SEZ. VI, 26 MARZO 2014, numero 1472 OTTEMPERANZA – RICORSO PER OTTENERE CHIARIMENTI IN ORDINE ALLE MODALITÀ DI OTTEMPERANZA. Riesercizio del potere amministrativo quali conseguenze produce lo ius superveniens? L’amministrazione, nella fase di rinnovazione procedimentale, deve attenersi, sempre in attuazione del principio di legalità, alla normativa esistente nel momento dell’adozione degli atti. La funzione amministrativa ha, infatti, una dimensione dinamica che impone un costante adeguamento del rapporto regolato dall’amministrazione, in un determinato momento storico, al mutamento degli assetti organizzativi, procedimentali e sostanziali che il legislatore intende assicurare. Nel caso di ius superveniens intervenuto in sede di riesercizio del potere amministrativo successivo ad una sentenza di annullamento del G.A. , l’amministrazione deve attenersi alla normativa esistente nel momento dell’adozione degli atti in ragione, comunque, di un giudizio di compatibilità processuale e procedimentale in relazione al giudizio di compatibilità processuale, la nuova normativa e la successiva attività amministrativa non devono porsi in contrasto con gli accertamenti compiuti nel corso del giudizio e con i conseguenti effetti derivanti dalla sentenza di annullamento in relazione al giudizio di compatibilità procedimentale, la nuova normativa e la successiva attività amministrativa non devono porsi in contrasto con le eventuali fasi del procedimento amministrativo che si sono già esaurite nel vigore della precedente disciplina e che non sono state incise dalla sentenza di annullamento. SEZ. V, 24 MARZO 2014, numero 1446 ACCESSO – ACCESSO AGLI ATTI DI GARA. La disciplina dell’accesso nel codice dei contratti pubblici. Il rapporto tra la normativa generale in tema di accesso e quella particolare dettata in materia di contratti pubblici non va posto in termini di accentuata differenziazione, ma piuttosto di complementarietà, nel senso che le disposizioni di carattere generale e speciale contenute nella disciplina della legge numero 241 del 1990 devono trovare applicazione tutte le volte in cui non si rinvengono disposizioni derogatorie e quindi dotate di una specialità ancor più elevata in ragione della materia nel Codice dei contratti, le quali trovano la propria ratio nel particolare regime giuridico di tale settore dell’ordinamento. Nel codice dei contratti l’accesso è strettamente collegato alla sola esigenza di una difesa in giudizio, utilizzandosi così una previsione molto più restrittiva di quella contenuta nell’articolo 24, l. numero 241, la quale contempla un ventaglio più ampio di possibilità, consentendo l’accesso ove necessario per la tutela della posizione giuridica del richiedente, senza alcuna restrizione alla sola dimensione processuale nell’ambito del codice dei contratti, quindi, l’accesso assume una particolare natura, in quanto non è sufficiente il riferimento alla cura di propri interessi giuridici ma è richiesto espressamente che l’accesso sia effettuato in vista della difesa in giudizio.