Non viola la privacy l’istallazione di telecamere all’interno del parcheggio condominiale

Legittima l’iniziativa del singolo condomino riconoscendo anche il diritto al rimborso delle spese sostenute per l’istallazione.

Un rapido sguardo alle perplessità interpretative. Prima della entrata in vigore della riforma in materia condominiale, la giurisprudenza ha sollevato in materia non poche perplessità su tale tipo di intervento. In sede penale delle Corte di Cassazione 21 ottobre 2008, numero 44156 ha stabilito che installare una telecamera sul cortile condominiale non integra gli estremi del reato di cui all'articolo 615 bis c.p Mutuando i principi applicabili in campo penale, può ritenersi che la ripresa di quanto avviene nelle zone di uso comune non protette, certamente svolta per motivi di sicurezza, non è effettuata né clandestinamente né fraudolentemente non è, in altri termini, neppure idonea a cogliere di sorpresa i condomini in momenti in cui potrebbero credere di non essere osservati, atteso che questi sono a conoscenza dell'esistenza delle telecamere. La ripresa delle aree comuni non può di conseguenza ritenersi in alcun modo invasiva della sfera privata dei condomini, giacché la indiscriminata esposizione alla vista di un’area che costituisce pertinenza condominiale nella specie autorimessa condominiale e che non è deputata a manifestazioni di vita privata esclusive è incompatibile con una tutela della riservatezza, anche ove risultasse che manifestazioni di vita privata in quell’area siano state in concreto realizzate e perciò riprese Trib. Roma, 30 marzo 2009 . Di diverso avviso invece il Tribunale di Varese, che con l’ordinanza del 16 giugno 2011 ha disposto la rimozione dell’impianto, la cui installazione non era stata decisa dall’organo assembleare, essendo stato lo strumento posizionato da uno dei comproprietari a fini di sicurezza secondo il giudice, sebbene l’installazione non integri una fattispecie penale, essa è comunque vietata in quanto andando ad incidere su diritti costituzionalmente protetti come il diritto alla riservatezza , la compressione dei medesimi può avvenire solamente con l’accordo di tutti i comproprietari. Inoltre, la pronuncia, in più passaggi, ribadisce che la materia non è regolamentata, rendendosi auspicabile un intervento del legislatore. Il vacuum legis. Tutte le coordinate giuridiche sin qui illustrate, segnalano una lacuna legislativa in materia. Il condominio è un luogo di incontro in cui i singoli condomini non possono sopportare, senza il loro consenso, una ingerenza nella loro riservatezza seppur per il fine di sicurezza di chi video-riprende. Né l’assemblea può sottoporre un condomino ad una rinuncia a spazi di riservatezza solo perché abitante del comune immobile, non avendo il condominio alcuna potestà limitativa dei diritti inviolabili della persona. Peraltro, nell’ottica del c.d. balancing costituzionale, la videoripresa di sorveglianza può ben essere sostituita da altri sistemi di protezione e tutela che non compromettono i diritti degli altri condomini, offrendo quindi un baricentro in cui i contrapposti interessi possono convivere». Trib. Varese, ordinanza numero 1273/11 . Libertà di installazione le condizioni individuate dalla Corte. Con la sentenza numero 71 emessa in data 3 gennaio 2013 la Cassazione ha ulteriormente precisato le condizioni in cui si potrebbe installare unilateralmente una telecamera negli spazi condominiali, confermando alcuni orientamenti già espressi dallo stesso ente giudicate Cfr. Cass. Penumero 29 ottobre 2008, numero 44701 Cass. Penumero 21 ottobre 2008, numero 44156 cit. . Nel caso di specie l'impianto di videosorveglianza era stato installato in cortile in quanto, in quest’area, si erano era stata verificati diversi furti. Il giudice di pace aveva considerato la spesa sostenuta dal singolo proprietario rimborsabile visti i caratteri di urgenza previsti dall’art 1134 c.c Inoltre, non aveva ravvisato alcun tipo violazione della privacy nei confronti della collettività condominiale. I giudici di legittimità confermano tutto l'impianto della motivazione espresso dai giudici di merito. Privacy non violata. Secondo quanto appurato dalla Corte, le riprese dell'area condominiale sono rivolte esclusivamente a quell’area destinata a parcheggio, che per tale natura tali luoghi destinati all'uso di un numero indeterminato di persone e, pertanto, esclusi dalla tutela di cui all'articolo 615-bis c.p., a differenza di quanto previsto per il «domicilio», o la «privata dimora». Pertanto «non sussistono gli estremi atti ad integrare il delitto di interferenze illecite nella vita privata articolo 615 bis c.p. nel caso in cui un soggetto effettui riprese dell'area condominiale destinata a parcheggio e del relativo ingresso, trattandosi di luoghi destinati all'uso di un numero indeterminato di persone e, pertanto, esclusi dalla tutela di cui all'articolo 615 bis c.p.». Inoltre si precisa che la telecamera è stata installata con una angolazione talmente ristretta, che implicitamente esclude la violazione della privacy. Diritto al rimborso. I giudici di legittimità hanno confermato e ritenuto sussistente il diritto al rimborso a favore del singolo condomino in quanto se pur trattandosi di una decisione unilaterale essa è stata giustificata dall'urgenza. Urgenza. La telecamera a circuito chiuso con video-registratore, è stata installata al fine di scoraggiare azioni di danneggiamento ulteriori rispetto a quelle già denunciate da alcuni condomini. La novità introdotta dalla Riforma ed il superamento di alcuni dubbi. La legge di riforma della materia condominiale ha introdotto una nuova norma dedicata alla questione della videosorveglianza l’articolo 1222-ter c.c. che dispone «le deliberazioni concernenti l’installazione sulle parti comuni dell’edificio di impianti volti a consentire la videosorveglianza su di esse sono approvate dall’assemblea con la maggioranza di cui al secondo comma dell’articolo 1136». Quindi, con deliberazioni approvate con un numero di voti rappresentativo della maggioranza degli intervenuti e di almeno la metà del valore dell’edificio, l’assemblea può decidere l’installazione di impianti di videosorveglianza sulle parti comuni. In tal modo si superano, sul piano normativo, i dubbi giurisprudenziali che avevano ostacolato il ricorso alla videosorveglianza per la sicurezza delle parti comuni dei condomini. A fronte di problemi di tutela della riservatezza il Garante per la protezione dei dati personali era infatti intervenuto più volte a rimarcare l’esigenza di un intervento normativo Segnalazione al Parlamento e al Governo sulla videosorveglianza nei condomini del 13 maggio 2008 Provvedimento dell’8 aprile 2010 . Il Garante aveva altresì rilevato la mancanza di una specifica disciplina idonea a risolvere le questioni poste dalla prassi applicativa. Il Riformatore ha ad ogni modo sciolto le incertezze interpretative espresse in sede giurisprudenziale, chiarendo che la videosorveglianza possa rientrare nei poteri dell’assemblea, la quale, in tale materia, deciderà a maggioranza l’amministratore di condominio, dal canto suo, munito della previa deliberazione assembleare, dovrà però adottare tutte le cautele ovvero apporre il cartello informativo, stabilire tempi minimi di conservazione delle immagini massimo 24 ore , individuare il personale che può visionare le immagini con atto di nomina di responsabile e incaricato del trattamento, chiedere al garante la verifica preliminare al garante nei casi previsti dal provvedimento generale. In caso di inadempienza a tali prescrizioni, ne potranno derivare, a carico degli autori, responsabilità amministrative e penali, oltre che richieste di risarcimento da parte di eventuali soggetti danneggiati.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 7 novembre 2012 - 3 gennaio 2012, numero 71 Presidente Triola – Relatore Sccrima Svolgimento del processo L'APPO - Associazione Provinciale Produttori Olivicoli ha proposto ricorso per cassazione, basato su due articolati motivi, avverso la sentenza del Giudice di Pace di Catanzaro del 6 ottobre 2005, con la quale, in accoglimento della domanda proposta dall'avv. C.F. , la ricorrente era stata condannata al pagamento, in favore dell'attore, della somma di Euro 241,11, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, nonché alle spese di lite, a titolo di quota di rimborso di spese anticipate dal Conidi quale condomino, per l'installazione, in via d'urgenza, di una telecamera a circuito chiuso con video-registrato re semestrale, al fine di scoraggiare azioni di danneggiamento, ulteriori rispetto a quelle denunciate al Questore di Catanzaro da alcuni condomini in data 3 giugno 2004. C.F. ha resistito con controricorso. Il controricorrente ha depositato memoria ai sensi dell'articolo 378 cod. proc. civ Motivi della decisione 1. Al ricorso in esame non si applica il disposto di cui all'articolo 366 bis cod. proc. civ. - inserito nel codice di rito dall’articolo 6 del d.lgs. 2 febbraio 2006, numero 40 ed abrogato dall'articolo 47, comma 1, lett. d della legge 18 giugno 2009, numero 69 in considerazione della data di pubblicazione della sentenza impugnata 6 ottobre 2005 , pur se la parte ricorrente ha, comunque, formulato, quattro quesiti di diritto 2. Con il primo motivo, denunciando violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 1134 cod. civ. la ricorrente assume che, alla luce della disposizione di cui all'articolo 1134 cod. civ., nel nostro ordinamento vige il principio che, in tema di condominio, le spese relative alle parti comuni devono essere autorizzate dall'assemblea o dall'amministratore e, in mancanza di dette autorizzazioni, la spesa sostenuta dal singolo condomino non può essere rimborsata, salvo si tratti di spesa urgente affinché la spesa abbia i caratteri dell'urgenza ex articolo 1134 cod. civ. e affinché, quindi, ne possa essere richiesto il rimborso e necessario che non vi sia il tempo necessario per far deliberare l'assemblea nella specie il C. avrebbe sostenuto la spesa in parola, non necessaria, non urgente ne pertinente, senza aver dimostrato l'impossibilità che sulla stessa decidesse l'assemblea, essendovi, peraltro, il tempo a ciò necessario né ostandovi la mancanza di un amministratore del condominio, in quanto ben avrebbe potuto il C. convocare l'assemblea ex articolo 66 disp. att. cod. civ. il C. autonomamente avrebbe deciso di sostenere la spesa de qua installando una illecita e illegittima telecamera, in tal modo esautorando l'assemblea e impedendo alla stessa di discutere e valutare la questione la spesa affrontata non avrebbe alcuna pertinenza logica e diretta con i presunti danneggiamenti con la installazione della telecamera il C. procederebbe, senza alcuna preventiva autorizzazione del Garante e senza il consenso dei soggetti, le cui immagini e i cui dati vengono O trattati, alla raccolta, alla visione e al controllo delle persone - tra cui il presidente, i dipendenti e gli associati dell'associazione ricorrente, avente sede nello stabile condominiale di cui si discute -, dei loro dati e delle loro abitudini l'installazione della telecamera violerebbe l'articolo 615 bis cod. peri. la decisione di installare la telecamera in questione non sarebbe stata neppure ex posi confermata o ratificata dall'assemblea. 3. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta omessa insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Assume l’APPO - Associazione Provinciale Produttori Olivicoli - che la sentenza impugnata va cassata perché priva di motivazione in relazione alle ragioni in fatto e in diritto che hanno condotto il Giudice di pace ad adottare la decisione, essendosi questi limitato ad aderire supinamente alla domanda attorca in particolare, mancherebbe ogni motivazione in relazione all'illegittima omessa convocazione dell'assemblea, alla congruità e pertinenza logica tra la presunta urgenza e la spesa sostenuta per l'installazione della telecamera nonché alla prospettata violazione della riservatezza e della privacy dell'associazione ricorrente dei suoi dipendenti e associati e comunque delle altre persone ignare della telecamere e non consenzienti alle riprese neppure vi sarebbe motivazione in relazione alla mancata preventiva autorizzazione dell'assemblea condominiale alla spesa né alla sua convalida o ratifica o conferma ex posi da parte della medesima assemblea. 4. Entrambi i motivi vanno disattesi. 4.1. Ed invero, le sentenze del giudice di pace, pronunciate secondo equità in controversie di valore non eccedente i millecento Euro e soggette ratione temporis al regime impugnatorio antecedente a quello di cui al d.lgs. 2 febbraio 2006, numero 40 — come quella all'esame — sono ricorribili in cassazione per violazione delle norme processuali, delle norme della Costituzione e di quelle comunitarie, nonché per violazione dei principi informatori della materia e per nullità attinente alla motivazione, che sia assolutamente mancante o apparente, o fondata su affermazioni in radicale ed insanabile contrasto. 4.2. In particolare le predette sentenze sono impugnabili con ricorso per cassazione per violazione di norme di diritto, ai sensi dell'articolo 360 numero 3, cod. proc. civ. — alla luce della sentenza numero 206 del 2004 della Corte costituzionale — soltanto in relazione ai principi informatori della materia, e cioè di principi ai quali si é ispirato il legislatore nel dettare una determinata disciplina della materia v., in motivazione, Cass. 14 luglio 2011, numero 15460 Cass. 18 giugno 2008, numero 16545 , restando, invece, preclusa la denunzia di violazione di specifiche norme di diritto sostanziale v. Cass. sez. unumero 14 gennaio 2009, numero 564 ne consegue che costituisce onere del ricorrente Cass. 22 febbraio 2011, n, 4282 Cass. 23 maggio 2006, numero 12147 e Cass. 10 gennaio 2007, numero 284 indicare chiaramente quali siano i principi informatori che si assumono disattesi, a pena di inammissibilità del ricorso. 4.3. Nella specie il ricorrente, con il primo motivo, pur facendo genericamente riferimento ad un principio del nostro ordinamento in rema di spese condominiali, ha, in concreto, lamentato a tale riguardo la sola violazione della norma di cui all'articolo 1134 cod. civ., dolendosi della non ricorrenza, nella specie, dei presupposti per l'anticipazione e la rimborsabilità di spese condominiali, senza peraltro neppure dedurre come la regola equitativa individuata dal giudice di pace si ponga in contrasto con il predetto principio né peraltro allega - come era suo onere - che il supposto principio desunto dall'articolo 1134 cod. civ. sia anche un principio informatore della materia né tanto é allegato in relazione al pur invocato principio di tutela di riservatezza e della privacy v. Cass. 29 aprile 2010, numero 10371 Cass. 22 giugno 2005, numero 13377 Cass., ord. 15 aprile 2005, numero 7872 . A quanto precede deva aggiungersi che, secondo il costante orientamento di questa Corte, non sussistono gli estremi atti ad integrare il delitto di interferenze illecite nella vita privata articolo 615 bis cod. penumero nel caso in cui un soggetto effettui riprese dell'area condominiale destinata a parcheggio e del relativo ingresso, trattandosi di luoghi destinati all'uso di un numero indeterminato di persone e, pertanto, esclusi dalla tutela di cui all'articolo 615 bis cod. penumero , la quale concerne, sia che si tratti di domicilio , di privata dimora o appartenenze di essi , una particolare relazione del soggetto con l'ambiente in cui egli vive la sua vita privata, in modo da sottrarla ad ingerenze esterne indipendentemente dalla sua presenza v. Cass., penumero , 29 ottobre 2008, numero 44701 . 4.4. Il primo motivo va, pertanto, dichiarato inammissibile. 4.5. Quanto ai lamentati vizi motivazionali, va anzitutto precisato che, pur avendo indicato nella rubrica del secondo motivo omessa insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio , il ricorrente nell'illustrazione del motivo all'esame ha censurato la sentenza impugnata solo per omessa motivazione in ordine ai fatti controversi. In realtà, la sentenza di merito risulta motivata e all'evidenza non trattasi di motivazione apparente, in relazione ai profili evidenziati, risultando gli stessi comunque esaminati dal primo giudice, avendo il predetto giudice ritenuto sussistente la necessità e l'urgenza di procedere all'installazione della telecamera ed evidenziato che tutti i condomini hanno provveduto al pagamento di quanto dovuto per tale installazione, ad eccezione della ricorrente, e che l'apparecchiatura in parola é stata installata con angolazione ristretta all'apparecchiatura di apertura del cancello, con ciò implicitamente escludendo la lamentata violazione di privacy. 4.6. Il secondo motivo va, pertanto, disatteso. 5. Il ricorso deve essere, quindi, rigettato. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 800,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.