edificati, dunque privi di pericolo per il paesaggio o l’ambiente -, bensì ad impedire la reiterazione di un reato. Costituisce dunque pena ai sensi dell’articolo 7 cit., soggetto alle tutele di cui al principio di legalità. Superata la giurisprudenza nazionale. In precedenza, residuava uno spazio di agibilità per la confisca in assenza di condanna , purchè fossero emersi elementi di accertamento del fatto, anche in costanza di estinzione del reato. Poteva operare la confisca in ogni caso in cui non si fosse proceduto ai sensi dell’articolo 129, comma 2, c.p.p. – ossia quando non era evidente che il reato non sussisteva. Eppure, non ogni dubbio è dissipato. Di fatto, la Cassazione oppone un argomento interno l’articolo 44 cit. dispone la confisca in caso di lottizzazione abusiva, anche senza una condanna che la accerta, disarticolando dispositivo giudiziale a sanzione. Inoltre, da un punto di vista sistemico e di tenuta costituzionale delle considerazioni esposte nella sentenza c.d. Varvara, i giudici disconoscono l’assolutezza del principio di proprietà, invocando ognuna di quelle previsioni costituzionali, recepite da una consolidata normativa di dettaglio, che spingono e limitano il diritto di proprietà, per la coesistenza con beni costituzionali altrettanto meritevoli di tutela – ambiente e paesaggio, funzione sociale della proprietà e salute pubblica – e posti fra i principi fondamentali della Grundnorm . L’ inviolabilità della proprietà personale ex articolo 2 della Costituzione, semmai, è quella personale, satisfattiva dei soli bisogni primari dell’uomo. Il TU edilizia – DPR numero 180 cit. – mira all’ordinata pianificazione del territorio, si insinua dunque fra le fessure del diritto di proprietà, condizionandolo. Non resta che rinviare alla Corte Costituzionale Per un’esegesi costituzionale interna della c.d. sentenza Varvara, che pare, ad avviso dei giudici della Cassazione, eccessivamente schiacciata su una concezione purista del diritto di proprietà, invece più condizionato nel contesto costituzionale nazionale. D’altronde, CEDU e Costituzione si intersecano ed i giudici costituzionali usufruiscono di un pieno sindacato per l’inserimento delle convenzioni internazionali nel tessuto dell’articolo 11 ed ai sensi dell’articolo 117, comma 1, della Costituzione. Ai giudici l’ardua sentenza.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 30 aprile – 20 maggio 2014, numero 20636 Presidente Mannino – Relatore Scarcella