Licenziata la cassiera che accumula i punti grazie alla spesa dei clienti

Il comportamento della cassiera che utilizza la propria carta fedeltà del supermercato per gli acquisti dei clienti che ne sono sprovvisti, con conseguente accumulo in proprio favore dei punti, oltre che rilevante sul piano disciplinare, per essere detta utilizzazione espressamente vietata dalle disposizioni aziendali, è grave anche ai fini della lesione del vincolo fiduciario.

È quanto risulta dalla sentenza della Corte di Cassazione numero 24588, depositata il 31 ottobre 2013. Il caso. Una cassiera era stata licenziata dalla società datrice, previo procedimento disciplinare, per aver fatto un uso improprio della carta fedeltà del supermercato presso cui lavorava. La lavoratrice aveva chiesto l’accertamento della illegittimità del licenziamento, ma in sede di merito era stata ribadita la fondatezza degli addebiti mossi alla dipendente. Infatti, la Corte territoriale aveva ritenuto idoneamente provato che l’attrice avesse trasgredito il divieto – conosciuto dalla stessa – di utilizzazione della carta clienti da parte dei cassieri, e aveva osservato che, in ogni caso, la condotta contestata integrava grave violazione del dovere fondamentale di cui all’articolo 2104, comma 2, c.c., trattandosi di reiterata e sistematica inosservanza di disposizioni impartite dal datore di lavoro. Contro tale decisione, la lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione. A suo dire, la Corte distrettuale, avrebbe erroneamente affermato che, nel caso di specie, non era necessaria l’affissione del codice disciplinare, ritenendo che il licenziamento per giusta causa avesse natura ontologicamente disciplinare e pertanto necessitasse solo della contestazione preventiva dell’addebito. Ritiro di 68 premi in un anno e 4 in un mese. Per la Suprema Corte, le doglianze della ricorrente non meritano di essere condivise. Secondo gli Ermellini, i giudici di merito, hanno proceduto a un attento esame degli addebiti contestati alla lavoratrice rilevando che la stessa aveva utilizzato in modo improprio la carta in questione per acquisti di clienti che ne erano sprovvisti con conseguente accumulo in proprio favore dei punti. Inoltre, Piazza Cavour ha avallato la statuizione di merito, la quale ha ritenuto che non fosse necessaria l’affissione disciplinare in termini di garanzia ex articolo 7, comma 1, Statuto dei lavoratori, trattandosi di situazione contraria all’etica comune o comunque concretizzante violazione dei doveri fondamentali connessi al rapporto di lavoro. Alla luce di ciò, il ricorso è stato rigettato.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 1 - 31 ottobre 2013, numero 24588 Presidente Lamorgese – Relatore De Renzis Svolgimento del processo Con ricorso, depositato il 20.04.2005, M V. , premesso di avere lavorato alle dipendenze della S.M.A. S.p.A. e di essere stata licenziata da detta società in data 7 maggio 2004 senza preavviso, previo procedimento disciplinare in relazione ad asserito utilizzo della carta CLUB SMA, chiedeva l'accertamento della nullità o illegittimità del licenziamento e per l'effetto la condanna della convenuta al reintegro nel posto di lavoro e al pagamento di tutte le retribuzioni maturate e maturande fino alla reintegra, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali. La convenuta costituendosi contestava le avverse deduzioni e chiedeva il rigetto del ricorso. All'esito dell'istruzione, escussi i testi ammessi ed acquisita varia documentazione, il Tribunale di Catania con sentenza numero 3051 del 2006 rigettava il ricorso, con compensazione delle spese. Tale decisione, a seguito di appello proposto dalla V. , è stata confermata dalla Corte di Appello di Catania con sentenza numero 1198 del 2010, ribadendo la fondatezza il degli addebiti mossi dalla datrice di lavoro alla dipendente. La Corte territoriale ha ritenuto idoneamente provato che la lavoratrice aveva trasgredito il divieto - conosciuto dalla stessa - di utilizzazione dalla CARTA SMA da parte dei cassieri, ed ha osservato che in ogni caso la condotta contestata integrava grave violazione del dovere fondamentale di cui all'articolo 2104 - 2 comma - Cod. Civ., trattandosi di reiterata e sistematica inosservanza di disposizioni impartite dal datore di lavoro e dai suoi collaboratori. La stessa Corte ha poi precisato che la sanzione espulsiva inflitta era proporzionata alla condotta tenuta dalla dipendente, che per lungo tempo aveva operato in dispregio delle direttive aziendali, e ciò anche in considerazione del tipo di mansioni affidate cassiera , condotta che aveva inciso quindi in modo irrimediabile sul vincolo fiduciario. La V. ricorre per cassazione con un solo articolato motivo. La SMA S.p.A. resiste con controricorso. Motivi della decisione 1. Con l'unico motivo la ricorrente lamenta violazione di norme di diritto e dei contratti collettivi di lavoro, ed in particolare dell'articolo 7 della legge numero 300/1970, dell'articolo 2106 Cod. Civ., degli articolo 151 e 152 del CCNL del 1999, degli articolo 217 e 218 del CCNL del 2004, dell’articolo 2106 c.c La Corte territoriale, secondo la ricorrente, ha erroneamente affermato che nel caso di specie non era necessaria l'affissione del codice disciplinare, ritenendo che il licenziamento per giusta causa, quale quello presunto in esame, avesse natura ontologicamente disciplinare e pertanto necessitasse unicamente e solamente della contestazione preventiva dell'addebito. In conseguenza, osserva sempre la ricorrente, il licenziamento è illegittimo, non avendo la stessa V. avuto conoscenza del divieto violato e della sanzione disciplinare correlata a tale violazione. Neppure è condivisibile, secondo la ricorrente, l'affermazione della Corte territoriale relativa alla violazione dell'articolo 2104 - 2 comma – Cod. Civ. circa l'inosservanza di disposizioni impartite dal datore di lavoro, in quanto tale inosservanza avrebbe dovuto essere verificata - ai fini dell'irrogazione del licenziamento - alla stregua di quanto previsto dall'articolo 2106 Cod. Civ. tenendosi conto della gravità dell'infrazione e relativa sanzione, che avrebbero dovuto essere in ogni caso previste, come già detto, nel codice disciplinare, più che in un regolamento aziendale, e portate a conoscenza tramite idonea affissione. 2. Le doglianze del ricorrente non meritano di essere condivise. I giudici di merito, come già detto, hanno proceduto ad un attento esame degli addebiti contestati alla lavoratrice rilevando che la stessa aveva utilizzato in modo improprio la Carta Club Sma per acquisti di clienti sprovvisti della carta con conseguente accumulo in proprio favore dei punti necessari al ritiro di 68 premi tra il 2002 e il 2003 e 4 premi nel mese di aprile 2004. Il comportamento della cassiera, oltre che rilevante sul piano disciplinare, per essere detta utilizzazione espressamente vietata dalle disposizioni aziendali, è stato considerato grave ai fini della lesione del vincolo fiduciario cfr Cass. numero 14507 del 29 settembre 2003 Cass. sentenza numero 6609 del 28 aprile 2003 . Ai fini dell'integrazione di tale grave condotta la Corte territoriale, facendo buongoverno del consolidato indirizzo giurisprudenziale, ha ritenuto che non fosse necessaria l'affissione disciplinare in termini di garanzia ex articolo 7 - 1 comma - della legge numero 300 del 1970, trattandosi di situazione contraria all'etica comune o comunque concretizzante violazione dei doveri fondamentali connessi al rapporto di lavoro Cfr. Cass. numero 4778 del 2004 . La stessa Corte ha inoltre portato il proprio esame sia al profilo della reiterazione della condotta vietata della lavoratrice sia al profilo della proporzionalità della sanzione alla condotta illecita in rapporto alle sue delicate mansioni di cassiera. 2. In conclusione il ricorso è destituito di fondamento e va rigettato. Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, che liquida in Euro 50,00 per esborsi ed Euro 3000,00 per compensi, oltre accessori di legge.