Contratti di solidarietà 2016-2017, dall’INPS le istruzioni per l’accesso allo sgravio contributivo

Con circolare numero 98 del 26 settembre 2018, l’INPS ha fornito le istruzioni operative in merito alla fruizione delle riduzioni contributive connesse ai contratti di solidarietà in favore delle aziende che sono state ammesse allo sgravio contributivo previsto dall’articolo 6, d.l. numero 510/1996, convertito con modificazioni dalla l. numero 608/1996, a valere sullo stanziamento relativo all’anno 2017.

Questo è quello che si evince dalla circolare INPS del 26 settembre 2018, numero 98. Le novità. In particolare, la circolare specifica che per l’anno 2017 sono destinatarie della riduzione contributiva le imprese che al 30 novembre 2017 abbiano stipulato un contratto di solidarietà ai sensi della L. numero 863/1984 o del D.Lgs. numero 148/2015, nonché le imprese che abbiano avuto un contratto di solidarietà in corso nell’arco dell’anno 2016. lo sgravio è riconosciuto per la durata del contratto di solidarietà e, comunque, per un periodo non superiore a 24 mesi nel quinquennio mobile, sulla contribuzione a carico del datore di lavoro, dovuta sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori interessati alla contrazione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20%. La misura della riduzione contributiva è pari al 35% della contribuzione a carico del datore di lavoro. Si segnala inoltre che non sono soggette alla riduzione contributiva le seguenti forme di contribuzione il contributo per la garanzia sul finanziamento della Qu.I.R., di cui all’articolo 1, comma 29, l. numero 190/2014 il contributo previsto dall’articolo 25, comma 4, l. numero 845/1978, in misura pari allo 0,30% della retribuzione imponibile il contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai fondi di assistenza sanitaria di cui alla l. numero 166/1991 il contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo, di cui all’articolo 1, commi 8 e 14, del d. lgs. numero 182/1997. Il beneficio contributivo è incompatibile con qualunque altro beneficio contributivo previsto, a qualsiasi titolo, dall’ordinamento. Per poter fruire del beneficio, le aziende interessate dovranno effettuare l’esposizione dello stesso in Uniemens entro il 16 dicembre 2018 giorno 16, del terzo mese successivo a quello di pubblicazione della circolare . Fonte lavoropiu.info

INPS_Circolare_26_settembre_2018_n._98