La Cassazione offre un nuovo orientamento secondo cui lo studio professionale “familiare”, i cui associati siano padre e figlia oppure due coniugi , non è tenuto a pagare l’imposta regionale sulle attività produttive, salvo che non sostenga spese per personale dipendente o che denoti una stabile organizzazione.
Dopo le indicazioni giunte dalla Suprema Corte in ordine all’esenzione per i lavoratori autonomi in forma individuale, l’interessante ordinanza numero 4663 – depositata il 27 febbraio dalla Sezione Tributaria – amplia lo sguardo anche verso gli studi professionali associati. Studio associato indizio per rinvenire la stabile organizzazione? Il caso esaminato scaturisce dal ricorso dell’Amministrazione finanziaria avverso la sentenza della CTR Sicilia, con cui veniva respinto l’appello dell’Ufficio affermando la non debenza dell’IRAP da parte di uno studio associato. Il ricorso – si legge nei sintetici motivi della decisione – non può essere accolto. La presuntio hominis per cui la sussistenza di uno studio associato rappresenta indizio dell’esistenza di una stabile organizzazione rappresenta una mera presunzione, superabile con adeguata motivazione. Vi è di fatti un’analogia con le pronunce in cui è stata evidenziata l’assenza di spese per il personale dipendente e la non sussistenza di autonoma organizzazione per rimarcare la non sussistenza del presupposto. Richiami ad altri arresti giurisprudenziali. La sentenza numero 14060/2012, citata dalla Sezione Tributaria, ha affermato che ove l’attività di un lavoratore autonomo si svolga nella forma di studio associato sia esso tra coniugi o tra padre e figlia, come nell’ordinanza numero 4663/2014 il giudice di merito deve accertare con precisione l’entità e l’incidenza globale sul reddito della condivisione con altri studi professionali dello svolgimento di parte dell’attività. E, lungo un binario affine, si era mossa l’ordinanza numero 22506/2012. Da qui il mancato accoglimento del ricorso dell’Agenzia delle Entrate. fonte www.fiscopiu.it
Corte di Cassazione, sez. VI Civile – T, ordinanza 5 – 27 febbraio 2014, numero 4663 Presidente/Relatore Cicala Svolgimento del processo e motivi della decisione 1. L’ Agenzia ricorre per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia Catania 2/34/11 del 10 gennaio 2011 che respingeva l'appello dell'Ufficio affermando la non debenza da parte dello Studio associato S. dell’IRAP relativamente all’anno 2003. 2. I contribuenti si sono costituiti in giudizio con controricorso. 3. Il ricorso deve essere rigettato. La presuntio hominis secondo cui la sussistenza di uno studio associato costituisce indizio della esistenza di una stabile organizzazione ai fini IRAP costituisce, appunto, una presunzione che può essere superata con adeguata motivazione così come accaduto nel caso di specie in cui il giudice di merito ha evidenziato la assenza di spese per personale dipendente e la non sussistenza di una autonoma organizzazione. Si veda in proposito la sentenza numero 14060 del 3 agosto 2012 ove l'attività di un professionista si volga nella forma dello studio associato nel caso di specie con il coniuge, mentre nella attuale controversia i due associati sono padre e figlia il giudice di merito deve, ai fini della applicazione dell’IRAP accertare specificamente l’entità e l’incidenza a fini reddituali, della condivisione con altri professionisti dello svolgimento di parte della attività professionale dello studio. Ed ancora l’ordinanza di questa sezione numero 22506 del 10 dicembre 2012, relativa ad un caso analogo a quello qui affrontato. I contribuenti hanno depositato memoria. Il Collegio ha condiviso la relazione. Stante le oscillazione giurisprudenziali in materia si stima opportuno compensare le spese. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Compensa fra le parti le spese del presente grado di giudizio.