Quei rapinatori erano troppo ingenui ... la Cassazione li condanna

I giudici offrono, a brevi linee, la sistematica prevalente delle norme generali sul tentativo di reato.

Due imputati – condannati correi per tentata rapina aggravata – ricorrono avverso le sentenze di merito, deducono violazione di legge per l’errata lettura dei requisiti codicistici atti a configurare il reato nella forma tentata, ex articolo 56 c.p. La Cassazione, seconda sez. penale, numero 43750/2012, dep. il 12 novembre, dichiara inammissibili i ricorsi siccome vertenti su elementi giudiziali di merito già assorbiti dalle corti territoriali. Gli Ermellini precisano in punto di tentativo del reato. La punibilità del tentativo di reato in assenza di atti esecutivi. Le norme. Questa è la sistematica codicistica l’articolo 115 c.p. impedisce la punizione del mero accordo a commettere un reato e l’articolo 49 c.p. costituisce – nella lettura più accreditata – la disposizione simmetrica all’articolo 56 c.p., quando sancisce la non punibilità delle azioni inidonee ad offendere un bene giuridico protetto. Nel mezzo la vasta – e problematica, ai fini qualificatori - fenomenologia delle azioni che si collocano prima della consumazione perfetta di un fatto di reato. La soluzione “punitiva” della Cassazione. L’arretramento della soglia di punibilità del tentativo. I giudici offrono una personale sistematica delle suddette norme, sulla scia di recenti precedenti della medesima seconda sez. penale. E’ punibile, a titolo di tentativo, anche la preparazione di atti univoci ed idonei a compiere il reato che, tuttavia, non abbiano condotto ad alcun atto esecutivo primordiale alla piena consumazione. Non occorre dunque alcuna esecuzione del piano criminoso per la punibilità del tentativo. La Cassazione, in sostanza, ritiene che l’atto esecutivo possa al più provare il reato nella forma tentata, ma che non ne integri un elemento essenziale costitutivo, la cui assenza impedisce il reato. L’articolo 56 c.p., nei commi successivi, completa coerentemente il quadro in caso di desistenza dall’ azione – iniziata – si puniscono solo gli atti già compiuti se integranti reato in caso di impedimento dell’ormai prossimo evento di reato, invece, si applica un differente e più tenue trattamento sanzionatorio rispetto alla forma consumata. Quando il reato è impossibile. La lettura astratta. Quella rapina non venne realizzata, perché mai la dipendente bancaria avrebbe consentito l’accesso ad un soggetto non autorizzato visibilmente munito di un’arma impropria. Questa la norma di riferimento l’articolo 49 c.p., come accennato, esclude la punibilità del tentativo in caso di palese inidoneità offensiva della condotta. L’ermeneusi prevalente impone una verifica ex ante, rilevate le circostanze conoscibili dall’agente, della possibilità strumentale del reo di realizzare quell’evento criminoso. La verifica avrebbe natura astratta e sonderebbe l’inefficienza strutturale dei mezzi approntati per consumare il reato, a prescindere dalla dinamica degli accadimenti poi occorsi. Tanto accolto dalla Cassazione in commento, il reato impossibile ex articolo 49 c.p., nell’accezione che ha preceduto, costituirebbe la figura simmetrica e complementare del tentativo di reato, con il quale realizzerebbe una compiuta tensione sistematica . Segue L’ipotesi alternativa. Questo orientamento prevarrebbe, per i giudici Ermellini, su altri più stagliati sul reale prodursi del fatto. Questi richiedono la verifica dell’eventuale circostanza impeditiva del reato che, obiettivamente, ha reso impossibile l’evento – nel caso, la mancata apertura dell’ingresso alla banca avrebbe reso inoffensivo ex se il tentativo di compiere la rapina -. Nel caso muterebbe l’accezione della fattispecie, il reato impossibile costituirebbe l’autonoma norma di chiusura di un diritto penale teso a rendere impunibili quei fatti di reato che concretamente non hanno leso alcun bene giuridico costituzionale protetto. La tensione sistematica di cui sopra possiederebbe una solenne natura costituzionale, più che squisitamente penalistica.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 7 - 12 novembre 2012, numero 43750 Presidente Fiandanese – Relatore Davigo Ritenuto in fatto Con sentenza del 22.12.2006, il G.U.P. del Tribunale di Forlì, all'esito di giudizio abbreviato, dichiarò C.M. e G.A. responsabili del reato di porto di strumento atto ad offendere e nonché C. di evasione unificati per C. sotto il vincolo della continuazione e - ritenuta la recidiva contestata, con la diminuente per il rito - condannò C. alla pena di mesi 4 di reclusione e G. alla pena di mesi 2 di arresto. Gli imputati furono assolti dalle imputazioni di tentata rapina aggravata e tentato furto perché il fatto non sussiste. Avverso tale pronunzia il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Forlì ed il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte territoriale proponevano ricorso per cassazione, poi convertito in appello da questa Corte con sentenza numero 3959 del 24.9.2009. La Corte d'appello di Bologna, con sentenza del 21.6.2011, in parziale riforma della decisione di primo grado, dichiarò gli imputati responsabili del delitto di tentata rapina aggravata e ritenuta la continuazione con i reati per i quali era intervenuta condanna in primo grado, con la diminuente per il rito e la recidiva, determinò la pena per C. in anni 1 mesi 8 di reclusione ed Euro 320,00 di multa e per G. in anni 1 mesi 6 di reclusione ed Euro 300,00 di multa. Ricorrono per cassazione gli imputati, con distinti atti di contenuto sostanzialmente simile anche se esposti in modo più esteso per G. deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta, da parte della Corte d'appello, idoneità degli atti ad integrare il tentativo di rapina e la sussistenza di un elemento che avrebbe interrotto il previsto sviluppo causale dell'azione idonea nella mera inerzia dell'impiegata dell'ufficio postale, Gi.Lo. , la quale non aprì la porta di servizio dopo che uno degli imputati, travisato e munito di arma impropria, aveva suonato. Correttamente il primo giudice aveva ritenuto la inidoneità della condotta e quindi escluso la sussistenza del fatto. Considerato in diritto I ricorsi sono manifestamente infondati e svolgono censure di merito. La Corte territoriale ha fondato l'affermazione di responsabilità sulla considerazione che gli imputati posero in essere atti univocamente diretti a penetrare nell'ufficio postale al fine di compiere una rapina. Infatti C. si era avvicinato all'ingresso di servizio dell'ufficio postale travisato e armato di un pesante attrezzo, mentre G. lo attendeva a bordo dell'auto pronto alla fuga e l'intento di rapinare tale ufficio era stato ammesso da entrambi. In punto di idoneità degli atti la stessa è stata ravvisata sulla base della considerazione che avendo suonato alla porta di servizio in orario di arrivo degli impiegati, ben poteva la porta venire aperta se l'impiegata Gi. non si fosse accorta della presenza di una persona travisata. Si tratta di valutazione di merito motivata in modo non manifestamente illogico e come tale non sindacabile in questa sede. Neppure vi è alcuna violazione di legge poiché il tentativo è configurabile anche quando non sia compiuto almeno un frammento della condotta tipica, sempre che gli atti posti in essere siano idonei e inequivocamente diretti alla commissione del delitto. Cass. Sez. 2, Sentenza numero 17988 del 19.1.2010 dep. 12.5.2010 rv 247617 . I ricorsi devono pertanto essere dichiarati inammissibili. Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. penumero , con il provvedimento che dichiara inammissibili i ricorsi, gli imputati che li hanno proposti devono essere condannati al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - ciascuno al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di mille Euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.