Gli studi di settore hanno valenza di presunzioni semplici

di Antonio Terlizzi

di Antonio Terlizzi * Con l'ordinanza numero 20680 del 7 ottobre scorso, la Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ha ribadito che la procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l'applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è ex lege determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli standards in sé considerati - meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della normale redditività - ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell'accertamento, con il contribuente. Nel caso in cui il contribuente non abbia risposto all'invito al contraddittorio in sede amministrativa, restando inerte, egli assume le conseguenze di questo suo comportamento, in quanto l'Ufficio può motivare l'accertamento sulla sola base dell'applicazione degli standards, dando conto dell'impossibilità di costituire il contraddittorio con il contribuente, nonostante il rituale invito, ed il giudice può valutare, nel quadro probatorio, la mancata risposta all'invito .Il caso. Nel caso di specie, la CTR Lazio, in riforma della decisione della CTP di Latina, aveva accolto il ricorso proposto dal contribuente avverso l'avviso di accertamento, col quale erano stati determinati maggiori ricavi, per l'anno 1996, in base ai parametri stabili con il DPCM 29 gennaio 1996, ritenendo che il mero richiamo a detti parametri era inidoneo a fondare l'atto impositivo, in cui non risultavano indicati gli elementi essenziali che consentono oltre che al contribuente, anche al giudice tributario di valutarne la correttezza .Il contraddittorio ha un ruolo centrale. La valutazione di affidabilità dello studio nel caso concreto deve essere effettuata nell'ambito del contraddittorio instaurato con il contribuente, dopo l'avvio della procedura di accertamento con adesione, sulla base anche degli elementi forniti, idonei ad incidere sulla fondatezza della presunzione. Va sottolineato, quindi, l'importanza fondamentale e la centralità del contraddittorio in un accertamento da studi di settore.Con il contraddittorio si effettua una correzione . L'importanza del contraddittorio è dovuta al fatto che i segnali emergenti dallo studio di settore o dai parametri devono essere corretti, in contraddittorio con il contribuente, in modo da fotografare la specifica realtà economica della singola impresa la cui dichiarazione dell'ammontare dei ricavi abbia dimostrato una significativa incoerenza con la normale redditività delle imprese omogenee considerate nello studio di settore applicato .Quali conseguenze? Il contraddittorio consente all'Ufficio di commisurare alla concreta realtà economica del contribuente la presunzione indotta dallo scostamento rilevato. L'Ufficio ha l'obbligo di invitare il contribuente, nel rispetto delle regole del giusto procedimento e del principio di cooperazione tra amministrazione finanziaria e contribuente, a fornire, in contraddittorio, i propri chiarimenti. La mancata attivazione del contraddittorio comporta l'assenza di un elemento essenziale e imprescindibile del giusto procedimento che legittima l'azione amministrativa. Devono ritenersi viziati pertanto gli avvisi di accertamento basati sugli studi di settore applicati senza che sia stata attivata la fase del contraddittorio con il contribuente.Quali gli effetti sulla motivazione? La mancata indicazione delle ragioni, per le quali sono stati disattesi i puntuali rilievi del contribuente, non configura una carenza di motivazione dell'atto stesso quando tali ragioni sono comunque state esplicitate dall'ufficio in sede di contraddittorio e riportate nel relativo verbale ovvero siano comunque desumibili dal medesimo verbale, consegnato al contribuente e quindi da questi conosciuto. È, infatti, sempre il dialogo a prevalere e a confermare il principio di cooperazione tra le parti stabilito dalla legge numero 212/2000. Qualora il contribuente invitato al contraddittorio non risponda affatto, la motivazione dell'atto di accertamento potrà basarsi solo sull'applicazione dello studio di settore, con riferimento allo standard applicato.Su chi grava l'onere della prova? Al contribuente, che può utilizzare a suo vantaggio anche presunzioni semplici, fa carico la prova della sussistenza di condizioni che giustificano l'esclusione dell'impresa dall'area dei soggetti cui possano essere applicati gli standard o della specifica realtà dell'attività economica nel periodo di tempo cui l'accertamento si riferisce. L'Amministrazione finanziaria, è tenuta a dimostrare l'applicabilità dello standard prescelto al caso concreto oggetto dell'accertamento. La reticenza nell'affrontare il confronto con l'Amministrazione è, infatti, sintomo di presenza dei requisiti di gravità, precisione e concordanza. Quando opera la preclusione? Ai sensi dell'articolo 57, d.lgs. numero 546/1992, le eccezioni alla pretesa tributaria, se non sono state sollevate nel primo grado di giudizio, restano precluse nel grado di appello, ferma restando la più ampia facoltà di prova - in relazione alla sussistenza di tali eccezioni/rilievi - riconosciuta al contribuente, anche a mezzo di presunzioni semplici. Nel processo tributario le eccezioni cioè lo strumento processuale con il quale si fa valere un fatto giuridico avente efficacia modificativa od estintiva della pretesa fiscale se non sono rilevabili d'ufficio, non possono essere proposte per la prima volta in appello.* Esperto tributario

Corte di Cassazione, sez. Tributaria, ordinanza 7 ottobre 2011, numero 20680Svolgimento del processo - Motivi della decisioneRitenuto che, ai sensi dell'articolo 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione 1. La CTR del Lazio, sez. distaccata di Latina, con sentenza numero 243/40/08, depositata il 16 giugno 2008, in riforma della decisione della CTP di Latina, ha accolto il ricorso proposto da I. G. avverso l'avviso di accertamento, col quale erano stati determinati maggiori ricavi, per l'anno 1996, in base ai parametri stabili con il D.P.C.M. 29 gennaio 1996, ritenendo che il mero richiamo a detti parametri era inidoneo a fondare l'atto impositivo, in cui non risultavano indicati gli elementi essenziali che consentono oltre che al contribuente, anche al giudice tributario di valutarne la correttezza . 2. Per la cassazione della sentenza, ricorre l'Agenzia delle Entrate, sulla scorta di tre motivi. Il contribuente non ha svolto difese.Col primo ed il secondo motivo, la ricorrente denuncia la violazione del D.P.R. numero 600 del 1973, articolo 42 L. numero 549 del 1995, articolo 3, comma 181 nonché degli articolo 2728 e 2697 c.c., affermando che, a contraddittorio regolarmente instaurato col contribuente 1 l'avviso di accertamento che reca l'espressa menzione dell'applicazione dei parametri presuntivi è da ritenere sufficientemente motivato, 2 l'utilizzazione dei parametri costituisce una presunzione legale idonea a sostenere l'accertamento medesimo, in assenza di prova contraria incombente sul contribuente. I motivi, da valutarsi congiuntamente, appaiono manifestamente fondati, ed assorbenti. Le SU di questa Corte, con la sentenza numero 26635/2009, dopo aver rilevato che la procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l'applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è ex lege determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli standards in sé considerati - meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della normale redditività - ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell'accertamento, con il contribuente , ha affermato che nel caso in cui il contribuente non abbia risposto all'invito al contraddittorio in sede amministrativa, restando inerte, egli assume le conseguenze di questo suo comportamento, in quanto l'Ufficio può motivare l'accertamento sulla sola base dell'applicazione degli standards , dando conto dell'impossibilità di costituire il contraddittorio con il contribuente, nonostante il rituale invito, ed il giudice può valutare, nel quadro probatorio, la mancata risposta all'invito . 4. In conclusione, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti che non sono state depositate conclusioni scritte da parte del PM, né presentate memorie considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione, e che, pertanto, il ricorso deve esser accolto, la sentenza deve esser cassata, ed, in assenza di ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito col rigetto del ricorso del contribuente ritenuto che le spese del presente giudizio di legittimità vanno poste a cario del contribuente ed in favore dell'Agenzia e vanno liquidate in Euro 1.200,00, oltre a spese prenotate a debito considerato che si ravvisano giusti motivi, tenuto conto del tempo in cui è consolidata la giurisprudenza, per compensare le spese dei due gradi di merito.P.Q.M.La Corte accoglie il ricorso, cassa e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso del contribuente, che condanna a pagare all'Agenzia delle Entrate le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 1.200,00, oltre a spese prenotate a debito compensa interamente le spese dei due gradi del giudizio di merito.