Non risponde del reato di lesioni personali colpose il dirigente dell'azienda territoriale per la residenza pubblica nel caso in cui l'attività manutentiva delle canne fumarie dalle quali sia derivata la lesione, per intossicazione, dei condomini sia demandata ad una specifica area tecnica dell'azienda, munita di propria capacità di spesa.
Lo ha stabilito la terza sezione penale della Corte di cassazione, con la sentenza numero 16471, depositata l'11 aprile 2013. L'omessa manutenzione della canna fumaria può costar caro . Nel caso di specie il dirigente dell'azienda territoriale per l'edilizia residenziale è stato processato per il delitto di lesioni personali colpose, ai sensi dell'articolo 590, commi 1 e 4, c.p L'accusa mossa nei suoi confronti è stata quella di aver omesso di espletare la dovuta manutenzione della canna fumaria di una palazzina, della quale, peraltro, era amministratore di condominio. Detta omissione, secondo la tesi accusatoria, sarebbe stata la causa dell'intossicazione di una famiglia che abitava nello stabile. Il giudice di pace, così come il tribunale in sede di gravame, ha riconosciuto la penale responsabilità dell'imputato per il reato lui ascritto. Ma la Corte di cassazione, rilevato il difetto di motivazione del sindacato di merito, ha annullato la decisione della corte territoriale, rimettendo gli atti al giudice di prime cure. Processo da rifare . I giudici di legittimità hanno osservato come non fossero state tenute in debita considerazione alcune circostanze trascurate nel corso dell'istruttoria in primo luogo, l'esistenza di una delega di funzioni in ordine all'attività manutentiva della canna fumaria in secondo luogo, la verifica della genuinità delle attestazioni dei tecnici relative ai fumi emessi dalla caldaia installata nell'appartamento delle persone offese. Tra deleghe, falsi e silenzi, il dirigente è salvo . Il giudice di pace, chiamato a pronunciarsi per la seconda volta sulla vicenda, ha ribaltato il suo precedente verdetto, mandando assolto il dirigente da ogni addebito. Grazie alle indicazioni fornite dalla Corte di legittimità, si è fatta maggior chiarezza sull'effettiva sussistenza e sui relativi limiti della posizione di garanzia dell'imputato. Segnatamente è emerso come, in realtà, esistesse un'apposita area tecnica dell'azienda munita di un proprio dirigente, con annessa capacità di spesa, cui era stata demandata la manutenzione dell'immobile, compresa quella della canna fumaria è stata altresì evidenziata la falsità dell'attestazione redatta da un tecnico con riferimento ai valori di emissione dell'apparecchio da ultimo, si è rimarcata la negligenza non già dell'imputato, quanto delle stesse persone offese nell'omettere di segnalare emissioni anomale provenienti dalla canna fumaria o mancati interventi di necessaria manutenzione. Assoluzione priva di critica . La lite non poteva che tornare all'attenzione della Suprema Corte, cui sono ricorsi, questa volta, il procuratore e le parti civili. Con la sentenza in epigrafe, tuttavia, i giudici romani hanno confermato la pronuncia assolutoria del dirigente, apprezzandone la motivazione e rigettando i motivi di censura riguardanti il merito della questione, giudicati non pertinenti al sindacato di legittimità.
Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 27 febbraio - 11 aprile 2013, numero 16471 Presidente Teresi – Relatore Gentile Ritenuto in fatto 1- Il Tribunale di L'Aquila, quale giudice di Appello, con sentenza emessa il 09/03/2012 - decidendo in sede di rinvio, a seguito di sentenza della Corte di Cassazione, in data 15/03/2011 - in riforma della sentenza del Giudice di Pace di L'Aquila, assolveva Al.Anumero dal reato di cui all'articolo 590, commi 1 e 4, cod. penumero come contestato in atti per non aver commesso il fatto. 2. Il PM presso il Tribunale di L'Aquila e le costituite parti civili - A A., C.A., C.C. questi ultimi due anche quali genitori del minore A.M. - proponevano distinti ricorsi per Cassazione - le parti civili ai soli effetti, ex articolo 576 cod. penumero - deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, ex articolo 606, lett. b ed e , cod. proc. penumero . 2.1. In particolare i ricorrenti, mediante articolate argomentazioni esponevano che la decisione impugnata non era congruamente motivata. I ricorrenti sostenevano che Anumero .Al., quale direttore dell'ATER Ente proprietario dell'edificio de quo ed amministratore del relativo condominio, aveva tenuto una condotta colposa - per violazione dell'ordinaria diligenza e degli obblighi di garanzia - in ordine alla manutenzione della canna fumaria relativa all'appartamento occupato dalla famiglia A. con conseguente responsabilità penale in ordine alle lesioni patite dagli stessi. Tanto dedotto i ricorrenti chiedevano l'annullamento della sentenza impugnata. La difesa di Anumero .Al. e dell'ATER quale responsabili civili presentava, in data 15/02/2013, propria memoria. Considerato in diritto 1. I ricorsi sono infondati. 1.1. Il Giudice di Pace di L'Aquila, con sentenza numero 211/2007, dichiarava Anumero Al. colpevole del reato di cui all'articolo 590, commi 1 e 4, cod. penumero , perché, nella sua qualità di direttore dell'ATER e come amministratore del condominio dell'immobile ATER, nel quale era collocato l'appartamento numero 880, abitato dalla famiglia A. - per negligenza, imperizia ed imprudenza, omettendo di munire il comignolo della canna fumaria dell'immobile stesso di sistemi adatti a consentire un normale deflusso dei fumi e ad impedire la nidificazione di animali, nonché di effettuare operazioni periodiche di controllo e pulizia della canna medesima - aveva cagionato nell'ottobre 2005 ad A.A., A.C., C.C. e M.A. una intossicazione da ossido di carbonio dalla quale era derivata per i predetti occupanti l'appartamento una incapacità ad attendere alle ordinarie occupazioni non superiore ai gg. 20. 1.2. Il Tribunale di L'Aquila - in sede di Appello con sentenza del 28/09/2010 - confermava la decisione del Giudice di Pace di L'Aquila. 1.3. La Corte di Cassazione - a seguito di ricorso dell'Al. e del responsabile civile, ex articolo 575 cod. proc. penumero - con sentenza del 15/03/2011 annullava la decisione del 28/09/2010 con rinvio al Tribunale di L'Aquila. 1.4. La Corte di Cassazione con la citata sentenza del 15/03/2011, rilevava che la sentenza del Tribunale di L'Aquila, in data 28/09/2010, era carente di motivazione sui seguenti punti determinanti ai fini della sussistenza della responsabilità penale dell'imputato ed ossia a L'esistenza di un'apposita struttura tecnica dell'ATER - con delega di funzioni al suo dirigente e dotata di capacità di spesa entro un tetto prefissato - cui era demandata la manutenzione dell'edificio de quo, ivi compresa la manutenzione delle canne fumarie degli appartamenti b L'omessa vantazione in ordine alla causalità alternativa e indipendente derivante dalla volontaria falsificazione operata da terzi che riferivano come compiuta una manutenzione programmata della canna fumaria dell'appartamento in questione, che in realtà non era stata mai effettuata. 1.5. Il Tribunale di L'Aquila - in sede di rinvio - con sentenza in data 09/03/2012, in riforma della sentenza del Giudice di Pace di L'Aquila numero 211/2007, assolveva Anumero Al. dal reato ascrittogli per non aver commesso il fatto. 2.Tanto premesso sui termini essenziali della fattispecie in esame, si rileva che il Tribunale di L'Aquila ha congruamente motivato i punti fondamentali della decisione. In particolare il giudice di merito - attenendosi a quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con la sentenza del 15/03/2011 - mediante un esame esaustivo delle risultanze processuali, ha accertato a che, nell'ambito della struttura organizzativa dell'ATER, sussisteva una apposita area tecnica munita di un proprio dirigente, con annessa capacità di spesa, cui era stata demandata con apposita delega la manutenzione ordinaria del patrimonio immobiliare dell'azienda, ivi compresa la manutenzione periodica della canna fumaria dei singoli appartamenti b che persona terza ossia il tecnico incaricato della manutenzione della caldaia termica installata nell'appartamento degli A. aveva mendacemente attestato di aver effettuato la manutenzione della canna fumaria, in riferimento alla regolarità dei fumi emessi dalla caldaia medesima manutenzione mai effettuata c che gli A. non avevano mai segnalato all'Ater la irregolare emissione dei fumi o il mancato intervento di manutenzione della canna fumaria. Alla luce di dette considerazioni il Tribunale di L'Aquila ha escluso la sussistenza di colpa nella condotta dell'Al. in relazione alla determinazione delle lesioni patite dai componenti della famiglia A Trattasi di valutazioni di merito immuni da errori di diritto, non censurabili in sede di legittimità. 1. Le censure dedotte nei ricorsi quello del PM, peraltro, ha proposto le stesse argomentazioni svolte nell'impugnazione delle parti civili sono infondate perché in contrasto con quanto accertato e congruamente motivato dal Tribunale di L'Aquila. Dette doglianze, peraltro, costituiscono nella sostanza eccezioni in punto di fatto, non consentite in sede di legittimità [Giurisprudenza consolidata Sez. U, numero 6402 del 02/07/1997, rv 207944 Sez. U, n, 930 del 29/01/1996, rv 203428 Sez. I, numero 5285 del 06/05/1998, rv 210543 Sez. V, numero 1004 del 31/01/2000, rv 215745 Sez. V, numero 13648 del 14/04/2006, rv 233381]. 3. Vanno respinti, pertanto, i ricorsi proposti dal PM e dalle costituite parti civili, con condanna di questi ultimi al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta i ricorsi e condanna le parti civili al pagamento delle spese processuali.