Con la circolare numero 77 del 13 maggio 2013, l’INPS ricostruisce l’evoluzione delle tutele previdenziali dell’indennità di malattia e del trattamento economico per congedo parentale, con l’obiettivo di fornire interpretazioni univoche per l’erogazione delle prestazioni ai lavoratori iscritti alla Gestione separata.
Tutele previdenziali. Provvedimenti normativi e indicazioni ministeriali hanno, come noto, progressivamente esteso le tutele previdenziali dell’indennità di malattia e del trattamento economico per congedo parentale a tutti i lavoratori iscritti alla Gestione separata ex articolo 2, comma 26, Legge numero 335/1995 , sempreché - non siano iscritti ad altra forma previdenziale obbligatoria - non siano titolari di pensione. Con la Circolare numero 77 del 13 maggio 2013, l’Inps ricostruisce l’evoluzione di tali tutele, con l’obiettivo di fornire interpretazioni univoche e istruzioni operative per l’erogazione delle prestazioni. Indennità di malattia. Per quanto riguarda l’indennità di malattia, l’Istituto ricorda che la tutela economica è prevista nei seguenti casi - con riferimento ai liberi professionisti, per gli eventi morbosi verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2012 - per i lavoratori parasubordinati, per gli eventi verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2007 purché non sia decorso il termine annuale di prescrizione del diritto. Per ottenere dall’Inps il riconoscimento dell’evento morboso, è necessario trasmettere un certificato che attesti la temporanea incapacità al lavoro. Presupposti per il diritto alla prestazione dell’indennità di malattia, che comunque è esclusa per gli eventi di durata inferiore a 4 giorni, sono - la sussistenza dell’attività lavorativa in corso al momento del verificarsi dell’evento morboso - l’effettiva astensione dal lavoro durante il periodo indennizzato - la presenza dei requisiti contributivi e reddituali come previsti dal D.M. 12 gennaio 2001. Seguono chiarimenti su controlli di accertamento medico legale, durata e misura della prestazione di malattia, modello di dichiarazione e contenzioso. Indennità per congedo parentale. Il riconoscimento del diritto al trattamento economico per congedo parentale tre mesi da fruire entro il primo anno di vita del bambino , è stato esteso a tutti i lavoratori iscritti alla Gestione separata, ivi compresi i genitori adottivi e affidatari aventi titolo all’indennità di maternità, con alcune differenze applicative tra lavoratori ‘parasubordinati’ con committente o associante e lavoratoti libero professionisti. Anche per l’indennità per congedo parentale, la circolare riepiloga i requisiti contributivi e oggettivi richiesti, la durata e misura della prestazione, le modalità di presentazione della domanda, la disciplina del contenzioso.
TP_LAV_13CircInps77