La Cassazione, oltre a confermare l’orientamento sulla competenza territoriale per le cause cliente-avvocato, si pronuncia sul delicato tema del momento entro il quale deve essere contestata la qualità di consumatore ai fini della decisione sulla competenza.
L’ordinanza della Corte di Cassazione del 27 settembre 2018, numero 23304 merita particolare attenzione perché, oltre a confermare l’orientamento sulla competenza territoriale per le cause cliente-avvocato, si pronuncia sul delicato tema del momento entro il quale deve essere contestata la qualità di consumatore ai fini della decisione sulla competenza. Il caso. All’origine vi era stato un procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Genova ottenuto da un avvocato nei confronti di un cliente per l’attività svolta in un procedimento civile davanti al Tribunale di Belluno. Nell’atto di opposizione era stata contestata l’incompetenza del Tribunale adito nonché la fondatezza della domanda. Secondo la tesi dell’avvocato opposto il giudice che aveva emesso il decreto ingiuntivo era competente territorialmente in quanto l’avvocato era iscritto all’ordine degli avvocati di Genova. Senonché, il Tribunale di Genova accoglieva la proposta eccezione di incompetenza anche perché nel corso del giudizio non era stata contestata la qualità di consumatore del cliente dell’avvocato residente a Belluno. E ciò in adesione all’orientamento giurisprudenziale secondo cui «ove un avvocato abbia presentato ricorso per ingiunzione per ottenere il pagamento delle competenze professionali da un proprio cliente, avvalendosi del foro speciale di cui agli articoli 637, terzo comma c.p.c. e 14, comma 2, d.lgs. numero 150/2011, il rapporto tra quest’ultimo e il foro speciale della residenza del consumatore va risolto a favore del secondo, in quanto di competenza esclusiva, che prevale su ogni altra, in virtù delle esigenze di tutela, anche sul terreno processuale che sono alla base dello statuto del consumatore». Regolamento di competenza. Avverso la decisione del giudice di primo grado veniva, quindi, proposto dall’avvocato regolamento di competenza. E ciò anche sulla base della constatazione che la causa patrocinata dall’avvocato riguardava un oggetto che non era estraneo all’attività professionale svolta dalla cliente agente monomandatario per la promozione di prodotti di una società . Orbene, secondo la Cassazione «in tema di competenza per territorio nel procedimento di ingiunzione proposto da un avvocato nei confronti del proprio cliente per il pagamento di onorari professionali, non trovano applicazione le regole sul foro del consumatore ove la prestazione professionale sia stata resa in un giudizio inerente all’attività imprenditoriale e professionale svolta dal cliente». Onere di contestazione? Detto questo, la Corte di Cassazione si pronuncia sull’onere di contestazione da parte dell’avvocato della qualità di consumatore del proprio cliente e sull’esistenza del quale negli atti introduttivi il Tribunale di Genova aveva pure fondato la sua decisione . Secondo la Corte la decisione sulla competenza è soggetta all’istruzione sommaria come risulta dall’articolo 38 c.p.c., da parte del giudice del merito sicché la non immediata contestazione di controparte al riguardo non rileva. Ed infatti, la Corte ha affermato il seguente principio di diritto «in presenza di eccezione di incompetenza inderogabile nella specie fondata sul foro del consumatore , tempestivamente formulata dalla parte convenuta nella specie, opponente, convenuta in senso sostanziale e, in particolare, di eccezione fondata sulla sussistenza della qualità di consumatore in capo alla predetta parte non è necessario che la contestazione della qualità di consumatore sia sollevata nell’udienza fissata per la prima comparizione delle parti e la trattazione della causa, se e in quanto l’insistenza di tale qualità emerga dagli atti già compiuti alla predetta udienza».
Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 3, ordinanza 1 marzo – 27 settembre 2018, numero 23304 Presidente Travaglino – Relatore Gianniti Fatto e diritto Rilevato che D.P.I. propose opposizione avverso il d.i. numero 1844/2016, con cui il Tribunale di Genova le aveva ingiunto il pagamento della somma di Euro 9.423,00, oltre Euro 356,00 per spese di taratura ed oltre interessi, in favore dell’avv. G.M.A. , a titolo di compensi per l’attività professionale da quest’ultima svolta nell’interesse dell’opponente in un procedimento dinanzi al Tribunale di Belluno - Sezione Lavoro, conclusosi con sentenza numero 46/2015 del 28 aprile 2015 l’opponente eccepì l’incompetenza del Tribunale adito ai sensi del d.lgs. numero 206 del 2005, contestò la fondatezza delle pretese dell’avv. G. e chiese la revoca del d.i. opposto si costituì l’avv. G. , sostenendo, per quanto rileva in questa sede, l’infondatezza della proposta eccezione di incompetenza ai sensi dell’articolo 637, terzo comma, cod. proc. civ., essendo la medesima iscritta nell’albo del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Genova con sentenza ex articolo 281-sexies cod. proc. civ., del 21 giugno 2017, ritenuta sussistente in capo alla D.P. , pacificamente residente a , la qualifica di consumatore, peraltro, secondo il Giudice adito, neppure specificamente e tempestivamente contestata dalla controparte in comparsa di risposta, e fondata l’eccezione di incompetenza - aderendo quel giudice all’orientamento giurisprudenziale secondo cui, ove un avvocato abbia presentato ricorso per ingiunzione per ottenere il pagamento delle competenze professionali da un proprio cliente, avvalendosi del foro speciale di cui agli articolo 637, terzo, comma, cod. proc. civ. e 14, comma 2 del d.lgs. numero 150 del 2011, il rapporto tra quest’ultimo e il foro speciale della residenza del consumatore previsto dall’articolo 33, comma 2, lettera u , del d.lgs. numero 206 del 2005, va risolto a favore del secondo, in quanto di competenza esclusiva, che prevale su ogni altra, in virtù delle esigenze di tutela, anche sul terreno processuale, che sono alla base dello statuto del consumatore il Tribunale adito ha dichiarato l’incompetenza per territorio del Tribunale di Genova ad emettere il di. opposto, per essere competente il Tribunale di Belluno, ha dichiarato la nullità del citato d.i., di cui ha disposto la revoca, ha fissato il termine per la riassunzione della causa dinanzi al Tribunale di Belluno, con il rito stabilito dalle disposizioni del d.lgs. numero 150 del 2011, e ha condannato l’opposta alle spese avverso la predetta sentenza G.M.A. ha proposto istanza di regolamento di competenza sulla base sostanzialmente di un unico articolato motivo l’intimata non ha svolto attività difensiva in questa sede Il P.M. ha chiesto l’accoglimento del ricorso e la declaratoria di competenza territoriale del Tribunale di Genova, con le conseguenze di legge considerato che il Collegio ha disposto la redazione dell’ordinanza con motivazione semplificata l’avv. G. sostiene che, nella specie, la D.P. le ha chiesto di svolgere la prestazione professionale per questione non estranea all’attività professionale dalla medesima svolta, atteso che la D.P. era stata agente monomandatario della Matrix S.p.a., a far data dal 29 febbraio 2012, per la promozione dei prodotti di detta società nella zona di Belluno e relativa provincia, con l’incarico accessorio di coordinare l’attività di promozione degli agenti che Matrix S.p.a. avrebbe indicato nella zona di e e relative province e che, a seguito di risoluzione del rapporto di agenzia e dell’incarico accessorio ad opera della mandante, l’attuale intimata si era rivolta all’attuale ricorrente per tutelare la sua posizione di agente sicché, in coerenza con l’incarico ricevuto, il predetto legale aveva chiesto ed ottenuto dal Tribunale di Belluno, nei confronti della Matrix S.p.a., d.i. per il pagamento della somma di Euro 32.039,87 a titolo di indennità suppletiva di clientela, di residue provvigioni riconosciute dovute dalla mandante, di compenso per il coordinamento relativo all’ultimo periodo di rapporto e di F.I.R.R. residuo relativo all’ultimo periodo di rapporto e con l’ordine di consegna della documentazione richiesta la ricorrente sostiene che, pertanto, risulta documentalmente provato che la D.P. le aveva chiesto una prestazione che impingeva nella propria attività di agente di commercio, sicché la predetta aveva evidentemente agito quale agente di commercio che è un imprenditore o comunque un lavoratore autonomo e non quale consumatrice, non avendo sicuramente agito per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale svolta ma avendo, invece, prospettato all’avv. G. che l’attività defensionale richiesta era volta a tutelare la propria figura imprenditoriale e a richiedere le utilità economiche connesse ad avviso della ricorrente, non trovando, quindi, applicazione lo speciale foro del consumatore del Tribunale di Belluno, deve farsi riferimento al foro alternativo di cui all’articolo 637, terzo comma, cod. proc. civ., e cioè al Tribunale di Genova, il quale, nella decisione impugnata, avrebbe fatto riferimento a precedenti giurisprudenziali non pertinenti, avrebbe ritenuto che la ricorrente si fosse riferita alla D.P. quale consumatrice richiamando p. 3 della comparsa di risposta, laddove il riferimento era stato ivi fatto proprio per contestare la sussistenza della qualità di consumatrice in capo alla predetta, ed avrebbe ritenuto intempestiva la contestazione, da parte della ricorrente, del foro del consumatore eccepito dalla D.P. , perché sollevata solo all’udienza di discussione senza avvedersi che tale contestazione era stata formalizzata sin dalla comparsa di risposta proprio alla ricordata p. 3 pertanto, ad avviso della ricorrente, ella aveva provveduto a contestare radicalmente il foro bellunese e, comunque, è onere di chi nega la competenza del giudice adito nella specie la D.P. contestare espressamente e tempestivamente tutti i fori astrattamente ipotizzabili sotto pena, in difetto, di vedere irretrattabilmente competente il giudice del foro non contestato, sicché, nella specie, sarebbe evidente l’errore in cui sarebbe incorso il Tribunale di Genova e indubitabile la competenza del giudice adito ritenuto che è ammissibile l’impugnazione con il regolamento di competenza della sentenza che, in sede di opposizione, abbia pronunciato la nullità del decreto ingiuntivo opposto esclusivamente per incompetenza del giudice che lo ha emesso, trattandosi non già di una decisione sul merito ma di una statuizione sulla competenza, rispetto alla quale la dichiarazione di nullità rappresenta un effetto obbligato e non una mera conseguenza Cass., ord., 24/10/2016, numero 21422 Cass. 26/01/2016, numero 1372 Cass., ord., 17/07/2006, numero 16193 secondo l’orientamento della giurisprudenza di legittimità, al quale va data continuità in questa sede, in tema di competenza per territorio nel procedimento di ingiunzione proposto da un avvocato nei confronti del proprio cliente per il pagamento di onorari professionali, non trovano applicazione le regole sul foro del consumatore ove la prestazione professionale sia stata resa in un giudizio inerente all’attività imprenditoriale e professionale svolta dal cliente arg. ex Cass., ord., 9/06/2011, numero 12685 v. anche Cass., ord., 19/01/2016, numero 780 e Cass., ord., 13/09/2017, numero 21187 in motivazione l’eccezione di incompetenza, nella specie fondata sul foro del consumatore, è soggetta all’istruzione sommaria da parte del giudice del merito sicché la non immediata contestazione di controparte al riguardo non rileva - contrariamente a quanto affermato dal Tribunale di Genova nella sentenza impugnata in questa sede - atteso che la qualità professionale e non di consumatrice era già evidenziata dagli atti prodotti in allegato al ricorso monitorio, dai quali risultava che le competenze professionali di cui il legale ha rivendicato il pagamento con il ricorso per ingiunzione dinanzi al Tribunale di Genova erano relative all’attività di assistenza prestata dall’avv. G. in favore dell’intimata nel procedimento svoltosi innanzi al Tribunale di Belluno per far valere il credito maturato dalla D.P. in qualità di agente di commercio nei confronti della preponente Matrix S.p.a. il ricorso è, quindi, fondato sulla base del seguente principio di diritto In presenza di eccezione di incompetenza inderogabile nella specie fondata sul foro del consumatore , tempestivamente formulata dalla parte convenuta nella specie opponente, convenuta in senso sostanziale e, in particolare, di eccezione fondata sulla sussistenza della qualità di consumatore in capo alla predetta parte, poiché l’articolo 38 cod. proc. civ. esige che l’istruzione sulla competenza sia fatta sulla base di quello che risulta dagli atti, non è necessario che la contestazione della qualità di consumatorie sia sollevata nell’udienza fissata per la prima comparizione delle parti e la trattazione della causa, se e in quanto l’inesistenza di tale qualità emerga dagli atti già alla predetta udienza conclusivamente, alla luce delle considerazioni che precedono, va dichiarata la competenza del Tribunale di Genova, dinanzi al quale la causa va riassunta nei termini di legge le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo stante l’accoglimento del ricorso, non sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell’articolo 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 numero 115, nel testo introdotto dall’articolo 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, numero 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13. P.Q.M. La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Genova e condanna D.P.I. al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del presente procedimento, che liquida in Euro 1.200,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.