Confermata la condanna emessa in secondo grado. Apprezzabile il gesto della restituzione della somma alla parte lesa, ma il risarcimento, propedeutico al riconoscimento dell’attenuante, deve essere integrale. E deve ricomprendere anche spese, interessi e lucro cessante.
Do ut des, ossia, in questo caso, assegno in cambio di denaro. Ma il trucco c’è, e alla fine si vede Consequenziale è la condanna per ricettazione. Che non può essere attenuata dalla semplice restituzione della somma indebitamente percepita Cassazione, sentenza numero 12794/2013, Sezione Seconda Penale, depositata oggi . Condanna. Nessun dubbio, secondo i giudici, è possibile sulla condotta tenuta dall’uomo. Per questo, è sacrosanta la condanna, nei confronti dell’uomo, per «il reato di ricettazione», con pena – ridotta in Appello – fissata in tre mesi di reclusione e 150 euro di multa. Dinanzi ai giudici di Cassazione, però, l’uomo, con ricorso ad hoc, si appiglia al presunto «mancato riconoscimento dell’attenuante» egli, spiega, ha «riparato interamente il danno, avendo restituito alla persona offesa l’importo della somma ricevuta in cambio dell’assegno». Ma, aggiunge, di questo elemento non si è tenuto conto in secondo grado. Quantum. Tuttavia, l’errore, ipotizzato dall’uomo, non è concreto, non è effettivo. Perché, ribattono i giudici della Cassazione, l’attenuante è sì possibile ma «il risarcimento del danno deve essere integrale, comprensivo, quindi, della totale riparazione di ogni effetto dannoso». E su questo fronte, peraltro, ogni «valutazione» è affidata al giudice, che «può finanche disattendere ogni dichiarazione satisfattiva della parte lesa». Ebbene, passando dalla teoria alla pratica, sono condivisibili, secondo i giudici della Cassazione, le considerazioni proposte in Appello, laddove si è sostenuto che «la semplice restituzione della somma portata dall’assegno non sia sufficiente ad integrare il requisito del risarcimento integrale del danno». Anche perché tale visione è «coerente» col principio secondo cui «la circostanza attenuante della riparazione del danno non si realizza, in riferimento ai fatti criminosi aventi ad oggetto l’emissione di assegni bancari senza copertura, con il solo pagamento dell’importo dell’assegno, essendo necessario che sia risarcito l’intero pregiudizio economico», comprensivo di «spese, interessi, lucro cessante».
Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 22 febbraio – 19 marzo 2013, numero 12794 Presidente Carmenini – Relatore Gallo Ritenuto in fatto 1. Con sentenza in data 15/2/2012, la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Roma, in data 5/12/2007, riduceva la pena inflitta a P.D. per il reato di ricettazione di un assegno, rideterminandola in mesi tre di reclusione ed € 150,00 di multa. Avverso tale sentenza propone ricorso l’imputato per mezzo del suo difensore di fiducia, sollevando un unico motivo di gravame con il quale si duole del mancato riconoscimento, dell’attenuante di cui all’articolo 62 numero 6 cod. penumero , eccependo di aver riparato interamente il danno, avendo restituito alla persona offesa l’importo della somma ricevuta in cambio dell’assegno. Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato. 2. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, ai fini della configurabilità della circostanza attenuante di cui all’articolo 62, comma primo, numero 6 cod. penumero , il risarcimento del danno deve essere integrale, comprensivo, quindi, della totale riparazione di ogni effetto dannoso, e la valutazione in ordine alla corrispondenza fra transazione a danno spetta al giudice, che può anche disattendere, con adeguata motivazione, finanche ogni dichiarazione satisfattiva resa dalla parte lesa Cass. Sez. 4, Sentenza numero 34380 del 14/07/2011 Ud. dep. 20/09/2011 Rv. 251508 . 3. Nel caso di specie la Corte territoriale ha ritenuto che, la semplice restituzione della somma portata dall’assegno non sia sufficiente ad integrare il requisito del risarcimento integrale del danno. Tale conclusione è coerente con l’insegnamento di questa Corte che ha statuito che la circostanza attenuante della riparazione del danno non si realizza, in riferimento ai fatti criminosi aventi ad oggetto l’emissione di assegni bancari senza copertura, con il solo pagamento dell’importo dell’assegno, essendo necessario che sia risarcito l’intero pregiudizio economico, rappresentato anche dalle spese, dagli interessi, dal lucro cessante, con una valutazione in fatto che non può essere censurata in questa sede Cass. Sez. 2, Sentenza numero 27191 del 16/06/2010 Ud. dep. 14/07/2010 Rv. 247852 . Di conseguenza nessuna censura può essere mossa alla sentenza impugnata. 4. Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. penumero , con il provvedimento che rigetta il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.