Multe ridotte al lumicino per i più distratti

Chi rinnova la patente con il nuovo sistema in vigore dal 9 gennaio dovrà esibire alla polizia anche la licenza di guida scaduta oltre alla ricevuta che rilascia il medico contestualmente alla visita. Ma se l’interessato dimentica a casa gli attestati sanitari di rinnovo non può scattare nessuna multa.

Lo ha chiarito il Ministero dell’Interno con la circolare numero 300/A/262/14/109/4 del 13 gennaio 2014. Nuova procedura. Con le ultime riforme stradali legge 120/2010 e dlgs 59/2011 è stato modificato, tra l’altro, l’articolo 126 del codice della strada che dispone in merito al rinnovo delle licenze di guida specificando che ora dovrà sempre essere rilasciato un nuovo documento. Per rendere funzionale questa importante novità si è reso necessario organizzare la filiera di tutti gli organi deputati al rinnovo delle licenze e finalmente il 9 gennaio 2014 è arrivato al traguardo l’ambizioso progetto. All’esito di ciascuna visita medica per la conferma di validità di un documento di guida gli organi sanitari deputati al rinnovo trasmettono telematicamente al ministero una comunicazione con tutti i dati dell’interessato. E inoltrano alla motorizzazione anche una fotografia e una firma originale del titolare del documento. Il sistema informatico in caso di esito positivo dell’istruttoria elettronica stamperà immediatamente una ricevuta sostitutiva della nuova patente di guida dettagliata con tutti i dati dell’interessato compreso scadenza, prescrizioni ecc. . Con questo documento in carta semplice consegnato direttamente dal medico all’utente stradale sarà possibile circolare in regola fino al ricevimento postale del duplicato della patente. Ma per dettagliare le diverse ipotesi operative che si possono prospettare è dovuto intervenire il Viminale con la circolare in commento. Richiesta di rinnovo. Innanzitutto la richiesta di rinnovo non potrà essere avanzata troppo anticipatamente, al massimo 4 mesi prima della naturale scadenza, specifica la nota. Se la verifica di rinnovabilità formale del documento da esito positivo il medico procede alla visita e il sistema informatico genera immediatamente una ricevuta di avvenuta conferma della validità della licenza. Con questo documento in tasca, unitamente alla patente vecchia, l’interessato potrà circolare in regola fino al ricevimento del nuovo documento. Niente multa. Ma non scatterà alcuna sanzione neppure se l’interessato dimenticherà a casa l’attestato medico di rinnovo. In questo caso infatti gli organi di polizia potranno comunque controllare la validità della patente sui sistemi informatici in dotazione. Se per motivi formali non è stato possibile l’immediato rilascio della ricevuta di rinnovo l’interessato potrà ottenere dal medico l’estratto dei contenuti della relazione medica e con questo documento richiedere alla motorizzazione il rinnovo della patente, con rilascio di attestazione. Anche in questo caso in sede di controllo stradale non succederà nulla se il conducente titolare di patente scaduta circolerà anche senza avere al seguito il documento medico di rinnovo. Scatterà la multa solo se il conducente, ottenuto il via libera del medico, non andrà tempestivamente alla motorizzazione a richiedere un duplicato della licenza di guida.

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