La pronuncia della sentenza di primo grado ne fa cessare l’efficacia

In pratica è necessario espletare nuove ricerche ed emettere, eventualmente, un nuovo decreto di irreperibilità dell’imputato e non procedere al giudizio di appello nella contumacia dell’imputato.

È quanto emerge dalle sentenza n. 34 della Corte di Cassazione, depositata il 2 gennaio 2014. La fattispecie. La Corte di appello, in riforma della sentenza assolutoria emessa in primo grado, affermava la penale responsabilità di un uomo in ordine al reato di falsa testimonianza art. 372 c.p. in un processo penale a carico di 2 persone, imputate di violenza sessuale di gruppo, sequestro di persona e rapina aggravata. Nel ricorso per cassazione, l’uomo lamenta la violazione degli artt. 159 e 160 c.p.p. per inosservanza delle norme in materia di notificazione del decreto di citazione a giudizio in grado di appello, in quanto, avendo perso efficacia il decreto di irreperibilità emesso con la pronuncia di primo grado, il giudizio di appello non è stato preceduto da nuove ricerche dell’imputato e dall’emissione di nuovo decreto di irreperibilità e l’imputato era stato dichiarato contumace. Dovevano essere espletate nuove ricerche e doveva essere emesso un nuovo decreto di irreperibilità. La S.C. accoglie il ricorso e afferma, inoltre, che il decreto di irreperibilità emesso dal giudice per la notificazione degli atti introduttivi dell’udienza preliminare, nonché il decreto di irreperibilità emesso dal giudice o dal pubblico ministero per la notificazione del provvedimento che dispone il giudizio, cessano di avere efficacia con la pronuncia della sentenza di primo grado . In conclusione, chiarisce la Cassazione, l’omessa notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello induce, a norma dell’art. 179, comma 1, c.p.p., nullità assoluta ed insanabile del giudizio di secondo grado e della relativa sentenza .

Corte di Cassazione, sez. Feriale Penale, sentenza 5 settembre 2013 – 2 gennaio 2014, n. 34 Presidente Siotto – Relatore Di Salvo Ritenuto in fatto 1. G.E. ricorre per cassazione, tramite il difensore, avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino, in data 7-1-13, con la quale, in riforma della sentenza assolutoria emessa in primo grado, il giudice di secondo grado ha affermato la penale responsabilità del ricorrente in ordine al delitto di cui all'art. 372 cp perché, deponendo ex art. 197 bis co 1 cpp, di fronte al Tribunale di Torino, nel processo penale a carico di H.L. e G.S. , imputati dei reati di violenza sessuale di gruppo, sequestro di persona e rapina aggravata, commessi in omissis , in danno di S.O. , affermava, contrariamente al vero, di avere avuto con la stessa un rapporto sessuale consensuale, di averle poi sottratto il telefono cellulare e la borsa e di non ricordare se i citati imputati fossero presenti, mentre, sentito in qualità di indagato, durante la fase delle indagini preliminari, aveva dichiarato che, nella circostanza, erano presenti anche H.L. e G.S. . In omissis . 2. Il ricorrente deduce, con unico motivo, violazione degli artt. 159 e 160 cpp per inosservanza delle norme in materia di notificazione del decreto di citazione a giudizio in grado d'appello, in quanto, avendo perso efficacia il decreto di irreperibilità originariamente emesso con la pronuncia della sentenza di primo grado, il giudizio di appello non è stato preceduto da nuove ricerche dell'imputato e dall'emissione di nuovo decreto di irreperibilità e l'imputato è stato semplicemente dichiarato contumace. Quanto sopra integra nullità assoluta ex art. 178 lett. c cpp. Si chiede pertanto annullamento della sentenza impugnata. Considerato in diritto 3. Il ricorso è fondato. Preliminarmente, occorre precisare che, inscrivendosi la censura nell'ottica delineata dall'art. 606 co. 1 lett. c cpp Sez. un. 31-10-2001, Policastro, rv 220092 Sez un. 19-7-12 n 21, Bell'Arte , l'accesso agli atti è consentito al giudice di legittimità. Dall'esame degli atti risulta che dopo il primo decreto di irreperibilità, emanato dal PM il 21-5-2007, non ne è stato emesso alcun altro. Viceversa, a norma dell'art. 160 co. 2 cpp, il decreto di irreperibilità emesso dal giudice per la notificazione degli atti introduttivi dell'udienza preliminare nonché il decreto di irreperibilità emesso dal giudice o dal pubblico ministero per la notificazione del provvedimento che dispone il giudizio cessano di avere efficacia con la pronuncia della sentenza di primo grado. Preordinatamente al giudizio d'appello occorre pertanto, ai sensi dell'art. 160 co. 4 cpp, espletare nuove ricerche ed emettere nuovo decreto di irreperibilità dell'imputato. Incombenti che, nel caso sub iudice, non risultano essere stati esperiti. Erroneamente pertanto si è proceduto al giudizio d'appello nella contumacia dell'imputato, a seguito della notifica, non andata a buon fine, del decreto di citazione a giudizio in grado d'appello all'indirizzo di omissis , presso il cugino Gr.Sk. , come si evince dal decreto di irreperibilità emesso dal PM luogo in cui l'atto non è stato ritirato e in cui peraltro non risulta alcuna dichiarazione o elezione di domicilio da parte dell'imputato. 4. L'omessa notifica all'imputato del decreto di citazione per il giudizio di appello induce, a norma dell'art. 179 co. 1 cpp, nullità assoluta ed insanabile del giudizio di secondo grado e della relativa sentenza, che va dunque annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti ad altra sezione della Corte di appello di Torino, affinché proceda a nuovo giudizio, previa rituale instaurazione del contraddittorio. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti ad altra sezione della Corte di Appello di Torino.