Diritti estesi anche ai lavoratori iscritti alla Gestione separata

Con la circolare n. 77 del 13 maggio 2013, l’INPS ricostruisce l’evoluzione delle tutele previdenziali dell’indennità di malattia e del trattamento economico per congedo parentale, con l’obiettivo di fornire interpretazioni univoche per l’erogazione delle prestazioni ai lavoratori iscritti alla Gestione separata.

Tutele previdenziali. Provvedimenti normativi e indicazioni ministeriali hanno, come noto, progressivamente esteso le tutele previdenziali dell’indennità di malattia e del trattamento economico per congedo parentale a tutti i lavoratori iscritti alla Gestione separata (ex articolo 2, comma 26, Legge n. 335/1995), sempreché: - non siano iscritti ad altra forma previdenziale obbligatoria; - non siano titolari di pensione. Con la Circolare n. 77 del 13 maggio 2013, l’Inps ricostruisce l’evoluzione di tali tutele, con l’obiettivo di fornire interpretazioni univoche e istruzioni operative per l’erogazione delle prestazioni. Indennità di malattia. Per quanto riguarda l’indennità di malattia, l’Istituto ricorda che la tutela economica è prevista nei seguenti casi: - con riferimento ai liberi professionisti, per gli eventi morbosi verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2012; - per i lavoratori parasubordinati, per gli eventi verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2007 purché non sia decorso il termine annuale di prescrizione del diritto. Per ottenere dall’Inps il riconoscimento dell’evento morboso, è necessario trasmettere un certificato che attesti la temporanea incapacità al lavoro. Presupposti per il diritto alla prestazione dell’indennità di malattia, che comunque è esclusa per gli eventi di durata inferiore a 4 giorni, sono: - la sussistenza dell’attività lavorativa in corso al momento del verificarsi dell’evento morboso; - l’effettiva astensione dal lavoro durante il periodo indennizzato; - la presenza dei requisiti contributivi e reddituali come previsti dal D.M. 12 gennaio 2001. Seguono chiarimenti su controlli di accertamento medico legale, durata e misura della prestazione di malattia, modello di dichiarazione e contenzioso. Indennità per congedo parentale. Il riconoscimento del diritto al trattamento economico per congedo parentale (tre mesi da fruire entro il primo anno di vita del bambino), è stato esteso a tutti i lavoratori iscritti alla Gestione separata, ivi compresi i genitori adottivi e affidatari aventi titolo all’indennità di maternità, con alcune differenze applicative tra lavoratori ‘parasubordinati’ con committente o associante e lavoratoti libero professionisti. Anche per l’indennità per congedo parentale, la circolare riepiloga i requisiti contributivi e oggettivi richiesti, la durata e misura della prestazione, le modalità di presentazione della domanda, la disciplina del contenzioso.

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