La pratica forense si fa in Tribunale … con il magistrato

Dando attuazione al d.l. n. 69/2013, Decreto del Fare , il Ministero della Giustizia offre un’occasione formativa del tutto nuova ai giovani laureati in Giurisprudenza che, selezionati in base al merito, hanno la possibilità di fare domanda per svolgere uno stage di 18 mesi presso Tribunali, Corti di appello, Tribunali di sorveglianza e Tribunali dei minorenni.

Proprio così. Si tratta di una importante opportunità formativa, in quanto consente di vedere di persona come lavorano giudici e avvocati e di capire direttamente come si applicano ai casi concreti le leggi studiate all’Università. Oltre a trarne un vantaggio competitivo - dato dalla conoscenza diretta delle complesse attività del giudicare e difendere - i giovani tirocinanti avranno anche un titolo di preferenza in tutti i concorsi pubblici. 18 mesi di stage formativo in Tribunale. Entrando nel dettaglio della disposizione normativa, è l’art. 73 d.l. n. 69/2013 convertito con legge n. 98/2013 a prevedere che i laureati in giurisprudenza più meritevoli possano accedere, a domanda e per una sola volta, a stage di formazione teorico-pratica della durata di 18 mesi presso gli uffici giudiziari, per assistere e coadiuvare i magistrati dei Tribunali, delle Corti d’appello, dei Tribunali di sorveglianza e dei Tribunali per i minorenni, nonché i giudici amministrativi dei TAR e del Consiglio di Stato . Laureato in giurisprudenza, di età inferiore a 30 anni e Ovviamente, fa sapere il Ministero attraverso il proprio sito, per presentare la domanda di accesso ai periodi di formazione, è necessario essere in possesso di alcuni requisiti laurea in giurisprudenza all’esito di un corso di durata almeno quadriennale media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo ovvero punteggio di laurea non inferiore a 105/110 non aver compiuto i 30 anni di età requisiti di onorabilità, ovvero non aver riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o sicurezza. Nel caso in cui le domande superino i posti disponibili presso gli uffici giudiziari, costituiscono titolo preferenziale, nell’ordine, la media degli esami sopra indicati, il punteggio di laurea e la minore età anagrafica. E, a parità dei requisiti sopraindicati, si attribuisce preferenza ai corsi di perfezionamento in materie giuridiche successivi alla laurea. Nella domanda si può indicare la preferenza per la materia o il settore. La domanda, presentabile già dal 21 settembre scorso, va indirizzata al Presidente dell’ufficio giudiziario in cui si intende svolgere lo stage formativo, allegando la documentazione comprovante il possesso dei requisiti previsti dall’art. 73 d.l. 69/2013. I magistrati formatori. I tirocinanti, in numero non superiore a 2, sono affidati ad un magistrato formatore che si è reso disponibile, o è stato designato dal capo dell’ufficio. Soltanto negli ultimi 6 mesi del tirocinio il magistrato può chiedere l’assegnazione di un nuovo ammesso allo stage, per garantire continuità nell’attività di assistenza. Al magistrato formatore – che deve coordinare e controllare l’attività svolta dai tirocinanti - non spetta alcun compenso aggiuntivo o rimborso spese per l’attività svolta in relazione allo stage formativo . Tuttavia, tale attività è considerata ai fini della valutazione della professionalità e del conferimento di incarichi direttivi e semidirettivi di merito. Accesso ai fascicoli e partecipazione ai corsi di formazione. Gli ammessi allo stage possono accedere ai fascicoli processuali, partecipare alle udienze e alle camere di consiglio, salvo il giudice ritenga di non ammetterli. Al contrario, i tirocinanti non possono avere accesso ai fascicoli processuali quando sorga un conflitto d’interessi, con riferimento, in particolare, ai procedimenti trattati dall’avvocato presso il quale svolgono il tirocinio. Inoltre, i tirocinanti partecipano ai corsi di formazione organizzati per i magistrati e ai corsi di formazione, almeno semestrali, a loro dedicati, secondo i programmi indicati dalla Scuola Superiore della Magistratura. Lo stage formativo non è retribuito. Lo svolgimento dello stage di formazione teorico-pratica – precisa il Ministero - non dà diritto ad alcun compenso o trattamento previdenziale o assicurativo da parte della pubblica amministrazione e non comporta la costituzione di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo . Obblighi e Chiaramente, i tirocinanti hanno alcuni obblighi. In primis , quello di riservatezza e di astensione dalla deposizione testimoniale in relazione alle informazioni e notizie acquisite durante il periodo di formazione. E poi, non possono svolgere attività difensiva presso l’ufficio giudiziario a cui appartiene il magistrato formatore. Tuttavia, gli ammessi allo stage possono svolgere, purché compatibili, altre attività quali il dottorato di ricerca, il tirocinio forense, la frequenza delle scuole di specializzazione per le professioni legali. vantaggi. L’esito positivo del tirocinio è valutato per un periodo pari ad un anno di tirocinio forense e notarile è valutato per un periodo pari ad un anno di frequenza delle scuole di specializzazione per le professioni legali e costituisce titolo di preferenza per la nomina a giudice onorario di tribunale e a vice procuratore onorario. Ma non solo. Infatti, costituisce anche titolo di preferenza, a parità di merito, nei concorsi indetti dall’amministrazione della giustizia, dall’amministrazione della giustizia amministrativa e dall’Avvocatura dello Stato, nonché nei concorsi indetti da altre amministrazioni dello Stato. La valutazione spetta al magistrato formatore che, al termine dello stage, dovrà redigere una relazione sullo svolgimento dell’attività da parte del tirocinante, che è trasmessa al capo dell’ufficio giudiziario.

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