Nel caso in cui il contribuente condebitore abbia già impugnato l’atto impositivo e ne abbia ottenuto l’annullamento di quest’ultimo è nullo.
La S.C., con l’ordinanza numero 276 dell’8 gennaio 2013, ha stabilito che nel processo tributario allorché ci sono più condebitori in solido e uno di questi abbia impugnato l’accertamento divenuto definitivo, gli altri soggetti possono beneficiare del giudicato riduttivo. Tra giudicato formale e giudicato sostanziale. In tema di giudicato occorre distinguere tra giudicato formale e giudicato sostanziale, intendendo nel primo caso la stabilità acquisita da una sentenza nel momento in cui essa non può più essere impugnata per via ordinaria. Pertanto si ha cosa giudicata formale quando la sentenza non è più impugnabile in giudizio per cui le parti non possono chiedere più una decisione sulla loro controversia. Sul tema l'articolo 324 c.p.c. stabilisce che deve intendersi passata in giudicato la sentenza che non è più soggetta nè a regolamento di competenza, nè ad appello, nè a ricorso per cassazione, nè a revocazione per i motivi di cui ai nnumero 4 e 5 dell'articolo 395. Nel caso in cui la decisione passa in giudicato il suo effetto è quello di obbligare le parti ad osservare quanto stabilito dal giudice, ponendosi in essere gli effetti del giudicato sostanziale ex articolo 2909 c.c. per cui l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti. Il giudicato in senso sostanziale, quindi, ha valore di diritto sostanziale che conduce alla sentenza e che consiste nella determinazione dell'esistenza o inesistenza di un diritto delle parti. Una controversia decisa con sentenza passata in giudicato non può più essere proposta davanti ad un giudice diverso. Se ciò avviene, il giudice può rilevare, o la parte eccepire, il c.d. giudicato esterno. Secondo il giudice di legittimità, il giudicato esterno rileva quando i due processi sono identici nei seguenti elementi le parti processuali - la domanda giudiziale proposta dalle parti - i motivi alla base della domanda giudiziale. Se manca anche uno solo di questi elementi, non ricorre il giudicato esterno Cass. 15 novembre 2012 numero 2003 . Il caso. Il contribuente ha impugnato l’accertamento ai fini dell’imposta di registro ed Invim dovuta in relazione ad un contratto di compravendita e, a seguito di sentenza sfavorevole della CTR, ha proposto ricorso per cassazione eccependo l’esistenza di giudicato esterno formatosi nel giudizio promosso da condebitori solidali il quale avrebbe annullato l’accertamento. Per la Cassazione il giudicato va assimilato agli elementi normativi. La cui interpretazione va eseguita alla stregua delle’esegesi delle norme e la relativa prova, ove lo stesso si sia formato, dopo il deposito del ricorso per cassazione, può anche essere fornita durante il giudizio di legittimità e fino all’udienza di discussione, e deve essere rilevata anche d’ufficio, sempre nel rispetto del contraddittorio. Del resto nel processo tributario, il giudice del gravame non può trascurare, me deve apprezzare, ai fini del suo convincimento, anche gli elementi di prova ricavabili dai documenti che la parte abbia prodotto per la prima volta in sede di impugnazione. I giudici di legittimità hanno poi posto in evidenza che nel caso di più soggetti condebitori in solido della stessa imposta, uno dei quali soltanto abbia impugnato l’avviso di accertamento, «la definitività di detto accertamento nei confronti del debitore inerte non preclude a quest’ultimo di avvalersi del giudicato riduttivo di quel valore formatosi a favore del debitore più solerte e quindi di impugnare l’avviso di liquidazione dell’imposta che non abbia tenuto conto di tale giudicato, sempre che le ragioni che hanno determinato il giudicato più favorevole non siano personali al condebitore diligente e che l’interessato non abbia provveduto al pagamento dell’imposta». Il principio sopraesposto è applicabile anche nell’ipotesi in cui il giudicato favorevole sia intervenuto dopo la proposizione del ricorso avverso l’avviso di liquidazione e in pendenza di questo procedimento. Sul tema in esame, la facoltà del debitore solidale di avvalersi ex articolo 1306, comma 2, c.c., della sentenza favorevole intervenuta tra creditore e altro coobligato solidale, trova un limite nell’eventuale esistenza, nei riguardi dello stesso condebitore, di un giudicato contrario sul medesimo punto Cass. 6 marzo 2003, numero 3306 . La disposizione contenuta nell’articolo 1306, comma 2, c.c., che consente al condebitore solidale di opporre al creditore la sentenza definitiva favorevole intervenuta tra questi ed altro condebitore, postula che il condebitore sia rimasto estraneo al relativo giudizio Cass. 26 gennaio 2006, numero 1589 .
Corte di Cassazione, sez. VI Civile – T, ordinanza 11 dicembre 2012 - 8 gennaio 2013, numero 276 Presidente Cicala – Relatore Di Blasi Svolgimento del processo e motivi della decisione 1. E' chiesta la cassazione dei la sentenza numero 5381/2010, pronunziata dalla CTC di Roma Sezione numero 06 il 23.06.2010 e depositata il 26 ottobre 2010. Con tale decisione, la C.T.R. ha rigettato l'impugnazione dei contribuenti, ritenendo e dichiarando tempestivamente azionata e fondata la pretesa fiscale. 2 -Il ricorso, che attiene ad impugnazione dell'avviso di accertamento, ai fini delle imposte di Registro ed INVIM, dovuta in relazione ad un contratto di compravendita immobiliare, deduce, in via preliminare, l'esistenza di. giudicato esterno formatosi, in giudizio promosso da condebitori solidali, che avrebbe annullato l'accertamento di che trattasi, censura, in via gradata, per violazione e falsa applicazione dell'articolo 113 del cpc ed omessa motivazione su fatto decisivo, nonché violazione e falsa applicazione dell' articolo 3 del d.l. numero 498/1961 ed omessa motivazione su fatto decisivo. 3. L'Agenzia intimata non ha svolgo difese in questa sede . 4 - I motivi di ricorso, sembra possano essere esaminati e decisi, in conformità a consolidati principi di diritto. E' stato, infatti, affermato Cassazione SS.UU. numero 13916/2006 e numero 24664/2007 che il giudicato va assimilato agli elementi normativi, la cui interpretazione va effettuata alla stregua dell'esegesi delle norme, e la relativa prova, ove lo stesso si sia formato dopo il deposito del ricorso per cassazione, può anche essere fornita nel corso del giudizio di legittimità e fino all'udienza di discussione, e deve essere rilevata anche d'ufficio, ancor quando nel rispetto del principio del contraddittorio è stato, altresì, precisato che nel processo tributario, il giudice del gravame non può trascurare, ma deve apprezzare ai fini della formazione del suo convincimento, anche gli elementi di prova desumibili dai documenti che la parte abbia allegato al processo mediante produzione per la prima volta in sede d'impugnazione Cass. numero 11863/2003, numero 7329/2003, numero 2027/2003 . E' stato, pure, deciso Cass. numero 1589/2006, numero 13025/2004, numero 7783/2003 che Nell'ipotesi di più soggetti debitori in solido della stessa imposta, uno dei quali soltanto abbia impugnato l'avviso di accertamento, la definitività di detto accertamento nei confronti del debitore inerte non preclude a quest'ultimo di avvalersi del giudicato riduttivo dì quel valore formatosi a favore del debitore più solerte e quindi di impugnare l'avviso di liquidazione dell'imposta che non abbia tenuto conto di tale giudicato, in applicazione del principio generale di cui all' articolo 1306, secondo comma, cod. civ. in tema di obbligazioni solidali, sempre che le ragioni che hanno determinato il giudicato più favorevole non siano personali al condebitore diligente e che l'interessato non abbia provveduto al pagamento dell'imposta, consumando così la facoltà di far valere l'eccezione. I principi sopra esposti devono considerarsi applicabili anche nell'ipotesi in cui il giudicato favorevole sia intervenuto successivamente alla proposizione del ricorso avverso l'avviso di liquidazione e durante la pendenza di tale procedimento Cass. numero 4350/1992, numero 998/2001, numero 9519/1999, numero 1589/2006, numero 18025/2004 . 4 bis - Nel caso, sembra, sussistano le condizioni per l'applicazione del giudicato formatosi nei confronti di altri condebitori solidali. 5 - Posto che, nel caso, gli odierni ricorrenti e gli altri coobbligati solidali, hanno impugnato separatamente i provvedimenti con cui l'Amministrazione ha fatto valere la medesima pretesa fiscale e dove il giudicato, nel giudizio nei confronti degli altri condebitori, sembra essersi formato su questione comune, si ritiene sussistano i presupposti per la trattazione in Camera di Consiglio e la relativa definizione, con declaratoria di accoglimento del ricorso per manifesta fondatezza, ai sensi degli artt.375 e 380 bis cpc. Il Consigliere relatore A.D.B. . La Corte, Vista la relazione, il ricorso, l'atto di mera costituzione dell'Agenzia Entrate, nonché gli altri atti di causa Considerato che alla stregua dei richiamati e condivisi principi, il ricorso va accolto, per manifesta fondatezza che e, per l'effetto, va cassata l'impugnata decisione Considerato che il Giudice del rinvio, che si designa in altra sezione della CTR del Lazio, procederà al riesame e, quindi, applicando gli anzi trascritti principi, deciderà nel merito e sulle spese, offrendo congrua motivazione Visti gli artt.375 e 380 bis cpc P.Q.M. Accoglie il ricorso, cassa L'impugnata decisione e rinvia ad altra sezione della CTR del Lazio.