Infatti, presupposto della debenza delle somme non è la disponibilità del mezzo, ma la sua contitolarità.
Lo ha affermato la Corte di Cassazione con la sentenza numero 6094/13, depositata il 12 marzo scorso. Il caso. Acquistano un caravan e lo intestano ad entrambi, dividendo il pagamento delle rate del piccolo prestito richiesto in maniera equa. Uno dei due, l’uomo, però, smette di corrispondere la propria parte a partire dal 2003, adducendo, una volta convenuto in giudizio, di aver rilevato la quota di proprietà della controparte proprio in quell’anno. L’altra intestataria, una donna, invece, chiede al tribunale la condanna dell’uomo al pagamento delle rate non saldate. Domanda, questa, che viene accolta in primo grado e confermata in secondo. Al ricorrente spetta il rimborso delle spese sostenute assicurazione, tassa di circolazione e spese di manutenzione. All’uomo non resta che rivolgersi ai giudici di Cassazione, i quali ritengono, in primis, provato che egli è divenuto proprietario esclusivo del caravan, acquistando la quota dell’altra intestataria, nel giugno del 2003. Di conseguenza, la donna, in quanto contitolare del mezzo, e per tutto il periodo in cui lo è stata, deve rimborsare al ricorrente le spese sostenute per il mantenimento del veicolo, in misura del 50%. Fino al momento in cui non ha acquistato la quota dell’altra intestataria. «Presupposto della debenza delle somme» – precisa la S.C. - «non è infatti la disponibilità del mezzo», come ritenuto dai giudici di merito, «ma la sua contitolarità», sussistente fino al momento in cui l’uomo non ha acquistato la quota della donna. Vista la cassazione della sentenza con rinvio, ad occuparsi della vicenda sarà nuovamente il Tribunale in persona di diverso giudice.
Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 30 gennaio – 12 marzo 2013, numero 6094 Presidente Finocchiaro – Relatore D’Amico Svolgimento del processo Con atto di citazione del 13 dicembre 2003 R.D. esponeva di aver acquistato un caravan insieme a tale S.G. che detto caravan era stato intestato ad entrambi che per far fronte all'acquisto essi avevano acceso un piccolo prestito che tale obbligazione, avendo natura solidale, doveva dividersi in parti uguali fra i due debitori anche ai sensi dell'articolo 1299 c.c. che lo S. aveva regolarmente adempiuto la propria obbligazione sino all'inizio dell'anno 2003 che a partire da tale data non aveva corrisposto nulla ad essa attrice che le rate non pagate ammontavano a complessivi Euro 1.488,70. Per queste ragioni la R. conveniva in giudizio lo S. affinché, dichiarata la natura solidale dell'obbligazione di cui sopra, il secondo fosse condannato a pagarle la somma di Euro 1.488,70. Lo S. , costituendosi in giudizio, eccepiva l'infondatezza della domanda deducendo che la R. aveva già percepito quanto dovuto per il valore dell'autocaravan e quindi anche per il mutuo che esso convenuto aveva rilevato la quota di proprietà della R. la quale aveva ricevuto anche la quota relativa alle rate del prestito che l'automezzo, dal maggio 2003, era stato intestato esclusivamente a lui che era stata saldata la somma relativa al valore del mezzo oggetto della vendita che egli aveva provveduto al versamento per l'intero delle quote relative alla tassa di circolazione, all'assicurazione, alla revisione del mezzo ed alla sua manutenzione, ancor prima dell'acquisto della quota di proprietà della R. che pertanto quest'ultima doveva essere condannata al pagamento della somma di Euro 1.440,91. Per tali ragioni chiedeva, in via riconvenzionale, dichiararsi che egli aveva già corrisposto il valore dell'autocaravan al momento della vendita da parte della R. e che la stessa fosse condannata al pagamento della somma di cui sopra. Il Giudice di Pace di Arezzo accolse la domanda attrice e rigettò la domanda riconvenzionale. Lo S. propose appello avverso tale decisione dolendosi del fatto che, differentemente da quanto deciso dal giudice di prime cure, dalle dichiarazioni dei testi escussi era emerso che il camper era rimasto parcheggiato presso il suo cortile poiché la R. era impossibilitata a parcheggiarlo nella propria abitazione. Il Tribunale ha rigettato l'appello confermando la sentenza impugnata e deducendo, per quanto interessa ai fini di questo ricorso, che la R. non era nella disponibilità del camper e quindi non era tenuta a rimborsare allo S. , per la metà, i pagamenti relativi al mezzo, anticipati dallo stesso S. , compresi quelli del rimessaggio. Propone ricorso per cassazione G S. con due motivi. Resiste con controricorso D R. . Motivi della decisione Con il primo mezzo d'impugnazione G S. denuncia “Omessa motivazione ex articolo 360, I comma numero 5 c.p.c.”. Sostiene il ricorrente di non aver mai chiesto la refusione al 50% del costo del rimessaggio del camper e che di conseguenza vi è una totale omissione da parte del Giudice d'Appello sull'effettivo motivo di gravame che risulta non oggetto d'esame e quindi non deciso. Il motivo è inammissibile. Giusta la testuale previsione dell'articolo 366 - bis introdotto, con decorrenza dal 2 marzo 2006, dall'articolo 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2006, numero 40, abrogato con decorrenza dal 4 luglio 2009, numero 69, e applicabile ai ricorsi proposti avverso le sentenze pubblicate fra il 3 marzo 2006 e il 4 luglio 2009 e, quindi, anche nella specie, atteso che la sentenza impugnata è stata pubblicata il 4 dicembre 2006 , nei casi previsti dall'articolo 360, 1 comma, nnumero 1, 2, 3 e 4, l'illustrazione di ciascun motivo si deve concludere, a pena di inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto. Nel caso previsto dall'articolo 360, comma 1, numero 5, l'illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione. Nel caso in esame il ricorrente non ha formulato il momento di sintesi. Con il secondo motivo si denuncia “Violazione di norme di diritto ex articolo 360, I comma numero 3 c.p.c. in relazione agli articolo 1292 e 1299 c.c.”. Sostiene parte ricorrente che la tassa di circolazione grava sul soggetto o sui soggetti titolari della proprietà, indipendentemente dalla effettiva disponibilità del camper. Altrettanto vale per l'assicurazione del veicolo e le spese di manutenzione necessarie per la circolazione nel periodo in cui il camper veniva utilizzato da S. e R. . Le spese di cui sopra attengono alla proprietà del caravan, a nulla rilevando la effettiva disponibilità o meno dello stesso. In tal senso il ricorrente richiama il principio stabilito dall'articolo 1299 c.c., relativo alla solidarietà delle spese in caso di comproprietà. Il motivo è fondato. Emerge dall'impugnata sentenza che la R. e lo S. hanno acquistato congiuntamente un caravan intestato ad entrambi e che nel giugno 2003, lo S. è divenuto proprietario esclusivo del mezzo, acquistando la quota della R. . Prima di tale acquisto il caravan è stato lasciato in custodia presso il cortile dello S. per evitare le spese di rimessaggio e pertanto, sempre secondo l'impugnata sentenza, era onere di quest'ultimo provare che il caravan poteva essere liberamente utilizzato anche dalla R. . La mancanza di tale prova e la circostanza che la R. avesse preso a noleggio un camper ancor prima della vendita allo S. del veicolo in comproprietà, fa ritenere al Tribunale che la prima non era nella disponibilità del camper. Per tale ragione l'impugnata sentenza sostiene che la R. non è tenuta a rimborsare allo S. , per la metà, i pagamenti relativi al mezzo anticipati da quest'ultimo. La sentenza del Tribunale di Arezzo è errata in quanto da esclusivo rilievo alla mancata utilizzazione del veicolo e non alla contitolarità dello stesso. La R. , in quanto contitolare del caravan, e per tutto il periodo in cui lo è stata, deve rimborsare allo S. , in misura del 50%, le spese sostenute per il mantenimento del suddetto veicolo. Presupposto della debenza delle somme non è infatti la disponibilità del mezzo, come ritenuto dall'impugnata sentenza, ma la sua contitolarità, sussistente fino al momento in cui lo S. non ha acquistato la quota della R. . Per le suddette ragioni deve essere rigettato il primo motivo del ricorso ed accolto il secondo. La sentenza deve essere cassata con rinvio al Tribunale di Arezzo in persona di diverso Giudice, anche per le spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte rigetta il primo motivo accoglie il secondo. Cassa e rinvia al Tribunale di Arezzo in persona di diverso Giudice, anche per le spese del giudizio di cassazione.