Al fine di ottenere il risarcimento del danno derivante da infortunio in itinere, il lavoratore deve dare la prova della necessità dell’utilizzo del mezzo proprio. E tale prova deve essere dedotta tempestivamente secondo le regole del processo del lavoro, non potendo supplire alle carenze probatorie della parte il potere officioso del giudice di disporre delle prove ai sensi dell’articolo 421 c.p.c., specialmente ove tale potere officioso si scontrerebbe con il principio della ragionevole durata del processo.
Lo afferma la Corte di Cassazione, sezione Lavoro, con la sentenza numero 9466, pubblicata il 18 aprile 2013. Il caso domanda di un dipendente pubblico volta ad ottenere l’indennizzo in relazione ad infortunio sul lavoro subito. Un pubblico dipendente, insegnante, ricorreva al Tribunale del lavoro, al fine di ottenere il diritto a percepire l’indennizzo ai sensi del D.lgs. numero 38/2000 in relazione ad un infortunio sul lavoro occorso. Il Tribunale accoglieva la domanda. Proponeva appello l’Inail e la Corte d’Appello riformava la sentenza rigettando la domanda. Affermava la Corte territoriale che la copertura assicurativa agli insegnanti ed agli alunni era limitata, ai sensi dell’articolo 4, numero 5, d.p.r. 1124/1965, al rischio specifico consistente in esperienze o esercitazioni pratiche, restando escluso il rischio generico di lavoro. Né poteva essere esteso al cosiddetto infortunio in itinere, in quanto in giudizio non era stata fornita la prova della necessità di utilizzo del messo proprio. Ricorreva così in Cassazione il dipendente, proponendo due motivi di impugnazione, vertenti sulla ritenuta violazione degli articolo 420, 421 e 437 c.p.c Il ricorso deve contenere le circostanze oggetto della prova richiesta. Il ricorrente lamenta la mancata ammissione in appello di una prova testimoniale. Per il principio di autosufficienza del ricorso, questo deve riportare in modo completo e preciso i capitoli di prova di cui si lamenta la mancata ammissione, nonché i fatti specifici su cui era richiesta la deposizione testimoniale. Ciò al fine di consentire il controllo da parte della Corte della decisività dei fatti da provare in relazione alla controversia e dei mezzi di prova stessi. Proprio in virtù del principio di autosufficienza del ricorso, la Corte deve poter essere in grado di effettuare tale controllo sulla base del solo ricorso, non essendo consentito sopperire ad eventuali lacune dell’atto con indagini integrative. Nel caso in esame, rilevano i giudici di legittimità, nel ricorso ci si è limitati a richiamare le deduzioni svolte in appello ed il mezzo di prova richiesto in primo grado e ciò non può essere ritenuto sufficiente. L’esercizio del potere officioso del giudice non è discrezionale ma è un dovere . Altro motivo di doglianza riguarda l’esercizio del potere d’ufficio da parte del giudice di indicare alla parte una riscontrata irregolarità del mezzo istruttorio dedotto. Rilevava la Corte d’Appello il mancato deposito del nominativo dei testimoni da escutere sulle circostanze capitolate né risultava dai verbali del primo grado di giudizio la richiesta di essere ammessa alla detta prova testimoniale. Da ciò, concludeva la Corte territoriale, la domanda doveva essere rigettata. Sostiene allora il ricorrente che il giudice d’appello avrebbe errato non esercitando i poteri istruttori officiosi articolo 421 c.p.c. poiché non era stata indicata alla parte la riscontrata irregolarità, con assegnazione di termine per l’eventuale sanatoria. La Suprema Corte ribadisce i principi giurisprudenziali già affermati in precedenti decisioni in materia di poteri istruttori d’ufficio del giudice si vedano Cass., SS.UU., 17 giugno 2004 numero 11353, o Cass., sez. Lavoro, 5 novembre 2012 numero 18924 . Affermano i giudici di legittimità che l’esercizio del potere di disporre d’ufficio di mezzi istruttori non è discrezionale, ma costituisce un potere – dovere del giudice, in applicazione della regola generale sul giusto processo regolato dalla legge. Ed è imposto al giudice di esplicitare le ragioni per cui ritiene di far uso di tale potere o non ritiene di farne uso, seppur a fronte di esplicita richiesta della parte. . ma non può scontrarsi con il principio di ragionevole durata del processo. L’esercizio del potere officioso non può tuttavia essere illimitato, non potendo essere esercitato qualora faccia riferimento a fatti non allegati dalle parti, non acquisiti al processo in modo rituale, sia contrario alla volontà delle parti di avvalersi del mezzo di prova o infine quando sia volto a far ammettere un mezzo di prova non tempestivamente e ritualmente richiesto, in modalità tale da ritardare la durata del processo, ponendosi così in aperta violazione al principio della ragionevole durata del processo. Nel caso esaminato dalla Suprema Corte, i giudici di merito avevano proprio applicato in modo corretto il citato principio di ragionevole durata del processo, rilevando come la richiesta di prova testimoniale era stata rinnovata tardivamente in sede di appello. Tali considerazioni fanno sì che sia rimasta sfornita di prova la circostanza che il mezzo proprio sia stato utilizzato per raggiungere il posto di lavoro per necessità ed in assenza di soluzioni alternative. Con conseguente infondatezza della domanda e rigetto del proposto gravame.
Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 8 gennaio - 18 aprile 2013, numero 9466 Presidente Vidiri – Relatore Arienzo Svolgimento del processo Con sentenza del 7.2.2007, la Corte di Appello di Lecce accoglieva il gravame proposto dall'INAIL avverso la decisione del giudice di Taranto, che aveva dichiarato il diritto di G.G. a percepire l'indennizzo nella misura del 7% ai sensi del d.lgs. 38/2000 in relazione ad infortunio sul lavoro occorso alla predetta in data 16.12.2002, e, per l'effetto, ne rigettava la domanda. Sosteneva che, con riguardo ad infortuni sul lavoro verificatisi nello svolgimento di attività didattica, l'articolo 4 numero 5 del d.p.r. numero 1124/1965 limitava la copertura assicurativa agli insegnanti ed agli alunni che attendessero ad esperienze o ad esercitazioni pratiche o che svolgessero esercitazioni di lavoro e che la tutela assicurativa copriva solo tale rischio specifico e non anche quello generico, quando l'evento lesivo fosse legato con nesso di causalità allo svolgimento di tali attività. Rilevava che l'estensione della tutela anche agli infortuni in itinere fosse possibile ove venisse fornita la dimostrazione dell'utilizzo di un mezzo proprio per raggiungere il luogo di lavoro, a causa dell'assenza di alternativi mezzi di trasporto, dovendo, nel caso specifico, ritenersi che l'Inail avesse mosso specifiche contestazioni sia con riguardo all'appartenenza dell'infortunata alla categoria dei soggetti protetti dediti allo svolgimento di attività con le caratteristiche volute dalle prescrizioni normative, sia con riguardo alla sussistenza del rischio specifico, sulla base della considerazione che non era stata fornita la prova della necessità di impiego di un mezzo proprio. Poiché l'istante, in relazione alla prova dedotta, non aveva depositato in tempo utile le liste dei testi da escutere sulle circostanze di fatto allegate, né richiesto in tutti i verbali di causa del giudizio di primo grado di essere ammessa alla detta prova testimoniale, doveva, in riforma della decisione, rigettarsi ogni domanda. I Per la cassazione di tale decisione ricorre la G. , con due motivi di impugnazione. Resiste, con controricorso, l'Inail, che ha illustrato le proprie difese con memoria ai sensi dell'articolo 378 c.p.c Motivi della decisione Con il primo motivo, la G. denunzia violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli articolo 420, 6 comma, e 421, 1 comma, c.p.c., in relazione all'articolo 360, numero 4, c.p.c., assumendo che il giudice del merito avrebbe dovuto esercitare i propri poteri istruttori officiosi nel senso di indicare alla parte istante la riscontrata irregolarità, assegnandole un termine per l'integrazione della dedotta richiesta istruttoria. Richiama, a sostegno della censura, Cass. 16529/2004 - cui è conforme Cass. 17649/2010 - secondo la quale la omessa enunciazione delle generalità delle persone da interrogare in ordine alle circostanze di fatto allegate nei capitoli di prova testimoniale non determina la decadenza dalla relativa istanza istruttoria, concretando tale omissione una mera irregolarità che abilita il giudice all'esercizio del potere-dovere di cui all'articolo 421, comma I, c.p.c., ed all'assegnazione di un termine alla parte per sanare la detta irregolarità quando ritenga l'esperimento del mezzo istruttorio pertinente e rilevante. Con il secondo motivo, lamenta la violazione e falsa applicazione degli articolo 420 e 437 c.p.c., in relazione all'articolo 360, numero 4, c.p.c., contestando la motivazione nella parte in cui ha ritenuto che nei verbali di causa non era stata ribadita la richiesta istruttoria, ritenendo che non poteva presumersi che la stessa fosse rinunciata o che si fosse realizzata una decadenza. Il ricorso è infondato. La censura con la quale si addebita alla decisione impugnata di essere pervenuta alle conclusioni negative per l'infortunata senza che il giudice del merito abbia esercitato i propri poteri d'ufficio si rivela inidonea ai fini voluti, dal momento che la ricorrente, per il principio dell'autosufficienza del ricorso, avrebbe dovuto nello stesso indicare i capitoli di prova di cui non vi è stata ammissione, nonché procedere all'allegazione tempestiva e rituale dei fatti specifici su cui chiedeva la deposizione testimoniale. Ed invero, è principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello alla cui stregua il ricorrente, che in sede di legittimità, denunci la mancata ammissione in appello di una prova testimoniale, deve riportare in modo preciso le circostanze che formavano oggetto della prova, al fine di consentire il controllo sulla decisività dei fatti da provare in ordine alla risoluzione della controversia e sulle prove stesse, in quanto, per il principio dell'autosufficienza del ricorso per Cassazione, la S.C. deve essere in grado di compiere tale verifica in base alle sole deduzioni contenute nell'atto, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative cfr., tra le altre, Cass. 29 settembre 2005 numero 19051 . Nella specie, la ricorrente si è limitata a richiamare le deduzioni che in proposito aveva svolto con l'atto di appello, in cui aveva insistito nell'ammissione del mezzo istruttorie già richiesto in primo grado, ma ciò non è sufficiente ad integrare il requisito appena indicato, atteso che la Corte non può procedere alla verifica di decisività sopra indicata. In aggiunta a quanto sinora detto ed alla stregua del già ricordato principio della autosufficienza del ricorso per cassazione, il profilo di censura sull'esercizio dei poteri istruttori officiosi è privo di fondamento. La Corte di cassazione ha più volte ribadito che nel rito del lavoro, ai sensi di quanto disposto dagli articolo 421 e 437 cod. proc. civ., l'esercizio del potere d'ufficio del giudice, pur in presenza di già verificatesi decadenze o preclusioni e pur in assenza di una esplicita richiesta delle parti in causa, non è meramente discrezionale, ma si presenta come un potere - dovere, sicché il giudice del lavoro non può limitarsi a fare meccanica applicazione della regola formale del giudizio fondata sull'onere della prova, avendo l'obbligo - in ossequio a quanto prescritto dall'articolo 134 cod. proc. civ., ed al disposto di cui all'articolo 111, primo comma, Cosi, sul giusto processo regolato dalla legge di esplicitare le ragioni per le quali reputi di far ricorso all'uso dei poteri istruttori o, nonostante la specifica richiesta di una delle parti, ritenga, invece, di non farvi ricorso. Tali poteri non possono in ogni caso essere esercitati sulla base del sapere privato del giudice, con riferimento a fatti non allegati dalle parti o non acquisiti al processo in modo rituale, dandosi ingresso alle cosiddette prove atipiche, ovvero ammettendosi una prova contro la volontà delle parti di non servirsi di detta prova o, infine, in presenza di una prova già espletata su punti decisivi della controversia, ammettendosi d'ufficio una prova diretta a sminuirne l'efficacia e la portata, o allorquando, infine, si richieda non tempestivamente e non ritualmente la prova tanto da ritardare - in violazione del principio della ragionevole durata del processo - i tempi della decisione sui poteri istruttori del giudice del lavoro cfr. Cass. Sez. Unumero , 17 giugno 2004 numero 11353, e, più di recente, ex plurimis, Cass. 5 febbraio 2005 numero 2379, nonché, da ultimo, Cass. 5 novembre 2012 numero 18924 . Ne consegue pertanto che la ricorrente non può nel caso di specie affatto dolersi del mancato esercizio dei poteri istruttori d'ufficio, per essere stata la condotta del giudice di appello rispettosa del ricordato principio della ragionevole durata del processo, dal momento che la richiesta di prova testimoniale è stata rinnovata tardivamente in sede di gravame. Esigenze di completezza argomentativa inducono per quanto attiene il merito della controversia ad osservare che non risulta provato, sulla base del contenuto del ricorso per cassazione, che nel subire l'infortunio per cui è controversia la G. ha utilizzato l'automobile di sua proprietà per raggiungere il posto di lavoro per ragioni di necessità ed in assenza di soluzioni alternative, così come è stato rimarcato più volte dai giudici di legittimità cfr., ex multis, tass. 3 novembre 2011 numero 22759 Cass. 23 giugno 2008 numero 13376 . Per le esposte considerazioni, il ricorso deve essere respinto. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza della G. e sono liquidate come in dispositivo, non ricadendo la fattispecie ratione temporis sotto il vigore del vecchio testo dell'articolo 152 disp. att. cpc e non essendovi alcun richiamo a condizioni reddituali ai fini dell'eventuale esonero dal relativo pagamento. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la G. al pagamento delle spese di lite del presente giudizio, liquidate in Euro 50,00 per esborsi ed Euro 3000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.