Il reato di cui all’articolo 316-ter c.p. assorbe quello di falso previsto dall’articolo 483 c.p. in tutti i casi in cui l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o documenti falsi costituiscono elementi essenziali per la sua configurazione. L’assorbimento del falso ideologico si realizza anche quando la condotta integri un mero illecito amministrativo, previsto quando l’indebita percezione non supera la soglia di 3.999,96 euro.
Con la sentenza numero 17300, depositata il 16 aprile 2013, la Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la condanna, con la formula «perché il fatto non è previsto dalla legge come reato». Spese sanitarie e crisi economica dichiarato il falso per risparmiare 26 euro. E’ tema attuale quello dei ticket sanitari, così come lo è quello della crisi economica. Mettendoli insieme si potrebbe capire quale ragione potrebbe aver spinto un uomo di 55 anni a dichiarare falsamente l’entità del proprio reddito per poter evitare il pagamento di un ticket da 26 euro. Ha una moglie e due figli a carico, ed un reddito di 15.889 euro per provvedervi. Reddito massimo per l’esenzione dal ticket. L’esenzione dal pagamento del ticket scatta quando il proprio reddito non supera la soglia di 8.263 euro, aumentata fino a 12.394 euro per chi, come nel caso in questione, abbia una moglie e due figli a carico. L’uomo adegua quindi la propria dichiarazione sostitutiva di certificazione a tali parametri, così da poter usufruire dell’esenzione. Falso ideologico o percezione indebita? Nei primi due gradi di giudizio viene condannato per truffa aggravata e falsità ideologica, ex articolo 640 e 483 c.p L’uomo ricorre per cassazione, sostenendo che si sarebbe invece dovuto applicare l’articolo 316-ter c.p., che prevede il reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato. La Suprema Corte ricorda innanzitutto che nella nozione di «erogazione» rientra anche il concetto di «esenzione», perché «anche in questo secondo caso il richiedente ottiene un vantaggio e beneficio economico che viene posto carico della comunità». La percezione indebita assorbe quasi sempre il falso ideologico. Ribadisce poi che «il reato di cui all’articolo 316-ter c.p. assorbe quello di falso previsto dall’articolo 483 c.p. in tutti i casi in cui l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o documenti falsi costituiscono elementi essenziali per la sua configurazione». L’indebita percezione è infatti un reato a fattispecie complessa, «che contiene tutti gli elementi costitutivi del reato di falso ideologico». Percezione indebita sotto i 3.999 euro c’è solo una sanzione amministrativa. L’articolo 316-ter, comma 2, c.p., prevede che nel caso in cui «la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 3.999,96 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 5.164 euro a 25.822 euro». In questo caso, la somma indebitamente percepita – 26 euro – è di molto inferiore rispetto alla soglia minima prevista per il riconoscimento della responsabilità penale. Falso ideologico assorbito anche dall’illecito amministrativo. L’assorbimento del falso ideologico si ha anche in questo caso, poiché è scelta discrezionale del legislatore assoggettare l’autore di condotte antigiuridiche a sanzioni amministrative «pure se frammenti di queste condotte, ove non sussistesse la fattispecie complessa, sarebbero sanzionabili con autonomo titolo di reato». Per questi motivi, la Corte annulla senza rinvio la sentenza di condanna, poiché il fatto commesso dall’imputato non è previsto dalla legge come reato.
Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 24 gennaio – 16 aprile 2013, numero 17300 Presidente Esposito – Relatore Verga Motivi della decisione Con sentenza in data 19 ottobre 2010 la corte d'appello di Cagliari sezione distaccata di Sassari confermava la sentenza del tribunale di Nuoro che il 4 giugno 2009 aveva condannato C.G. per i reati di truffa aggravata e falsità ideologica. I giudici di merito hanno fondato il proprio convincimento sugli esiti del dibattimento dal quale era emerso che l'imputato il omissis nel richiedere presso il laboratorio LAB sas una prestazione sanitaria aveva compilato e sottoscritto una dichiarazione sostitutiva di certificazione su modulo prestampato, predisposto dalla medesima società e sottoscritto oltre che dall'imputato anche dall'operatore, attestando di essere disoccupato e che il proprio nucleo familiare, composto anche da L.A., C.S. e C.M. aveva un reddito complessivo annuo inferiore ad Euro 8263,31 incrementato fino ad Euro 11.362,05 per il coniuge a carico e di ulteriori Euro 516,46 per ciascun figlio a carico. Dichiarazione che aveva dato all'imputato il diritto di ricevere gratuitamente la prestazione sanitaria esentandolo dal pagamento del ticket pari ad Euro 26. Accertamenti successivi della Guardia di Finanza di Nuoro avevano consentito di appurare che, contrariamente a quanto dichiarato, il reddito complessivo del nucleo familiare dell'imputato ammontava ad Euro 15.889,75 e quindi era superiore ai limiti previsti dalla legge per l'esenzione del ticket. Ricorre per Cassazione l'imputato deducendo violazione di legge in particolare inosservanza ed erronea applicazione dell'articolo 316 ter c.p. in relazione agli articoli 640 e 483 codice penale nonché vizio della motivazione per mancanza di motivazione sul punto. Sostiene che la sentenza impugnata si discosta dai principi enunciati dalle sezioni unite di questa corte con la sentenza del 16 dicembre 2010. Il ricorso è fondato. Le Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza numero 7537 del 16.12.2010 hanno affermato che integra il delitto di cui all'articolo 316-ter cod. penumero anche la indebita percezione di erogazioni pubbliche di natura assistenziale, tra le quali rientrano quelle concernenti la esenzione del ticket per prestazioni sanitarie ed ospedaliere, in quanto nel concetto di conseguimento indebito di una erogazione da parte di enti pubblici rientrano tutte le attività di contribuzione ascrivibili a tali enti, non soltanto attraverso l'elargizione precipua di una somma di danaro ma pure attraverso la concessione dell'esenzione dal pagamento di una somma agli stessi dovuta, perché anche in questo secondo caso il richiedente ottiene un vantaggio e beneficio economico che viene posto a carico della comunità . Deve aggiungersi che come affermato dalla giurisprudenza di questa Corte e ribadito dalle Sezioni unite nella sentenza indicata il reato di cui all'articolo 316 ter cod. penumero assorbe quello di falso previsto dall'articolo 483 dello stesso codice in tutti i casi in cui l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o documenti falsi costituiscono elementi essenziali per la sua configurazione. La fattispecie di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato o di altri enti pubblici, infatti, si configura come fattispecie complessa, ex articolo 84 cod. penumero , che contiene tutti gli elementi costitutivi del reato di falso ideologico. Né può attribuirsi rilievo alla diversità del bene giuridico tutelato dalle due norme, considerato che in ogni reato complesso si ha, per definizione, pluralità di beni giuridici protetti, a prescindere dalla collocazione sistematica della fattispecie incriminatrice. L'assorbimento del falso ideologico nel delitto di cui all'articolo 316-ter cod. penumero si realizza anche quando la somma indebitamente percepita o non pagata dal privato, non superando la soglia minima dell'erogazione Euro 3.999,96 , integri la mera violazione amministrativa di cui al secondo comma dello stesso articolo 316-ter. Rientra, infatti, nelle valutazioni discrezionali del legislatore la scelta della natura e qualità delle risposte sanzionatorie a condotte antigiuridiche, e quindi l'assoggettabilità dell'autore, in una determinata fattispecie, a sanzioni amministrative, pure se frammenti di queste condotte, ove non sussistesse la fattispecie complessa, sarebbero sanzionabili con autonomo titolo di reato. Nella vicenda in esame. I fatti contestati vanno perciò ricompresi nello schema descrittivo dell'articolo 316-ter cod. penumero , ivi assorbiti i reati di falso e di truffa, ed a ciò consegue la declaratoria di non previsione del fatto come reato, in quanto non risulta superata la soglia di punibilità, ragguagliata al valore di Euro 3.999,96, indicata nel secondo comma della richiamata previsione legislativa. Per l'applicazione della prevista sanzione amministrativa, gli atti devono essere trasmessi al Prefetto di Sassari. P.Q.M. Qualificati i fatti come fattispecie ex articolo 316-ter cod. penumero , annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Dispone la trasmissione degli atti al Prefetto di Sassari per l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dal secondo comma dello stesso articolo 316-ter.