In caso di incidente stradale, non è possibile escludere la responsabilità penale dell’autista che, prima di effettuare una manovra di svolta, non controlla anche l’area posteriore del veicolo.
Lo stabilisce la Corte di Cassazione nella sentenza numero 19489, depositata il 12 maggio 2014. Il caso. Il Tribunale di Pinerolo confermava l’assoluzione di un’imputata per il reato di lesioni personali colpose, commesse durante la circolazione stradale ai danni di un motociclista che la stava superando mentre lei svoltava a sinistra . I giudici di merito rilevavano che nella condotta della donna non fossero rintracciabili profili di colpa, avendo segnalato la svolta con l’indicatore di direzione, proceduto a cambiare traiettoria in maniera non repentina, mantenuto una velocità corretta. Inoltre, secondo il tribunale, non era possibile affermare che l’imputata non avesse previamente accertato che nessuno provenisse da dietro, per la possibilità che la visuale della zona posteriore le fosse preclusa dall’autovettura che la seguiva. Il motociclista, parte civile nel procedimento, ricorreva in Cassazione, lamentando una motivazione illogica e contraddittoria, nella parte in cui si affermava che l’imputata non era in colpa perché aveva la visuale occlusa dall’autovettura che la seguiva, perché in assenza di visuale libera avrebbe dovuto attendere prima di iniziare la manovra di svolta. Regole di condotta. Analizzando la domanda, la Corte di Cassazione ricordava che l’articolo 140 c.d.s. stabilisce l’obbligo, per gli utenti della strada, di comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione, per salvaguardare, così, la sicurezza stradale. Allo stesso modo, l’articolo 154 c.d.s. ribadisce la stessa regola cautelare con specifico riguardo alle manovre che comportano cambio di direzione. Nel caso di specie, riguardo all’omesso controllo dell’area posteriore del veicolo, il tribunale affermava che non era assolutamente provato che l’ordinaria diligenza avrebbe scongiurato l’evento e che la vista poteva essere occlusa dalla sagoma che seguiva. Tuttavia, per la Cassazione, proprio questa affermazione incorreva in un vizio di motivazione, perché l’ipotesi ivi prospettata, lungi dal fondare una pronuncia di assoluzione, avrebbe dovuto condurre alla conseguenza che, stante il mancato pieno controllo della zona retrostante per l’ostacolo frapposto dall’auto che la seguiva, l’imputata non avrebbe dovuto manovrare, ma attendere fino ad avere la visuale libera. Per questi motivi, la Corte di Cassazione accoglieva il ricorso.
Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 12 febbraio – 12 maggio 2014, numero 19489 Presidente Brusco – Relatore Dovere Ritenuto in fatto 1. Decidendo in funzione di giudice di appello in ordine al gravame proposto da J.P., parte civile nel procedimento nei confronti di L.V., il Tribunale di Pinerolo, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la pronuncia di assoluzione della L. dal reato di lesioni personali colpose commesso in danno dello J. 2. Il 4.12.2007 lo J., mentre alla guida di un motociclo stava eseguendo una manovra di sorpasso dell'autovettura condotta dalla L., veniva a collisione con questa, che stava compiendo una svolta a sinistra. I giudici di merito hanno ritenuto che nella condotta della automobilista non fossero rintracciabili profili di colpa, avendo ella segnalato la svolta con l'indicatore di direzione, proceduto a cambiare traiettoria in modo non repentino, mantenuto una velocità inferiore al limite previsto nel tratto di strada ove avvenne il fatto hanno anche ritenuto che non fosse possibile affermare che la L. non aveva previamente accertato che nessuno provenisse da tergo, per la possibilità che la visuale della zona posteriore le fosse preclusa dall'autovettura che la seguiva. 3. Avverso tale decisione ricorre per cassazione J.P. deducendo vizio motivazionale per aver il Tribunale travisato la dichiarazione della teste P., sulla scorta della quale quel giudice aveva ritenuto che l'autovettura della L. fosse parte di una colonna in movimento e che procedeva a circa quaranta km/h. Invero, rileva l'esponente, il riferimento alla velocità di andatura era fatto dalla teste al motociclo condotto dallo J. Risulta quindi non vera la circostanza portata dal Tribunale a premessa dell'affermazione secondo la quale nella specie non poteva valere l'uso dei motocicli di sorpassare auto ferme, perché il dato testimoniale deponeva per la marcia dell'autovettura della L. Contesta poi l'esponente che nella condotta dell'imputata non siano rinvenibili profili di colpa, perché è illogico e contraddittorio affermare che nell'eseguire la manovra di svolta a sinistra non si è creata situazione di pericolo per la circolazione solo perché si è segnalata la manovra e la si esegue in modo non repentino peraltro nel caso di specie, afferma l'esponente, l'obbligo dell'automobilista di assicurarsi che nessuno sopraggiungeva da tergo non è stato assolto. E sarebbe illogico e contraddittorio affermare, come fa la sentenza impugnata, che la L. non era in colpa perché aveva la visuale occlusa dall'autovettura che la seguiva, perché in assenza di visuale libera ella avrebbe dovuto attendere prima di intraprendere la manovra di svolta. Il ricorrente chiede pertanto l'annullamento della sentenza impugnata. Considerato in diritto 4. Il ricorso è fondato, nei termini di seguito precisati. 4.1. In particolare risulta fondata la censura che si indirizza alla motivazione resa dalla Corte di Appello laddove esclude che la L. fosse in colpa per aver eseguito la manovra di svolta senza verificare previamente che alcun veicolo provenisse da tergo ad andatura e traiettoria interferente con quella manovra. Le argomentazioni utilizzate dalla Corte di Appello per dimostrare che alla L. non era ascrivibile alcun comportamento imperito, negligente o imprudente o inosservante delle prescrizioni del codice della strada risultano congrue ed in linea con i referenti normativi sino a quando vengono posti in luce la segnalazione della svolta a sinistra e la prudente andatura nell'esecuzione della stessa. Per contro, allorquando viene vagliato il rispetto della prescrizione dell'articolo 140, co. 1 Cod. str. - per il quale gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale - e di quella dell'articolo 154 Cod. str. - che ribadisce la descritta regola cautelare con specifico riguardo alle manovre che comportano cambio di direzione -, la sentenza in esame si accomiata dalla disciplina normative e svela una caduta di linearità logica. Infatti, a riguardo dell'omesso previo controllo da parte dell'automobilista dell'area posteriore al proprio veicolo, il Tribunale ha affermato che non è assolutamente provato che l'ordinaria diligenza potesse scongiurare l'evento Può ben darsi che la vista fosse occlusa dalla sagoma che seguiva . Ma tale affermazione, come correttamente rilevato dal ricorrente, incorre nei menzionati vizi perché l'ipotesi formulata dal giudice territoriale, lungi dal fondare una pronuncia di assoluzione ai sensi dell'articolo 530, co. 2 cod. proc. penumero , è giuridicamente e logicamente conducente alla conseguenza che, stante il mancato pieno controllo della zona retrostante per l'ostacolo frapposto dall'auto che la seguiva, la L. non avrebbe dovuto manovrare ma attendere sino ad avere la visuale libera ad esempio, arrestarsi in prossimità dell'asse della carreggiata, secondo la prescrizione dell'articolo 154 cit. . Risulta quindi ininfluente che la teste P. abbia inteso o meno riferirsi all'andatura del motociclo sul punto la formula della verbalizzazione è invero ambigua . Infatti, sia che l'autovettura fosse ferma, sia che fosse in movimento, la L. avrebbe dovuto assicurarsi che nessuno sopraggiungesse da tergo, a prescindere dal fatto che l'altrui condotta di guida fosse aderente o inosservante alle prescrizioni in tema di circolazione stradale. La sentenza impugnata va quindi annullata, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello.