Fondo indisponibile per 15 anni, ma il risarcimento andava chiesto insieme all’azione di nullità negoziale

La mera protrazione degli effetti negativi derivanti da una condotta illecita, come la mancata disponibilità del fondo per la conclusione di un negozio in frode alla legge, integra un illecito istantaneo ad effetti permanenti, e non un illecito permanente. La prescrizione di 5 anni decorre quindi dalla data in cui si è verificato il danno, cioè la conseguenza pregiudizievole derivata dalla lesione della posizione giuridica soggettiva tutelata.

Con la sentenza n. 13201, depositata il 28 maggio 2013, la Corte di Cassazione ha confermato la prescrizione del diritto al risarcimento danni. Il caso e le sue date. Una coppia si aggiudica un complesso immobiliare ad un’asta pubblica del 27 giugno 1973. Ma il trasferimento del bene non avviene, perché l’affittuario coltivatore diretto del fondo esercita il proprio diritto di prelazione il fondo viene a lui venduto con atto pubblico del 3 ottobre 1973. Nemmeno tre mesi dopo, però,rivende il tutto ad altre due persone. Nel 1981 la coppia agisce allora in giudizio per chiedere la declaratoria di nullità della compravendita, in quanto negozio in frode alla legge, ed ottenere la reviviscenza dell’originaria aggiudicazione. La decisione di accoglimento passa in giudicato nel 1988, ma solo nel 1990 i coniugi acquistano la proprietà a seguito di giudizio di ottemperanza. Nel 1991 la coppia conviene in giudizio i due precedenti compratori, chiedendogli il risarcimento dei danni causati dalla mancata fruizione del fondo tra il 1975 ed il 1990. Tra il 2002 ed il 2006 Tribunale e Corte d’Appello accolgono l’eccezione di prescrizione dei convenuti, rilevando che l’illecito è consistito nell’originaria conclusione del negozio in frode alla legge. La prescrizione da quando decorre? I due coniugi ricorrono per cassazione, lamentandosi del fatto che fino al 1990, non essendo proprietari, non avevano alcuna legittimazione ad agire per il risarcimento quindi l’impedimento all’esercizio del diritto sarebbe giuridico e non di fatto. Errata, poi, sarebbe l’individuazione della fattispecie come illecito istantaneo anziché permanente. Il risarcimento poteva ben essere richiesto insieme all’azione di nullità. La Suprema Corte, ricordando alcuni suoi precedenti, ribadisce il principio per cui la prescrizione comincia a decorrere dal momento in cui l’interesse tutelato venga a trovarsi in uno stato di insoddisfazione e, ciononostante, il titolare non si attivi, purché ovviamente risulti concretamente esperibile la relativa tutela . Nel caso specifico la Corte rileva che i due ricorrenti hanno agito immediatamente per la declaratoria di nullità del negozio in frode alla legge, senza però domandare il risarcimento del danno, come invece avrebbero potuto fare. Non rileva minimamente che in quel momento non fossero ancora proprietari del fondo, in virtù degli effetti retroattivi della emananda sentenza . Illecito istantaneo con effetti permanenti. La Corte di Cassazione rileva che correttamente la vicenda è stata inquadrata come illecito istantaneo ed effetti permanenti, che è caratterizzato da un’azione che uno actu perficitur , che cioè si esaurisce in un lasso di tempo definito, lasciando peraltro permanere i suoi effetti nel tempo . Per il combinato disposto degli artt. 2935 e 2947 c.c., la prescrizione decorre dalla data in cui si è verificato il danno, cioè la conseguenza pregiudizievole derivata dalla lesione della posizione giuridica soggettiva tutelata . Per queste ragioni la Corte respinge il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 11 aprile – 28 maggio 2013, n. 13201 Presidente Berruti – Relatore Amatucci Svolgimento del processo 1.- Aggiudicatisi un compendio immobiliare all'asta pubblica del 27.6.1973, L F. e M C. non se lo videro trasferire perché l'affittuario coltivatore diretto D.A. esercitò il diritto di prelazione, sicché a lui il fondo fu venduto con atto pubblico del 3.10.1973. Il 29.12.1973 il D. lo rivendette però ad M.I. ed E. , sicché nel 1981 i F. / C. agirono giudizialmente per la declaratoria di nullità di entrambe le compravendite in quanto negozi in frode alla legge ed ottennero la reviviscenza della originaria aggiudicazione in esito al passaggio in giudicato della relativa sentenza conseguita a Cass., n. 4923/1988 . A seguito di giudizio di ottemperanza acquistarono la proprietà con atto del 12.7.1990 e nel 1991, conclusa una transazione col D. , convennero in giudizio i M. per il risarcimento dei danni conseguiti alla mancata fruizione del fondo dal 1975 anno nel quale avrebbe ottenuto la restituzione del fondo per la scadenza del contratto agrario al 1990. Con sentenza dell'1.3.2002 il Tribunale di Bergamo accolse l'eccezione di prescrizione dei convenuti e rigettò la domanda. Ritenne anche che le richieste stragiudiziali del 1985 e del 1988 erano intervenute quando il diritto era ormai prescritto. 2.- La Corte d'appello di Brescia ha respinto il gravame dei F. / C. e compensato le spese del grado con sentenza n. 1079/06, depositata il 4.12.2006, avverso la quale gli stessi ricorrono per cassazione affidandosi a due motivi, illustrati anche da memoria, cui resistono con controricorso M.E. ed i quattro eredi di I M. . Motivi della decisione 1.- La Corte d'appello ha ritenuto che il diritto fosse prescritto perché l'illecito non è consistito nell'occupazione abusiva protrattasi dal 1973 al 1990 e dunque in un illecito permanente , ma nella originaria conclusione di negozi in frode alla legge e che la prospettata ignoranza da parte dei ricorrenti dell'altrui condotta fraudolenta fino al 1981 non varrebbe comunque a spostare il termine iniziale della prescrizione, costituendo un mero impedimento di fatto all'esercizio del diritto. 2.- Di tanto i ricorrenti si dolgono deducendo a col primo motivo, violazione e falsa applicazione degli artt. 2934 e 2935 c.c. sul rilievo che fino al 12.7.1990 essi erano privi di legittimazione ad agire per il risarcimento perché non titolari di un diritto di proprietà, sicché l'impedimento all'esercizio del diritto alla richiesta di risarcimento per l'occupazione altrui era giuridico e non di fatto b col secondo, violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 2935 e 2947 c.c. in relazione all'individuazione della fattispecie come illecito istantaneo anziché permanente, nonché omessa ed insufficiente motivazione sul punto decisivo costituito dal fatto che la consapevole scelta dei convenuti di resistere ad oltranza in giudizio quello conclusosi con la sentenza di questa Corte del 1988 comportò un danno da mancata disponibilità del fondo prodottosi giorno per giorno in danno degli attuali ricorrenti, che riottennero la disponibilità del bene solo nel 1990. 3.- Le censure, che possono congiuntamente esaminarsi per la connessione che le connota, sono infondate. Cass. n. 15669/2011 - emessa in un caso che presentava alcune analogie con il presente - questa Corte ha affermato che il termine di prescrizione inizia a decorrere non già dalla data del passaggio in giudicato della decisione che abbia accertato la nullità del titolo giustificativo del pagamento, ma da quella del pagamento stesso confr., Cass. civ. sez. un. 2 dicembre 2010, n. 24418 Cass. civ. 13 aprile 2005, n. 7651 Cass. civ. 9 luglio 1987, n. 5978 . E la risalente Cass. n. 1043/1981 - pronunciata in fattispecie assolutamente diversa, involgente l'ambito applicativo dell'art. 1422 c.c. - ha affermato che l'imprescrittibilità dell'azione di nullità del contratto non comporta anche l'imprescrittibilità dei diritti negati, impediti o, comunque, pregiudicati dal contratto nullo . Il principio sotteso ad entrambe è che la prescrizione comincia a decorrere dal momento in cui l'interesse tutelato venga a trovarsi in uno stato di insoddisfazione e, ciononostante, il titolare non si attivi, purché ovviamente risulti concretamente esperibile la relativa tutela, com'è stabilito dall'art. 2935 c.c. in riferimento alla possibilità dell'esercizio del diritto tramite la proposizione di istanze di tutela giurisdizionale. 3.1.- Nella specie, il danno lamentato dai ricorrenti consiste nella mancata disponibilità del fondo per oltre quindici anni, collegata alla conclusione di negozi in frode alla legge che impedirono loro di conseguire la proprietà del compendio e dunque anche la materiale disponibilità di cui s'erano resi aggiudicatari nell'asta espletata nel corso di un'espropriazione immobiliare. E, infatti, per la declaratoria di nullità di quei negozi essi agirono immediatamente, senza però domandare il risarcimento del danno, come certamente avrebbero potuto fare a tanto non ostando, in virtù degli effetti retroattivi della emananda sentenza, che al momento della proposizione della domanda non fossero ancora proprietari del fondo. È per questo infondata la prima censura, fondata sull'asserito impedimento giuridico all'esercizio dell'azione risarcitoria. La seconda è infondata poiché la mera protrazione degli effetti negativi derivanti da una condotta illecita mancato conseguimento della disponibilità del fondo da parte dei danneggiati in ragione della conclusione di negozio in frode alla legge da parte degli autori dell'illecito integra un illecito istantaneo ad effetti permanenti e non già un illecito permanente, per il quale soltanto è configurabile un diritto al risarcimento che sorge in modo continuo e che in modo continuo si prescrive, se non esercitato entro cinque anni dal momento in cui si produce. L'illecito istantaneo ad effetti permanenti è invece caratterizzato - come chiarito da Cass., Sez. Un., n. 2855/1973, che ha illustrato la differenza tra le due fattispecie - da un'azione che uno actu perficitur, che cioè si esaurisce in un lasso di tempo definito, lasciando peraltro permanere i suoi effetti nel tempo. In tale secondo caso, in base al combinato disposto degli artt. 2935 e 2947 c.c., la prescrizione decorre dalla data in cui s'è verificato il danno, cioè la conseguenza pregiudizievole derivata dalla lesione della posizione giuridica soggettiva tutelata, purché il danneggiato ne sia consapevole e non sussistano impedimenti giuridici a fa valere il diritto al risarcimento Cass., n. 17985/2007 nel caso in scrutinio, appunto, la indisponibilità del fondo. 4.- Il ricorso è respinto. Le peculiarità della vicenda e la difficoltà della questione giustificano la compensazione anche delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. rigetta il ricorso e compensa le spese.