Prestazioni professionali contestate in Cassazione solo per violazione di legge

Avverso l’ordinanza di liquidazione di spese ed onorari e diritti in favore di avvocati nei confronti dei clienti, prevista dall’articolo 29 della l. numero 794/42, è ammesso solo ricorso per cassazione ex articolo 111 Cost. per violazione di legge e può farsi valere il vizio di motivazione solo ove questo si risolva in violazione di legge, cioè in caso di radicale mancanza o di mera apparenza della stessa.

Questo è quanto emerge dalla sentenza della Corte di Cassazione numero 9627 del 5 maggio 2014. Il fatto. Un avvocato proponeva ricorso per cassazione avverso il provvedimento del Tribunale di Forlì che aveva disposto la liquidazione delle spese processuali in misura inferiore rispetto a quanto dovuto. Il ricorrente premetteva di aver difeso la sua cliente in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, conclusosi con il rigetto dell’opposizione e la condanna alle spese e di aver richiesto la liquidazione delle stesse ex articolo 28 l. 794/42 nella misura di euro 5972,99 od in subordine nella misura liquidata a controparte in euro 2500, riportando la nota spese e specificando il valore della causa, col quesito se la contumacia o la mancata comparizione e l’assenza di costituzione implicassero acquiescenza. Lamentava inoltre l’omessa motivazione sostenendo che il giudice che riduce la nota ha l’obbligo di motivarla. Conto la liquidazione delle spese si può far valere il vizio di motivazione, solo se Osserva la S.C. che « è pacifico che contro l’ordinanza di liquidazione di spese ed onorari e diritti in favore di avvocati nei confronti dei clienti, prevista dall’articolo 29 della l. numero 794/42, è ammesso solo ricorso per cassazione ex articolo 111 Cost. per violazione di legge e può farsi valere il vizio di motivazione solo ove questo si risolva in violazione di legge, cioè in caso di radicale mancanza o di mera apparenza della stessa». Costituisce ius receptum il principio che «in tema di onorari e diritti dovuti dal cliente al proprio difensore per prestazioni professionali rese dal secondo al primo in un giudizio civile, come pure quelle stragiudiziali, purché strettamente collegate al mandato conferito per la difesa del medesimo giudizio, quand’anche il patrono si sia avvalso dell’ordinario procedimento d’ingiunzione ex articolo 633 ss. c.p.c., nelle forme previste e regolate dallo speciale provvedimento ex articolo 29 e 30 l. numero 794/42, dettato dalla specifica esigenza di speditezza riconosciuta alle controversie in questione, alla decisione su di esso debba riconoscersi, natura sostanziale di ordinanza che, per avere carattere decisorio, in quanto idonea ad incidere direttamente sulle situazioni giuridiche delle parti, e per essere espressamente dichiarata non impugnabile con l’appello, è soggetta al ricorso per cassazione ex articolo 111 Cost.». Se la controversia non ha ad oggetto solo le spese È stato peraltro, ripetutamente evidenziato dalla giurisprudenza di questa Corte come il richiamato principio non possa trovare applicazione quando la controversia non abbia ad oggetto soltanto la semplice determinazione della misura del compenso ma si estenda altresì ad altri oggetti di accertamento e di decisione, quali i presupposti stessi del diritto al compenso, i limiti del mandato, la sussistenza di cause estintive o limitative della pretesa nel qual caso il procedimento ordinario attrae nella sua sfera, per ragioni di connessione, anche la materia propria del procedimento speciale e l’intero giudizio non può non concludersi in primo grado se non con un provvedimento che, quand’anche adottato in forma di ordinanza, ha valore di sentenza e può essere impugnato con il solo mezzo dell’appello. Ciò premesso il primo motivo va respinto perché la contumacia, la mancata comparizione e l’assenza di costituzione non costituiscono acquiescenza che può in astratto ravvisarsi nella mancata contestazione di una parcella inviata. Riguardo il quarto motivo, esso va accolto perché trattasi di omessa motivazione o di motivazione apparente perché non sono stati indicati i criteri seguiti di fronte ad una notula analitica od alla richiesta di liquidazione sulla base di quanto riconosciuto a controparte nel giudizio precedente. Pertanto la Corte in relazione al motivo accolto cassa il provvedimento e rinvia al Tribunale di Forlì anche per le spese.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 18 marzo – 5 maggio 2014, numero 9627 Presidente Piccialli – Relatore Correnti Fatto e diritto L'avv. Z.C. propone ricorso per cassazione, illustrato da memoria, contro C.C. , che non svolge difese, avverso il provvedimento del Tribunale di Forlì del 12.5.2008 che ha statuito sussistere i presupposti per la richiesta liquidazione atteso il documentato svolgimento dell'attività, potendosi procedere alla liquidazione nella misura determinata in dispositivo di Euro 106,80 per spese, 500 per competenze, 500 per onorari, oltre accessori in relazione all'attività di esso difensore nel procedimento 369/2003, con liquidazione delle spese del procedimento in Euro 250 per onorari oltre accessori. Il ricorrente premette di aver difeso la C. in un giudizio di opposizione a d.i. per Euro 8662,83 concesso a Baseitalia srl, conclusosi col rigetto dell'opposizione e la condanna alle spese in Euro 2500, di aver richiesto la liquidazione ex articolo 28 l. 794/42 nella misura di Euro 5972,99 detratto l'acconto di cui alla fattura 39/1993, accessori inclusi od in subordine nella misura liquidata a controparte in Euro 2500 e lamenta col primo motivo violazione degli articolo 2697, 2797 cc, 166 cpc, 28 e 29 legge 794/42 riportando la nota spese, specificando il valore della causa tra Euro 5200,01 e 25.900, col quesito se la contumacia o la mancata comparizione e l'assenza di costituzione implicano acquiescenza. Col secondo motivo lamenta violazione dell'articolo 2233 cc in relazione all'inderogabilità delle tariffe per i diritti e col terzo delle stesse norme in relazione agli onorari. Col quarto motivo denunzia omessa motivazione perché il giudice che riduce la nota ha l'obbligo di motivare. Col quinto motivo deduce violazione dell'articolo 91 cpc in relazione alle tariffe in ordine alla liquidazione delle spese del procedimento. Col sesto motivo lamenta violazione dell'articolo 3 Cost., della legge 794/42, dell'articolo 2033 cc e del D.M. sulle tariffe in ordine alla inderogabilità dei minimi anche in caso di soccombenza. Col settimo motivo denunzia omessa pronunzia sulla corresponsione del danno da svalutazione monetaria. Con l'ottavo motivo denunzia omessa motivazione sule spese liquidate in relazione alla notula. Col nono motivo deduce violazione dell'articolo 91 cpc e delle tariffe forensi per essere stata disattesa la nota spese. Osserva questa Corte Suprema È pacifico che contro l'ordinanza di liquidazione di spese, onorari e diritti in favore di avvocati nei confronti dei clienti, prevista dall'articolo 29 della legge numero 794/42, è ammesso solo ricorso per cassazione ex articolo 111 cost. per violazione di legge e può farsi valere il vizio di motivazione solo ove questo si risolva in violazione di legge, cioè in caso di radicale mancanza o di mera apparenza della stessa Cass. 18.5.2005 numero 10428 . Costituisce ius receptum il principio per il quale, in tema di onorari e diritti dovuti dal cliente al proprio difensore per prestazioni professionali rese dal secondo al primo in un giudizio civile, come pure per quelle stragiudiziali purché strettamente collegate al mandato conferito per la difesa nel medesimo giudizio, quand'anche il patrono siasi avvalso dell'ordinario procedimento di ingiunzione ex articolo 633 ss. c.p.c., nelle forme previste e regolate dallo speciale procedimento ex articolo 29 e 30 della legge 13 giugno 1942 numero 794, dettato in ragione della specifica esigenza di speditezza riconosciuta alle controversie in questione, alla decisione su di esso debba riconoscersi, se pure adottata nella forma della sentenza, natura sostanziale d'ordinanza che, per avere carattere decisorio, in quanto idonea ad incidere direttamente sulle situazioni giuridiche delle parti, e per essere espressamente dichiarata non impugnabile con l'appello, è soggetta al ricorso per cassazione ex articolo 111 della Costituzione. È stato, peraltro, anche ripetutamente evidenziato dalla giurisprudenza di questa Corte come il richiamato principio non possa trovare applicazione quando la controversia non abbia ad oggetto soltanto la semplice determinazione della misura del compenso ma si estenda altresì ad altri oggetti d'accertamento e di decisione, quali i presupposti stessi del diritto al compenso, i limiti del mandato, la sussistenza di cause estintive o limitative della pretesa nel qual caso il procedimento ordinario attrae nella sua sfera, per ragioni di connessione, anche la materia propria del procedimento speciale e l'intero giudizio non può non concludersi in primo grado se non con un provvedimento che, quand'anche adottato in forma di ordinanza, ha valore di sentenza e può essere impugnato con il solo mezzo dell'appello. Sui due principi sopra riportati ex plurimis Cass. ord. 28 maggio 2008 numero 14120, ord. 21 maggio 2008 numero 17689, 29 aprile 2008 -11 giugno 2008 numero 15537, 29 marzo 2005 numero 6578, 21 aprile 2004 numero 7652, 7 agosto 2002 numero 11882, 17 maggio 2002 numero 7259, 17 ottobre 2000 numero 13790, 8 agosto 2000 numero 10426, 3 agosto 2000 numero 10190, 10 aprile 1999 numero 3504, 23 marzo 1999 numero 182 S.U. , 18 marzo 1999 numero 2471 . Ciò premesso il primo motivo va respinto perché la contumacia, la mancata comparizione e l'assenza di costituzione non costituiscono acquiescenza che può in astratto ravvisarsi nella mancata contestazione di una parcella inviata. Appare preliminare, poi, l'esame del quarto motivo, che va accolto. Il provvedimento impugnato ha statuito sussistere i presupposti per la richiesta liquidazione atteso il documentato svolgimento dell'attività, potendosi procedere alla liquidazione nella misura determinata in dispositivo di Euro 106,80 per spese, 500 per competenze, 500 per onorari, oltre accessori in relazione all'attività nel procedimento 369/2003, con liquidazione delle spese del procedimento in Euro 250 per onorari oltre accessori. Trattasi di omessa motivazione o di motivazione apparente perché non si indicano i criteri seguiti di fronte ad una notula analitica od alla richiesta di liquidazione sulla base di quanto riconosciuto a controparte nel giudizio precedente. Restano assorbiti gli altri motivi. P.Q.M. La Corte rigetta il primo motivo, accoglie il quarto, dichiara assorbiti gli altri, cassa il provvedimento in relazione al motivo accolto e rinvia al tribunale di Forlì in diversa composizione, anche per le spese.