La revisione, mediante nuovo esame di idoneità, dovrà essere svolta presso l’ufficio della motorizzazione del luogo in cui si è verificato il sinistro che ha legittimato la misura e non presso quello dove risiede il guidatore. La giurisdizione sui ricorsi spetta al G.A., perché non è una misura di prevenzione accessoria, bensì un provvedimento amministrativo accessorio a natura vincolata connesso alla sopraggiunta carenza dei suoi requisiti di moralità.
Sono queste le massime ricavabili dalle sentenze dei Tar Liguria, sez. Seconda, numero 144 e Puglia, sez. Terza, numero 99, entrambe del 24 gennaio 2014, sulla revoca della patente. La prima, inoltre, sancisce che la mera condotta stradale imprudente e/o distratta non è indice d’inidoneità alla guida, pertanto la revoca è illegittima contra Tar Lombardia dell’8/1/14 su un sinistro mortale provocato dalla medesima distrazione . I casi. Una donna, distrattasi per impostare il navigatore, «mentre percorreva un tratto rettilineo dell’autostrada A10, aveva perso il controllo della propria autovettura e urtato violentemente i guard-rail posti su entrambi i lati della carreggiata». Le revocavano la patente perché la manovra era azzardata e pericolosa, anche se non aveva coinvolto altre vetture, come dato atto dalla polizia che certificava, altresì, la carenza dei «requisiti psicofisici e d’idoneità tecnica prescritti per il possesso della patente di guida». Successivamente l’ufficio della motorizzazione del luogo in cui si era verificato il sinistro le notificava il provvedimento di revisione della patente, mediante nuovo esame d’idoneità alla guida. Ricorreva contro il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti impugnando entrambi gli atti per «vizi di incompetenza territoriale, di eccesso di potere per erronea valutazione dei fatti e di insufficienza della motivazione». Il Tar, come detto, ha accolto la sue richieste. Nell’altro caso il Prefetto, in attuazione di una misura di prevenzione, revocava la patente al ricorrente che impugnava in via cautelare il provvedimento. Viste le eccezioni sollevate dall’Avvocatura, il Tar non solo ribadiva la sua giurisdizione, ma negava la natura di misura di prevenzione sì che ha respinto il ricorso. Natura della revoca. È «un provvedimento chiaramente amministrativo a natura vincolata», come si desume dall’articolo 120 CDS. Infatti se il titolo abilitativo è un atto ammnistrativo deve necessariamente esserlo anche quello ablativo. Questa norma prevede la revoca in caso di sottoposizione a misura preventiva. Ergo «l’atto di sottoposizione va identificato nell’applicazione e non dell’esecuzione della misura stessa la questione rileva poiché, come nel caso di specie, il ricorrente è sottoposto a misura cautelare coercitiva che, pacificamente sospende l’esecuzione della misura di prevenzione, benché la misura sia stata adottata ». In breve «non si è in presenza di una misura preventiva accessoria che come tale sarebbe sospesa fintanto che è sospesa l’esecuzione della misura principale , bensì di un provvedimento amministrativo accessorio, a natura vincolata, collegato al venir meno dei requisiti di moralità del soggetto titolare dell’abilitazione alla guida». La giurisdizione è del G.A. Pertanto la giurisdizione sul suo gravame spetta al G.A. contrariamente a quanto sostenuto dalla tesi contraria della Cass., SSUU Civ., numero 2446/06 che la devolveva al G.O Chi deve richiedere la revisione? Il Tar è categorico nel ribadire la propria giurisprudenza costante «secondo cui la competenza a disporre la revisione della patente spetta all’ufficio del luogo in cui si è verificato l’incidente dal quale deriva il provvedimento impugnato cfr. sentenza numero 334 del 28 febbraio 2012 ». È, dunque, confermata la legittimità del provvedimento ed è esclusa la competenza dell’ufficio della motorizzazione del luogo di residenza della donna. Criteri per la corretta redazione del provvedimento. Se, ai fini di questa sanzione e della richiesta di revisione ex articolo 128 CdS, rileva solo l’assenza di danni alla persona, ma non ha importanza che il guidatore non abbia avuto precedenti decurtazioni dei punti dalla patente, né che la multa non fosse elevata. La richiesta della motorizzazione di procedere ad un nuovo esame d’idoneità, a seguito della comunicazione delle autorità che hanno accertato il sinistro, «deve contenere una valutazione dei fatti nel loro complesso, una adeguata motivazione circa la gravità della condotta tenuta dall’interessato e, infine, specifiche considerazioni in base alle quali si è formato il dubbio in ordine alla perizia e alla capacità del conducente». La motivazione può consistere in un richiamo ob relationem di detta comunicazione e nell’apposizione della formula legislativa di rito «il suddetto comportamento di guida fa sorgere dubbi sulla persistenza nella S.V. dei requisiti psicofisici e di idoneità tecnica prescritti per il possesso della patente di guida» Tar Lecce 457/11 e Toscana 1658/12 . Il Tar Liguria, però, ha espresso un’opinione contrastante con questa tesi. L’imprudenza legittima questa sanzione? Non sempre, perché ciò «comporta verifiche, talora impegnative, circa l’idoneità alla guida dell’interessato e incide notevolmente sulle abitudini di vita del destinatario dell’atto, particolarmente di coloro che, come l’odierna ricorrente, hanno necessità di utilizzare l’autoveicolo per raggiungere il luogo di lavoro. Ne deriva che i dubbi sottesi all’adozione del provvedimento devono essere seri e collegati ad elementi che, anche secondo i dati di esperienza, possano essere ritenuti ragionevole espressione delle capacità di guida del soggetto». La mera distrazione o l’imprudenza, perciò, non la legittimano, essendo dovuta solo per palesi violazioni del CdS o per negligenze gravi. «In definitiva, le circostanze in cui si è svolto l’incidente e le ragioni che lo hanno provocato potrebbero risultare astrattamente atte a sorreggere un giudizio probabilistico negativo circa il venir meno dei requisiti di idoneità, ma non rendono inevitabile una siffatta conclusione che, pertanto, deve scaturire da adeguata motivazione, certo non rinvenibile nella formula stereotipata del provvedimento impugnato». Nella fattispecie, quindi, c’è carenza di motivazione sì che il G.A ha revocato i provvedimenti impugnati.
TAR Puglia, sez. III Bari, sentenza 23 – 24 gennaio 2014, numero 99 Presidente Conti – Estensore Zonno Fatto e diritto Il ricorrente impugna, formulando istanza cautelare, il provvedimento meglio indicato in epigrafe con cui, a seguito della disposta applicazione della misura di prevenzione, il Prefetto ha disposto la revoca della patente, come prescritto dall’articolo 120 cds. Preliminarmente, vista l’eccezione dell’Avvocatura dello Stato, il Collegio ritiene di dover indicare le ragioni in base alle quali la giurisdizione è da radicarsi dinanzi al G.A., ritenendo, il Collegio, di discostarsi dall’autorevolissimo precedente citato dalla difesa dell’amministrazione Cassazione civile, sez. unumero , numero 2446 del 06/02/2006 . Esse vanno rinvenute in primo luogo nella natura provvedimentale dell’atto prefettizio e nella sussistenza di un interesse pubblico alla cui tutela esso è teso. Pertanto, la sua natura vincolata non può ritenersi incida sulla giurisdizione. L’assunto è confortato dalla previsione testuale dell’articolo 120 che ripetutamente definisce l’atto del Prefetto come “provvedimento”, nonché dalla circostanza che il co 4 della citata disposizione prevede un rimedio giustiziale ricorso amministrativo al Ministro tipico e proprio della natura provvedimentale di tale atto. Infine, deve rilevarsi che, attesa la pacifica natura provvedimentale dell’atto abilitativo, la sua revoca, in quanto contrarius actus, non può che partecipare della medesima natura. Tanto premesso, rileva il Collegio che il combinato disposto dell’articolo 120, co 1 e 2, cds impone la revoca del titolo abilititativo alla guida al solo verificarsi della “sottoposizione” alla misura di prevenzione. L’atto di sottoposizione va identificato nell’applicazione e non dell’esecuzione della misura stessa la questione rileva poiché, come nel caso di specie, il ricorrente è sottoposto a misura cautelare coercitiva che, pacificamente sospende l’esecuzione della misura di prevenzione, benché la misura sia stata adottata . A conforto di tale assunto, infatti, giova soffermarsi sulla circostanza che il provvedimento di revoca ha natura di atto accessorio amministrativo e non partecipa della stessa natura della misura di prevenzione. Ciò che si intende dire, in altri termini, è che non si è in presenza di una misura preventiva accessoria che come tale sarebbe sospesa fintanto che è sospesa l’esecuzione della misura principale , bensì di un provvedimento amministrativo accessorio, a natura vincolata, collegato al venir meno dei requisiti di moralità del soggetto titolare dell’abilitazione alla guida. La sospensione dell’esecuzione, pertanto, non incide sull’applicazione del provvedimento prefettizio. L’impianto ricorsuale, dunque, non può trovare accoglimento. Le spese possono essere integralmente compensate stante la particolarità della questione esaminata, anche in relazione all’orientamento già citato in tema di giurisdizione. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Sezione Terza , definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese integralmente compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
TAR Liguria, sez. II Genova, sentenza 11 dicembre 2013 – 24 gennaio 2014, numero 144 Presidente Caruso – Estensore Goso Fatto Con ricorso giurisdizionale ritualmente notificato il 4 marzo 2013 e depositato il successivo 6 marzo, l’esponente impugna il provvedimento di revisione della patente di guida, mediante nuovo esame di idoneità, adottato dall’Ufficio della motorizzazione civile di Savona in data 13 dicembre 2012 e successivamente notificato all’interessata. Tale provvedimento richiama la comunicazione della polizia stradale di Imperia in data 24 ottobre 2012, dalla quale risulta che la ricorrente era rimasta coinvolta in un sinistro verificatosi il precedente 14 agosto mentre percorreva un tratto rettilineo dell’autostrada A10, essa aveva perso il controllo della propria autovettura e urtato violentemente i guard-rail posti su entrambi i lati della carreggiata. Nel rapporto della polizia stradale, si dà atto che l’incidente, nel quale non risultavano coinvolte altre autovetture, era stato conseguenza di una distrazione provocata dalle manovre attuate per impostare il navigatore di bordo. Il provvedimento impugnato reca la seguente motivazione “Considerato che il suddetto comportamento di guida fa sorgere dubbi sulla persistenza nella S.V. dei requisiti psicofisici e di idoneità tecnica prescritti per il possesso della patente di guida”. La ricorrente denuncia i vizi di incompetenza territoriale, di eccesso di potere per erronea valutazione dei fatti e di insufficienza della motivazione. Si è costituita in giudizio l’Avvocatura distrettuale dello Stato di Genova, in rappresentanza dell’intimato Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, contrastando nel merito la fondatezza del ricorso e opponendosi al suo accoglimento. Con ordinanza numero 148 del 11 aprile 2013, è stata accolta l’istanza cautelare proposta in via incidentale dalla ricorrente e fissata l’udienza per la discussione di merito. Le parti costituite hanno depositato memorie difensive e, nel caso della ricorrente, anche una memoria di replica. Il ricorso, infine, è stato chiamato alla pubblica udienza del 11 dicembre 2013 e ritenuto in decisione. Diritto I presupposti di fatto dell’avversato provvedimento di revisione della patente di guida sono sostanzialmente incontestati. Come riferito in premessa, l’ufficio periferico della motorizzazione civile si è determinato ad adottare tale misura in conseguenza di un incidente stradale provocato alcuni mesi prima dalla ricorrente la quale, mentre conduceva la propria autovettura lungo un tratto rettilineo di autostrada, aveva perso il controllo del mezzo, urtando contro i guard-rail che delimitano la carreggiata. Non erano state coinvolte nel sinistro altre autovetture né erano stati provocati danni alle persone, ma solo alle cose. E’ altresì incontestata la causa dell’incidente, provocato da una momentanea distrazione della conducente impegnata nell’impostazione del navigatore di bordo. Ciò premesso, si appalesano destituiti di giuridico fondamento i primi due motivi di ricorso, rispettivamente concernenti il vizio di incompetenza territoriale e l’erronea valutazione dei presupposti fattuali del provvedimento impugnato. Con il primo di essi, l’esponente sostiene che la competenza a disporre la revisione della patente di guida sarebbe radicata in capo all’ufficio periferico della motorizzazione civile nella cui circoscrizione è compreso il luogo di residenza del privato Imperia , non essendo invece competente l’ufficio del luogo in cui si sono svolti i fatti Savona . La censura è inammissibile per genericità, atteso che l’esponente non individua la norma attributiva della competenza. La Sezione, comunque, ha recentemente affermato il principio secondo cui la competenza a disporre la revisione della patente spetta all’ufficio del luogo in cui si è verificato l’incidente dal quale deriva il provvedimento impugnato cfr. sentenza numero 334 del 28 febbraio 2012 . Parimenti inconsistente è la censura dedotta con il secondo motivo, poiché la mancanza di precedenti decurtazioni di punti dalla patente di guida dell’interessata e la tenuità della sanzione pecuniaria irrogata nei suoi confronti non dimostrano, di per sé, l’insussistenza dei presupposti dell’atto. E’ pacifico, infatti, che la revisione ex articolo 128 C.d.s. costituisce un provvedimento ampiamente discrezionale che può essere adottato qualora sorgano dubbi sulla persistenza dei requisiti soggettivi di idoneità alla guida. Tale provvedimento ha finalità prettamente cautelare e, nel caso in cui consegua come di norma ad un sinistro stradale, non presuppone neppure l’intervenuta definizione dei procedimenti di irrogazione delle sanzioni, essendo sufficiente che la dinamica dell’episodio faccia sorgere seri dubbi in ordine alla persistenza dei requisiti di idoneità alla guida. Né l’esercizio del potere in questione può ritenersi condizionato, ovviamente, all’eventualità che il sinistro stradale abbia cagionato danni alle persone. Rima da scrutinare la censura, dedotta con il terzo e ultimo motivo di ricorso, inerente al difetto di motivazione del provvedimento impugnato. Occorre premettere che, per consolidato orientamento giurisprudenziale, il provvedimento con cui la motorizzazione civile, in seguito alla comunicazione degli organi accertatori che hanno rilevato un sinistro stradale, dispone la revisione della patente, deve contenere una valutazione dei fatti nel loro complesso, una adeguata motivazione circa la gravità della condotta tenuta dall’interessato e, infine, specifiche considerazioni in base alle quali si è formato il dubbio in ordine alla perizia e alla capacità del conducente cfr., fra le ultime, T.A.R. Toscana, sez. II, 19 ottobre 2012, numero 1658 e T.A.R. Puglia, Lecce, sez. I, 9 marzo 2011, numero 457 . Nel caso in esame, è richiamata ob relationem, quale presupposto legittimante l’impugnato provvedimento, la comunicazione della polizia stradale di Imperia del 24 agosto 2012, nel quale la proposta di revisione della patente di guida si fonda sulla ricostruzione della dinamica del sinistro cagionato, si ribadisce, da momentanea distrazione , sul potenziale pericolo creato alla circolazione stradale e sui danni provocati al veicolo della conducente e alle pertinenze stradali guard-rail . La motivazione dell’atto si esaurisce nel richiamo di tale comunicazione e nella mera riproduzione della formula legislativa che delinea i presupposti per la revisione della patente di guida “il suddetto comportamento di guida fa sorgere dubbi sulla persistenza nella S.V. dei requisiti psicofisici e di idoneità tecnica prescritti per il possesso della patente di guida” . Tali elementi sono insufficienti ad ottemperare l’onere motivazionale posto a carico dell’Amministrazione procedente. La revisione della patente di guida ex articolo 128 C.d.s. comporta verifiche, talora impegnative, circa l’idoneità alla guida dell’interessato e incide notevolmente sulle abitudini di vita del destinatario dell’atto, particolarmente di coloro che, come l’odierna ricorrente, hanno necessità di utilizzare l’autoveicolo per raggiungere il luogo di lavoro. Ne deriva che i dubbi sottesi all’adozione del provvedimento devono essere seri e collegati ad elementi che, anche secondo i dati di esperienza, possano essere ritenuti ragionevole espressione delle capacità di guida del soggetto. Al contrario di una condotta di guida gravemente imprudente, ovvero di una clamorosa violazione delle regole di circolazione stradale, una distrazione momentanea e occasionale non costituisce di per sé, a prescindere dalle conseguenze, inequivoco elemento rilevatore di perdita dell’idoneità tecnica alla guida, in difetto di precedenti analoghi o di altri elementi di giudizio che valgano a rendere conto della prognosi sottesa all’adozione del provvedimento. In definitiva, le circostanze in cui si è svolto l’incidente e le ragioni che lo hanno provocato potrebbero risultare astrattamente atte a sorreggere un giudizio probabilistico negativo circa il venir meno dei requisiti di idoneità, ma non rendono inevitabile una siffatta conclusione che, pertanto, deve scaturire da adeguata motivazione, certo non rinvenibile nella formula stereotipata del provvedimento impugnato. Sulla base di tali precisazioni, appare fondata la censura concernente il difetto di motivazione del provvedimento impugnato che, pertanto, si appalesa meritevole di annullamento. Sussistono i presupposti per l’integrale compensazione delle spese di lite fra le parti costituite. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria Sezione Seconda , definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.