La comunicazione via fax era valida: decorso il termine per il regolamento di competenza

Una volta dimostrato l’inoltro del documento a mezzo telefax al numero corrispondente a quello del destinatario, è perfettamente logico presumere che detta trasmissione sia effettivamente avvenuta. Spetta al destinatario dimostrare l’esistenza di elementi idonei a confutare l’avvenuta ricezione.

Con la ordinanza numero 8013, depositata il 2 aprile 2013, la Corte di Cassazione ha deciso per l’inammissibilità, in quanto tardivo, del regolamento necessario di competenza. Risarcimento danni da reato e per colpa professionale. Ai titolari di una ditta spetta un risarcimento danni da reato commesso da una donna, condannata in primo grado, pari a 300mila euro. I due aventi diritto al risarcimento si trovano nella situazione di non poter più riscuotere tale somma, per sopravvenuta assenza di cespiti aggredibili, da imputare alla condotta del proprio avvocato. Agiscono contro questo per ottenere il risarcimento danni da colpa professionale, con responsabile civile la relativa assicurazione. Sospensione e regolamento necessario di competenza. Poiché la rea ha fatto appello contro la sentenza di condanna del Tribunale, il Tribunale civile dispone la sospensione del procedimento, ex articolo 295 c.p.c., con ordinanza del 16 febbraio 2011. I due propongono, contro tale ordinanza, regolamento necessario di competenza, ex articolo 47 c.p.c., ma, ritenendo di non averne avuto conoscenza prima, oltre il termine di 30 giorni decorrente dal momento della comunicazione dell’ordinanza, considerando tempestivo il proprio ricorso presentato il 9 agosto 2011 per aver avuto conoscenza dell’ordinanza solo il 12 luglio 2011 con una ricerca in cancelleria. L’assicurazione si oppone sostenendo l’inammissibilità del ricorso perché tardivo, risultando che il biglietto di cancelleria, comunicante l’ordinanza, è stato inviato via fax il 4 aprile 2011 alle utenze dei difensori. Ricorso tardivo. La Corte rileva la tardività del ricorso, dichiarandolo dunque inammissibile, ma compensa le spese tra le parti vista la novità della questione. I ricorrenti hanno infatti eccepito la regolarità della comunicazione via telefax, rilevandone l’inidoneità allo scopo. Comunicazione del biglietto di cancelleria. La Corte di Cassazione ricorda che l’articolo 136 c.p.c., come modificato dal d.l. numero 273/2005, prevede tra i possibili modi di comunicazione alla parte del biglietto di cancelleria anche il telefax, mezzo utilizzabile nel caso di impossibilità di procedere alla consegna diretta o alla trasmissione a mezzo posta elettronica certificata. La S.C. afferma infatti che «una volta dimostrato l’inoltro del documento a mezzo telefax al numero corrispondente a quello del destinatario, è perfettamente logico presumere che detta trasmissione sia effettivamente avvenuta e che il destinatario abbia perciò avuto modo di acquisire piena conoscenza di quanto comunicatogli, incombendo quindi sul medesimo dedurre e dimostrare l’esistenza di elementi idonei a confutare l’avvenuta ricezione».

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 25 ottobre 2012 – 2 aprile 2013, numero 8013 Presidente Plenteda – Relatore Scaldaferri In fatto e in diritto Rilevato che con ordinanza depositata il 16 febbraio 2011 il Tribunale di Ancona, sezione distaccata di Osimo, ha disposto la sospensione ex art.295 cod.proc.civ. del procedimento instaurato nel settembre 2009 da D M. nella qualità di titolare della Ditta CS e da S C. nei confronti dell’avv. G T. e della Fondiaria-SAI per risarcimento danni da colpa professionale, sino alla definizione del distinto giudizio tra i medesimi attori e Cesarina Fioretti, la quale aveva proposto appello contro la sentenza, emessa dal Tribunale di Macerata nei suoi confronti, di condanna, a titolo di risarcimento danni da reato, al pagamento di Euro 171.000 in favore della ditta CS e di Euro 134.800 in favore del C. , somme che costoro ritenevano di non poter più riscuotere per sopravvenuta assenza di cespiti aggredibili , a causa della condotta dell’avv. T. che avverso detta ordinanza di sospensione D M. e C.S. , con atto spedito per la notifica il 9 e 10 agosto 2011, hanno proposto regolamento necessario di competenza, cui resiste Fondiaria-SAI con memoria difensiva ex art.47 ultimo comma cod.proc.civ., nella quale chiede dichiararsi inammissibile il ricorso perché proposto oltre il termine previsto dall'art.47 comma 2 cod.proc.civ., in subordine rigettarlo che l'intimato T. non ha svolto difese che il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte, chiedendo l'accoglimento del ricorso rilevato che i ricorrenti, sull'assunto di non aver ricevuto alcuna comunicazione, neppure via telefax, della ordinanza in questione della quale avrebbero preso conoscenza soltanto il 12 luglio 2011, a seguito di un controllo in Cancelleria per mancanza di notizie sullo scioglimento della riserva assunta all'udienza del 9 dicembre 2010 , deducono la tempestività del ricorso, in quanto proposto nel termine annuale di cui all'art.327 cod.proc.civ. applicabile in tali casi che tuttavia dalle copie fotostatiche, prodotte dalla difesa di Fondiaria-SAI, del biglietto di cancelleria e dei rapporti di trasmissione a mezzo fax risulta che l'ordinanza in questione è stata comunicata mediante fax inviato il 4 aprile 2011 alle tre distinte utenze dei difensori delle parti con esito positivo OK ritenuto che, come già affermato da questa Corte in una recente pronuncia Sez. 1 numero 5168/12 , la comunicazione a mezzo fax rientra, a norma dell'arti36 ultimo comma cod.proc.civ. - nel testo introdotto dal D.L. numero 273/2005 nella specie applicabile -, tra le modalità di possibile comunicazione alla parte del biglietto di cancelleria, peraltro non condizionata - come statuito dalla successiva modifica di cui alla legge numero 183/2011, nella specie inapplicabile - dalla impossibilità di procedere alla consegna diretta o alla trasmissione a mezzo posta elettronica certificata che inapprezzabili, quindi, si mostrano le considerazioni contenute nel ricorso con le quali si pone in discussione, in generale, l'idoneità allo scopo dell'uso del telefax una volta dimostrato l'inoltro del documento a mezzo telefax al numero corrispondente a quello del destinatario corrispondenza che nella specie non è in discussione , è perfettamente logico presumere che detta trasmissione sia effettivamente avvenuta e che il destinatario abbia perciò avuto modo di acquisire piena conoscenza di quanto comunicatogli, incombendo quindi sul medesimo dedurre e dimostrare l'esistenza di elementi idonei a confutare l'avvenute ricezione ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile, perché proposto oltre il termine previsto dall'art.47 cod.proc.civ. decorrente dalla avvenuta comunicazione che la novità della questione giustifica la compensazione tra le parti delle spese di questo procedimento. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa tra le parti le spese di questo procedimento.